n.40 del 07.02.2014 (Parte Seconda)

Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute ai sensi dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Ss.mm.ii. e rettifica per mero errore materiale di quanto disposto dall’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, come modificata dall’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, con riferimento ai termini per la presentazione delle domande

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 6/6/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 26 del 6/3/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n.52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n.76 del 3 luglio 2013 “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.” con la quale si dispone, tra l’altro, di completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed integrare e realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca di cui all’art. 12 del D.L. n. 74/2012;

- n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012.

- n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 158 del 23 dicembre 2013, “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”,

Considerato che:

- la citata Ordinanza n. 23/2013, come modificata dalle Ordinanze 26/2013 e 52/20113, prevedeva al Punto 5) dell’allegato A) (testo coordinato) la possibilità di optare, fatte salve le prescrizioni ivi dettagliate, per il pagamento in due soluzioni, stabilendo, inoltre, l’obbligo, per i beneficiari di concessione che optino per tale modalità di erogazione del contributo, di presentare di tutta la documentazione prevista dall’Ordinanza entro il 31 dicembre 2013;

- per mero errore materiale, la citata Ordinanza n. 158/2013 con la quale si provvede a prorogare i termini e a modificare parzialmente l’Ordinanza n. 91/2013 riporta nel Punto 1) del dispositivo come termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 dicembre 2015, mentre nel testo coordinato, allegato parte integrante della medesima Ordinanza n. 158/2013, al Punto 8.1 si indica il 31 dicembre 2014 come termine per la presentazione delle domande

Riscontrato che alcuni beneficiari della concessione del contributo ai sensi dell’ordinanza 23/2013 ss.mm.ii. che hanno optato per l’erogazione in due soluzioni non sono riusciti a rispettare la scadenza di cui al Punto 5) dell’Allegato A) alla medesima Ordinanza;

Valutato il permanere della difficile congiuntura economica aggravata dagli effetti del sisma del 2012 e dagli eventi alluvionali del corrente mese gennaio 2014, che ha insistito su una vasta porzione del territorio rientrante nel cratere sismico;

Valutato, altresì, che la concessione di proroghe per la finalizzazione della presentazione della rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari, considerate le risorse disponibili, non pregiudica la concessione dei contributi previsti dall’Ordinanza 91/2013 ss.mm.ii

Preso atto della necessità di indicare in maniera inequivocabile i termini per la presentazione delle domande di cui all’Ordinanza n. 91/2013, come modificata dall’Ordinanza n. 158/2013;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto con le emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l’Expo 2015” ed in particolare l’art. 6;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

 Tutto ciò premesso e considerato

  DISPONE

  1. Di prorogare al 30 giugno 2014 i termini indicati dall’Ordinanza n. 23/2013, come modificata dalle Ordinanze 26/2013 e 52/20113, per la presentazione della documentazione di spesa nel caso di erogazione del contributo in due soluzioni;
  2. Che il termine per la presentazione delle domande ai sensi dell’Ordinanza n. 91/2013 come modificata dall’Ordinanza n.158/2013 sia il 31 dicembre 2014, come peraltro correttamente indicato al Punto 8.1 dell’allegato parte integrante della medesima Ordinanza n. 158/2013 (Testo Coordinato);
  3. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nelle Ordinanze nn. 23/2013, 26/2013, 52/2013, 91/2013 e 158/2013;
  4. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 febbraio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani 

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