n.115 del 30.04.2013 (Parte Seconda)

Interventi per la mobilità della popolazione assistita a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Proroga per il periodo gennaio-maggio 2013 dei servizi di trasporto e di trasporto pubblico a garanzia dell’attività lavorativa e di studio. Rif. Ordinanza n. 95 del 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1 comma 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma; 

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6; 

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) N. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati -, a decorrere dal 3 agosto, si stabilisce il passaggio di consegne dalla Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.) istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari Delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; 

- gli oneri derivanti dalle prosecuzioni delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C ” nella quale si stabilisce, per quanto qui rileva, che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa; 

- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della DI.COMA.C cessa anche l’operatività dei Centri di Coordinamento Provinciale le cui funzioni saranno svolte dalle Province, con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali; 

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile è preposta all’attività di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa provenienti dagli enti territoriali in ordine all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione e provvede ai conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

VISTA la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 “ Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2012” con la quale è disposto:

- al punto 1: la programmazione a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario Delegato, di una spesa complessiva pari a €. 59.586.000,00, necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012, la prosecuzione degli interventi emergenziali e delle attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante dell’ordinanza, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, in particolare al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi” sono previsti complessivamente € 4.300.000,00; 

- al punto 2: di dare atto che all’assegnazione delle somme a favore di amministrazioni ed enti preposti alla gestione dell’attività di assistenza alla popolazione e degli altri interventi emergenziali raggruppati nelle voci di spesa previste all’Allegato 1, si provvederà nei limiti della programmazione di spesa, con appositi atti dello scrivente; 

- al punto 4: di rinviare ad appositi atti dello scrivente la definizione del procedimento di erogazione, nei limiti della programmazione di spesa indicata al precedente punto 1, delle somme a copertura degli oneri previsti per le altre tipologie di interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante dell’ordinanza n. 52/2012, alle quali non si applicano le procedure richiamate ai punti 2 e 3 dell’ordinanza medesima;

VISTA la propria ordinanza n. 95 del 21 dicembre 2012: “Interventi per la mobilità della popolazione assistita a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Servizi di trasporto per la sistemazione delle persone presso le strutture ricettive e servizi di trasporto pubblico a garanzia dell’attività lavorativa e di studio” con la quale:

- sono stati autorizzati i servizi di trasporto necessari a garantire la mobilità della popolazione colpita dal sisma nella zona del “cratere” fino al 31 dicembre 2012 come evidenziato al punto 1 lettere a., b., c. del dispositivo;

- si da atto che gli oneri finanziari necessari alla copertura dei servizi di trasporto sono stimati in Euro 515.000,00 IVA compresa, e risultano finanziati e autorizzati con le risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, e gravano, come previsto con propria ordinanza n. 52 del 9/10/2012 - Allegato 1, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, sul fondo di € 4.300.000,00 previsto al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi” dello stesso allegato;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire con continuità la prosecuzione dei servizi descritti con la citata ordinanza n. 95/2012 e autorizzati al punto 1 lettere a., b. e c., del dispositivo, per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013, tenendo conto delle operazioni necessarie a consentire anche il trasferimento e la sistemazione delle persone ospitate presso le strutture alberghiere convenzionate nei moduli e soluzioni abitative appositamente predisposti;

RITENUTO di precisare quanto indicato al punto 1 lett. b. del dispositivo della propria ordinanza n. 95/2012 come segue: “per l’effettuazione dei servizi di trasporto passeggeri dedicati (navette), nel periodo di riferimento 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013, garantite dai gestori SETA spa, TPER spa TEP spa, o attraverso l’affidamento ad un gestore individuato mediante ricerca di mercato con successiva rendicontazione dei km prodotti e relativi costi, su incarico delle Agenzie locali AMO di Modena, AMI di Ferrara, SRM srl di Bologna e SMTP spa di Parma;

RITENUTO altresì di precisare quanto indicato al punto 1 lett. c. del dispositivo della propria ordinanza n. 95/2012 individuando la validità degli abbonamenti mensili, validi sui servizi di TPL, bus urbani, extraurbani e ferrovia, in favore della popolazione ospitata presso le strutture convenzionate fino alla data del 31 maggio 2013;

VALUTATO di confermare la stima di euro 515.000,00 IVA compresa a copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle diverse società di trasporto per i servizi effettuati per il periodo 1 gennaio 2013-31 maggio 2013 come descritti nell’ordinanza n. 95/2012 e precisati con la presente ordinanza;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 con la quale nel dispositivo:

- al punto 1. è programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 122/2012, gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013 rideterminati in complessivi Euro 85.234.886,00 così come dettagliato nella tabella Allegato 1 parte integrante dell’ordinanza n. 46/2013;

- al punto 2. si da atto che gli interventi assistenziali sono attuati da una molteplicità di soggetti e che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze e con l’ordinanza n. 46/2013 secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;

DATO ATTO che gli oneri finanziari connessi alla presente ordinanza, trovano riscontro nella programmazione effettuata con propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 - Allegato 1, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare dell’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti anche di persone), bonifica siti dei campi” di complessivi € 4.050.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 accreditato sulla contabilità speciale accesa a favore dello scrivente, in qualità di Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dello stesso DL 74/2012, convertito con modificazioni nella L. 122/2012;

RITENUTO di procedere, come segue, alla definizione delle modalità di accesso alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013 dai soggetti incaricati:

  1. le fatture potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti nel periodo 01 gennaio - 31 maggio 2013;
  2. le società di gestione che effettuano i servizi di trasporto passeggeri nelle diverse modalità descritte con ordinanza n. 95/2012, dovranno emettere fattura riportante la seguente intestazione: “ AL COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/12 - 842520 - ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO N. 64 - 40127 BOLOGNA - C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio di quanto effettuato con l’indicazione del periodo di riferimento e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;
  3. la documentazione di cui al precedente punto b. dovrà essere trasmessa, da parte delle società di trasporto incaricate, alla DG RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna, e in copia all’Agenzia locale per la Mobilità che ha ordinato i servizi da svolgere, per consentire all’Agenzia medesima, una preventiva verifica tecnico-economica sull’operato;
  4. la verifica tecnico-economica dovrà successivamente essere inviata, da parte dell’Agenzia locale per la mobilità, a partire dalla data di esecutività della presente ordinanza e comunque entro il termine del 15 giugno 2013, alla struttura regionale DG RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ, che provvederà all’istruttoria delle singole richieste di autorizzazione di spesa, necessarie alla liquidazione delle somme a copertura degli oneri, nei limiti degli importi assegnati con Ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 - Allegato 1 voce di spesa 11- a cui seguiranno appositi atti dello scrivente;
  5. di procedere, con successivo proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa sulla base della preventiva verifica tecnico-economica e delle fatture emesse dai soggetti incaricati per gli oneri finanziari sostenuti;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità ai sensi dalla legge n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 dell’1 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di dare atto che si rende necessario garantire con continuità la prosecuzione dei servizi descritti con ordinanza n. 95/2012 e autorizzati al punto 1 lettere a., b. e c., del dispositivo, per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013, tenendo conto delle operazioni necessarie a consentire anche il trasferimento e la sistemazione delle persone ospitate presso le strutture alberghiere convenzionate nei moduli e soluzioni abitative appositamente predisposti;
  2. di precisare quanto indicato al punto 1 lett. b. del dispositivo della propria ordinanza n. 95/2012 come segue: “per l’effettuazione dei servizi di trasporto passeggeri dedicati (navette) dalle strutture convenzionate ai luoghi di lavoro e studio, nel periodo di riferimento 1 gennaio 2013– 31 maggio 2013, garantite dai gestori SETA spa, TPER spa TEP spa, o attraverso l’affidamento ad un gestore individuato mediante ricerca di mercato con successiva rendicontazione dei km prodotti e relativi costi, su incarico delle Agenzie locali AMO di Modena, AMI di Ferrara, SRM srl di Bologna e SMTP spa di Parma;
  3. di precisare inoltre quanto indicato al punto 1 lett. c. del dispositivo della propria ordinanza n. 95/2012 individuando la validità degli abbonamenti mensili, validi sui servizi di TPL, bus urbani, extraurbani e ferrovia, in favore della popolazione ospitata presso le strutture convenzionate fino alla data del 31 maggio 2013;
  4. di confermare la stima di euro 515.000,00 IVA compresa a copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle diverse società di trasporto per i servizi effettuati a garanzia della mobilità della popolazione colpita dal sisma nella zona del “cratere”, per il periodo 1 gennaio 2013-31 maggio 2013 come descritti nell’ordinanza n. 95/2012 e precisati con la presente ordinanza;
  5. di dare atto che gli oneri finanziari di cui al precedente punto 4, connessi alla presente ordinanza, trovano riscontro nella programmazione effettuata con propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 - Allegato 1, “Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare l’attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, al punto 11 - voce di spesa “Smontaggio campi e strutture, trasporti (anche di persone), bonifica siti dei campi” di complessivi € 4.050.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 accreditato sulla contabilità speciale accesa a favore dello scrivente, in qualità di Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dello stesso D.L. 74/2012, convertito con modificazioni nella L. 122/2012;
  6. di stabilire le seguenti modalità di accesso alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013 dai soggetti incaricati come segue:
    1. le fatture potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti nel periodo 01 gennaio - 31 maggio 2013;
    2. le società di gestione che effettuano i servizi di trasporto passeggeri nelle diverse modalità descritte con ordinanza n. 95/2012, dovranno emettere fattura riportante la seguente intestazione: “ AL COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/12 - 842520 -ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO n. 64 - 40127 BOLOGNA - C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio di quanto effettuato con l’indicazione del periodo di riferimento e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;
    3. la documentazione di cui al precedente b. dovrà essere trasmessa, da parte delle società di trasporto incaricate, alla DG RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna e in copia all’Agenzia locale per la Mobilità che ha ordinato i servizi da svolgere, per consentire all’Agenzia medesima, una preventiva verifica tecnico-economica sull’operato;
    4. la verifica tecnico-economica dovrà successivamente essere inviata, da parte dell’Agenzia locale per la mobilità, a partire dalla data di esecutività della presente ordinanza e comunque entro il termine del 15 giugno 2013, alla struttura regionale DG RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ, che provvederà all’
    5. di procedere, con successivo proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa sulla base della preventiva verifica tecnico-economica e delle fatture emesse dai soggetti incaricati per gli oneri finanziari sostenuti;
  7. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità ai sensi dalla legge n. 20/1994;
  8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
  9. di pubblicare la presente ordinanza nei siti internet della Regione Emilia-Romagna e dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.

Bologna, 23 aprile 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina