n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Disposizioni sulla convenzione di avvalimento in via sperimentale tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo per la gestione delle istanze in sottensione alla risorsa già concessa al Consorzio da Fiume Po

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica);

- la L.R. 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica). Delega di funzioni amministrative);

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

- il R.R. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);

- la DGR 751/2014;

- la DGR 6238/2015;

- la DGR 2363 del 2016;

- la determinazione 15262/2015;

Premesso:

- che la Regione esercita la funzione di gestione della risorsa idrica e dei corsi d’acqua nonché la funzione di bonifica ed irrigazione i cui compiti sono stati attribuiti ai Consorzi di bonifica;

Considerato:

- che in ragione degli elevati costi di realizzazione delle infrastrutture relative alla distribuzione della risorsa idrica nonché della presenza di una forte infrastrutturazione già presente ancorchè originariamente realizzata per rispondere a diverse e specifiche funzioni pubbliche, la Regione persegue forme di ottimizzazione del trasporto e della fruizione della risorsa idrica utilizzando le reti esistenti;

- che nel territorio insiste il sistema idrico del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), importante infrastruttura pubblica costruita al fine di distribuire l’acqua ad uso irriguo, che, derivando da Po per un quantitativo pari a 68 metri cubi al secondo, attraversa il territorio delle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini ed interessa quella di Modena;

- che nell’area interessata dalle opere del Consorzio per il CER, dove più intenso si è dimostrato il fenomeno della subsidenza, sussiste un fabbisogno di risorsa idrica oggi soddisfatto attraverso prelievi di acqua sotterranea, ovvero da acquedotto per usi che non richiedono trattamenti di potabilizzazione oppure non soddisfatto;

- che nell’ambito della dotazione di risorsa idrica del CER può trovare capienza l’approvvigionamento di alcune realtà produttive o comunque diverse dall’irriguo e dai casi rientranti nell’applicazione dell’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 cioè per usi che comportino la restituzione delle acque;

- che tali approvvigionamenti presuppongono un accordo fra il soggetto richiedente la risorsa e il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo quale gestore del canale che deve svolgere per addivenire allo stesso un’istruttoria di compatibilità con i propri usi e una valutazione dei costi relativi alla fornitura dell’acqua;

Dato atto:

che per le considerazioni sopra esposte la Regione, in attuazione di forme di semplificazione gestionale anche con riferimento al rilascio dei titoli concessori ha previsto con Delibera n. 751 del 2014 di avvalersi, in via sperimentale, del Consorzio per il CER quale soggetto che in nome e per conto della Regione ricevesse le istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il sistema idrico dello stesso Consorzio ed il reticolo pubblico ad esso interconnesso e ne curasse l’istruttoria e il rilascio del titolo;

Ritenuto:

- che la sperimentazione prevista dalla delibera 751/2014 sia stata svolta sinora con esito positivo, in particolare sotto il profilo dell’utenza, che si è rapportata con un unico interlocutore istituzionale individuato nel Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo per tutti gli aspetti, tecnici, amministrativi ed economici legati al rilascio del titolo;

- che rispetto alle istanze che gli sono pervenute, il CER abbia operato efficacemente giovandosi della conoscenza delle potenzialità della fornitura tramite la rete demaniale interconnessa nonché della possibilità di coordinare i propri associati per la raccolta e verifica dei corrispettivi derivanti dalla gestione e uso delle reti stabiliti mediante la determinazione n° 6238 del 20/05/2015 (Metodologia per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso);

Considerato tuttavia:

- che il CER ha già provveduto ad emanare quasi tutti gli atti relativi alle richieste pervenute e non si prevede che possano giungerne molte altre che possano rientrare nella capienza del quantitativo concesso da Po ad uso irriguo;

- che nella vigenza della Convenzione di avvalimento è stata approvata la L.R. 13/2015, che ha previsto che la Regione si avvalesse dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (di seguito ARPAE) per lo svolgimento della funzione relativa alla gestione del demanio idrico;

Ritenuto pertanto:

- che sia opportuno per la Regione non frammentare su due soggetti l’avvalimento per la gestione amministrativa delle concessioni del demanio idrico, anche per semplificare per l’utente la comprensione dell’assetto delle competenze relative alla funzione, tenuto conto anche dell’esiguo numero delle istanze pervenute;

- di non rinnovare la convenzione di avvalimento in via sperimentale col CER per l’emanazione degli atti concessori relativi alle istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il sistema idrico del Consorzio e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa;

Considerato:

- che la convenzione prevedeva all’art. 4 una durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa, avvenuta in data 15 giugno 2015;

- che tuttavia la convenzione rimandava ad un successivo atto del Direttore Generale competente per la disciplina di dettaglio necessaria all’effettiva attivazione dell’avvalimento in via sperimentale;

- che tale disciplina è stata dettata con determinazione 15262 del 9/11/2015, nella quale espressamente si prevedeva che a seguito della stessa e del trasferimento delle pratiche pendenti rientranti nell’oggetto della Convenzione, potesse avere effettivamente inizio l’avvalimento biennale in via sperimentale;

- che attualmente il CER ha in istruttoria ancora alcune istanze di fornitura in sottensione, per le quali si prevede un imminente esaurimento dell’istruttoria e prevede che possano pervenirne a breve poche altre;

Ritenuto pertanto opportuno che in mancanza del rinnovo della convenzione l’avvalimento prosegua fino all’esaurimento del biennio sperimentale effettivamente avviato con la determinazione n.15262 del 9/11/2015 e con le modalità ivi dettate dando atto che allo scadere del termine eventuali ulteriori istanze in sottensione alla fornitura da Po concessa al CER ancora in istruttoria siano trasferite ad ARPAE per la conclusione del procedimento;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

a voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di stabilire, anche a seguito dell’emanazione della L.R. 13/2015, di non rinnovare la convenzione di avvalimento in via sperimentale col CER per l’emanazione degli atti concessori relativi alle istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il sistema idrico del Consorzio e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa;

b) di stabilire che l’avvalimento prosegua fino all’esaurimento del biennio sperimentale effettivamente avviato con la determinazione n.15262 del 9/11/2015 e con le modalità ivi dettate;

c) di stabilire che allo scadere del termine riferito al biennio sperimentale eventuali ulteriori istanze in sottensione alla fornitura da Po concessa al CER ancora in istruttoria siano trasferite ad ARPAE per la conclusione del procedimento;

d) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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