n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Modifica alla delibera consiliare n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" ai fini della semplificazione dei provvedimenti di autorizzazione delle medie strutture di vendita. (Proposta della Giunta regionale in data 20 luglio 2015, n. 943)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 943 del 20 luglio 2015, recante ad oggetto ““Modifica alla delibera consiliare n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14” ai fini della semplificazione dei provvedimenti di autorizzazione delle medie strutture di vendita.””;

Preso atto:

- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche economiche" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2015/41096 in data 1° ottobre 2015,

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 943 del 20 luglio 2015 (qui allegato);

Previa votazione palese, attraverso l’uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti n. 40

assenti n. 10

votanti n. 40

favorevoli n. 24

contrari n. 3

astenuti n. 13

delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 943 del 20 luglio 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati: 

- il D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio; 

- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114”; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art.4 della L.R. 5 luglio 1999, n.14; 

- la deliberazione del Consiglio regionale del 10 febbraio 2005 n. 653 che ha integrato la deliberazione di consiglio regionale n.1253 del 1999; 

Richiamato altresì il processo di liberalizzazione avviato con la normativa comunitaria n.123 del 12 dicembre 2006 e dei vari decreti nazionali di attuazione D.L. n. 138 del 2011, D.L. n. 201 del 2011 e D.L. n. 1 del 2012; 

Considerato che la delibera consiliare n. 653 del 2005, al punto 1.4 stabilisce che l’individuazione di aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori 1,5 ettari di superficie territoriale e comunque quanto consentano l’insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq deve avvenire nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o di apposita variante dello stesso; 

Atteso che detta disposizione trova la propria ratio nella volontà di riportare nell’ambito della programmazione provinciale l’aggregazione delle strutture commerciali che, per la loro complessità, pur rimanendo ai fini autorizzativi nell’ambito di competenza comunale, determinano una attrazione sovracomunale e quindi necessitano di una concertazione tra gli enti interessati (province e comuni contermini) al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono ingenerare sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.); 

Preso atto che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa modificata nei termini sopra rappresentati, è stato evidenziato sia da parte di operatori privati che della pubblica amministrazione che la limitazione prevista di 1,5 ettari di superficie territoriale può non risultare adeguata rispetto alla superficie di vendita di 5000 mq., invero la somma dei metri quadrati necessari per il soddisfacimento degli standard, comprensivi di verde, parcheggi pubblici, parcheggi pertinenziali, area scarico/carico merci, parcheggi per veicoli merci, calcolati avendo a riferimento i parametri di cui ai punti 5.1 e 5.2 della deliberazione 1253 del 1999, può superare il tetto di 1,5 ettari per ciascun comparto commerciale; 

Preso atto, pertanto, che il limite dimensionale di 1,5 ettari di superficie territoriale imposto a seguito dell’entrata in vigore del punto 1.4 della delibera consiliare 1253 del 1999 come novellato dalla deliberazione n. 653 del 2005, al quale dovrebbe corrispondere una superficie di vendita complessiva di 5000 mq., non trova una applicazione concreta, risultando infatti spesso sforato e soprattutto preclude l’insediabilità sia di aggregazione di medie strutture di vendita sia di una sola media struttura di vendita alimentare di mq.2500; 

Dato atto che l’insediamento di strutture commerciali presuppone spesso la loro coesistenza e integrazione, all’interno del medesimo comparto, con altre funzioni, sia di tipo produttivo, che ricreativo o di servizio, comportando dunque un ulteriore incremento della superficie territoriale complessiva, all’interno della quale devono essere reperite superfici fondiarie, cessioni e pertinenze per ciascuna delle funzioni presenti; 

Ritenuto che tale vincolo risulti difficilmente giustificabile, in punto di diritto, alle luce della sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale in tema di liberalizzazione, segnatamente con l’art.3 del D.L. n.138 del 2011 che dispone l’abrogazione di tutte quelle disposizioni che sanciscono limiti per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse pubblico, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, con gli artt.31, c.2 e 34 del D.L.201 del 2011 e con l’art.1, c.1 del D.L.1 del 2012 il quale ribadendo con una formulazione sostanzialmente riassuntiva tutti i principi enunciati nel citato D.L 138/2011 e D.L.2011 riafferma e consolida il concetto per cui si ritengono abrogate tutte le disposizioni che pongano divieti e restrizioni non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché di tutte quelle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica che pongano limiti non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate; 

Considerato pertanto opportuno, al fine di evitare problemi di concreta applicazione della disposizione di cui al punto 1.4 di procedere ad una modifica di tale disciplina, attraverso la quale prevedere il mantenimento all’interno della disposizione succitata il limite della superficie di vendita complessiva massima di 5000 mq., al quale deve però corrispondere una superficie territoriale di almeno 2,5 ettari, di esclusiva pertinenza della funzione commerciale; 

Sentite le organizzazioni del commercio, turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori; 

Acquisito agli atti d’ufficio il parere del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 6 luglio 2015; 

Vista la proposta predisposta dal competente Servizio regionale; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’assessore al Turismo e Commercio; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

di proporre all’Assemblea Legislativa il seguente partito di deliberazione: 

Al punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999, come modificata dalla deliberazione consiliare n.653 del 2005, il periodo: 

“L’individuazione delle aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari di superficie territoriale e quindi tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l’insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)” 

è sostituito dal seguente:

“L’individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ettari di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l’insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)”."

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