n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di installazione di piani mobili in grigliato e trespoli a tubo all'interno dei capannoni di allevamenti esistenti con aumento n. capi allevati in Via Nuova, Località Casemurate, in comune di Forlì. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera 

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Forlì-Cesena, inviata con nota prot. PGFC 5446/2018 del 5/4/2018 alla Regione Emilia-Romagna che l’ha acquisita al prot. PG/2018/0241064 del 6/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “installazione di piani mobili in grigliato e trespoli a tubo all'interno dei capannoni di allevamento esistenti con aumento del numero di capi allevati in Via Nuova, Loc. Casemurate, in Comune di Forlì, presentato da Faeti Marino e C. Società Agricola S.S..” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. l'attività di allevamento nello scenario di progetto, può essere esercitata solo in seguito al completamento degli interventi previsti (modifiche al numero dei capi, alla ventilazione, alla modalità di allevamento, all'inserimento dei dispositivi antipolvere, ecc.);

2. ferme restando le cappe rigide già montate, dovranno essere installati, presso tutti i ventilatori esistenti e di progetto, sistemi di abbattimento polveri. Questi potranno essere reti anti polvere di adeguato diametro di maglia o, preferibilmente, cappe rigide di copertura in grado di convogliare il flusso verso il basso;

3. in sede di modifica di AIA relativa alla configurazione di progetto, il proponente dovrà presentare una proposta relativa all'utilizzo diversificato di tipologie di lettiere in alcuni dei capannoni di allevamento;

4. ogni capannone deve essere dotato di sistema di convogliamento/pendenza adeguata con pozzetto finale di recapito da dove prelevare le acque di lavaggio dei capannoni da avviare ad adeguato smaltimento in caso di emergenza sanitaria. Tale sistema andrà realizzato contestualmente agli altri interventi previsti e comunque prima dell’aumento del numero dei capi;

5. prima dell'inizio delle attività di installazione di quanto previsto da progetto, e quindi con attività e ventilatori non in funzione, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore residuo in periodo notturno presso il ricettore R1. Il rilievo dovrà essere eseguito all'interno dell'ambiente abitativo lato impianto, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. Il rilievo dovrà essere effettuato in continuo sulle 8 ore e il livello di rumore residuo notturno dovrà essere individuato, per un tempo significativo e non inferiore ad un'ora, all'interno del periodo di misura di 8 ore notturne. Qualora non fosse possibile effettuare il rilievo all'interno dell'ambiente abitativo (e nel caso andrà riportato il motivo), il rilievo andrà effettuato in facciata all'edificio stesso all'altezza del piano primo. In caso di ulteriore impossibilità, il rilievo potrà essere effettuato al confine della proprietà di R1 e rielaborato con criteri dettagliati;

6. entro la prima stagione estiva (31 agosto) dal rilascio dell'AIA riferito allo scenario di progetto, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore ambientale, in periodo notturno, presso il ricettore R1 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali notturni presso il suddetto ricettore in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto precedente. Il rilievo dovrà essere eseguito all'interno dell'ambiente abitativo lato impianto, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. Il rilievo dovrà essere effettuato in continuo per un tempo significativo non inferiore a tre ore e in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti i ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza;

7. entro e non oltre 6 mesi dalla conclusione di tutti i rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviati ad Arpae Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comune di Forlì, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti corredati da specifiche planimetrie e descrizioni relative all'esatta ubicazione del rilievo, nonché dalla descrizione delle condizioni di misura e delle sorgenti attive. Qualora il rispetto dei suddetti limiti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di misure di mitigazione acustica, le stesse andranno realizzate tempestivamente e nella sopra citata relazione andranno descritte e compiutamente verificate in termini di efficacia tramite un ulteriore rilievo volto a comprovare il rispetto del differenziale notturno al ricettore R1 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti differenziali;

8. qualora la casa colonica presente nell'area di allevamento dovesse essere ceduta a terzi dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei limiti, assoluti e differenziali, vigenti presso la stessa. Qualora invece la suddetta casa colonica dovesse essere adibita a casa del custode e vi dovessero risiedere anche persone che non hanno rapporto di lavoro con l'attività in oggetto, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per minimizzare l'esposizione al rumore dei residenti; 

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Forlì-Cesena all’avvio del procedimento;

d) di dare atto che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena; 

e) di precisare che la non ottemperanza alle condizioni ambientali sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

f) di trasmettere la presente deliberazione al proponente, alla Struttura Arpae competente (ARPAE SAC di Forlì-Cesena), al Comune di Forlì, all'Ufficio SUAP del Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna Unità operativa area di Forlì; 

g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna il presente partito di deliberazione.

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