n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 ed integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010 – Procedura di V.I.A. relativa al progetto di ampliamento della volumetria utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), presentato da Herambiente S.p.A..

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della volumetria utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 7/12/2011, giorno in cui il soggetto proponente ha presentato l'istanza di VIA alla Provincia ed è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 177 del 7/12/2011. 

Il progetto è stato presentato dalla ditta. Herambiente SpA, avente sede legale in Viale Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Comune di Cesena e della Provincia di Forlì - Cesena. 

Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.5 della L.R. 9/99 e s.m.i. nonché a quella definita alla lettera p) dell’Allegato III alla Parte II del DLgs. 152/06 e smi: “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”.

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., così come integrata dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. 117237/ 527del 18/12/2012, ha assunto la seguente decisione:

"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

 (omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di ampliamento della volumetria utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), presentato da Herambiente SpA., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 11 dicembre 2012, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle con dizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato A Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:

1. si ritiene necessario che la realizzazione degli interventi volti al rinforzo della briglia di valle (interventi strutturali e di drenaggio), debbano essere effettuati entro 18 mesi dalla data di efficacia del presente atto;

2. i lavori devono riguardare solo le aree individuate nelle planimetrie allegate e la tipologia di opere indicate nel progetto;

3. devono essere scrupolosamente seguiti tutti gli orientamenti tecnici contenuti nella relazione geologica allegata all'istanza;

4. il piano di appoggio dei previsti gradoni deve essere realizzato previa totale asportazione della coltre detritica e la base dei gradoni deve essere realizzata su substrato stabile;

5. il terreno “immediatamente” riutilizzato per la realizzazione dei gradoni deve essere ben sistemato, in piccoli starti successivi, adeguatamente compattati con idoneo mezzo meccanico;

6. almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori va presentato al Comune di Cesena e ad ARPA il piano di utilizzo del materiale di scavo ai sensi del DM 161/12 ai fini della sua approvazione. Particolare attenzione va data al materiale che verrà depositato nella vallecola ad est dell'area della discarica, che dovrà essere sistemato secondo pendenze di sicurezza in modo da non favorire dissesti e non causare rischi per il personale presente nell'area;

7. le acque meteoriche devono essere accuratamente regimate, avendo cura di allontanarle dal corpo della discarica;

8. la funzionalità dei fossi di guardia deve essere periodicamente verificata ed all'occorrenza si deve procedere alla loro repentina sistemazione;

9. tutte le movimentazioni di terreno connesse alla realizzazione delle opere di “preparazione del sito” devono essere eseguite in periodo stagionale favorevole;

10. in relazione agli interventi per il rinforzo dell'argine di valle, prima dell'inizio della fase cantieristica, deve essere predisposto un Piano Operativo di Sicurezza (POS) da redigersi a cura della Ditta che eseguirà materialmente i lavori. Tale POS, che dovrà essere conservato presso l'impianto, dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. 81/08, in particolare andranno evidenziate le modalità operative in maniera da ridurre al minimo le interazioni fra il cantiere e l'esercizio della discarica;

11. nella realizzazione delle opere ci si dovrà attenere a quanto previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente integrati e modificati, seguendo le modalità operative e le tecniche specificate nelle relazioni specialistiche, parti integranti del progetto e del S.I.A.;

12. eliminata

13. nelle operazioni di sbancamento, qualora si renda necessario andare a intaccare - per rimuoverli - rifiuti già abbancati, gli stessi andranno ricollocati in discarica avendo cura di osservare i seguenti accorgimenti:

le operazioni dovranno avvenire per siti circoscritti in maniera da minimizzare la liberazione di cattivi odori ed eventuali sacche di biogas;

sia la zona da sbancare che la zona di coltivazione dove verranno collocati i rifiuti dovranno essere adeguatamente ricoperte alla fine di ogni giornata lavorativa;

13bis) qualora si verificasse la condizione di cui al punto precedente, il gestore dovrà darne comunicazione entro una settimana all'Autorità Competente e ad ARPA indicando i quantitativi movimentati;

14. per quel che riguarda l'area di stretta pertinenza della discarica sarà necessario adottare misure particolarmente cautelative in quelle fasi di vita dell'impianto che risultano più critiche. Nello specifico, durante la fase di cantiere, è opportuno eseguire le seguenti azioni:

  • definire rigorosamente le dimensioni interessate dall'area di cantiere;
  • recintare l'area di cantiere;
  • limitare la durata dei lavori al tempo strettamente necessario;
  • predisporre un programma di riassetto funzionale del cantiere progressivamente alla trasformazione dell'uso che si fa di questi spazi;
  • il cotico erboso del suolo scarificato proveniente dalla parte di ampliamento per ricoprire le parti esaurite, innescando un processo naturale di colonizzazione della vegetazione utilizzando la componente di semi e plantule presenti nella parte di suolo scarificata;
  • riutilizzare le specie arbustive eventualmente rimosse per gli impianti nelle aree da recuperare;

15. le acque raccolte nella nuova rete principale di drenaggio sottotelo e nel nuovo braccio drenante, sotto alla geomembrana esistente, dovranno essere convogliate nella vasca di raccolta del percolato. A tal fine dovrà essere realizzato un pozzetto di prelievo;

16. eliminata

17. le manutenzioni previste per i primi cinque anni successivi l'impianto delle nuove piantumazioni (risarcimento delle fallanze, innaffiatrura, riposizionamento degli accessori danneggiati e/o mancanti, ripuliture delle erbe infestanti, ecc.), dovranno essere prolungate, al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze, fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

18. con cadenza annuale, per i primi cinque anni dall'impianto, dovrà essere redatta, dalla Ditta, una verifica dell'evoluzione della copertura vegetale complessiva. Tale verifica, corredata da relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno al Comune di Cesena e ad ARPA.

19. eliminata

20. al fine di verificare variazioni alla stabilità delle strutture, in particolare all'argine di valle, il monitoraggio inclinometrico e quello piezometrico come supporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  1. gli attuali strumenti di monitoraggio devono essere mantenuti in esercizio e nel caso di guasti o malfunzionamenti devono essere immediatamente riparati o sostituiti e nelle more dei tempi di sostituzione o riparazione deve essere eseguita l'eventuale misura manuale;
  2. il monitoraggio inclinometrico attuale deve essere mantenuto in essere e le misure dovranno essere eseguite una ogni tre mesi per un totale di quattro misure all'anno, a partire dall'inizio lavori di consolidamento della discarica con le nuove volumetrie previste dal progetto in questione. I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
  3. il monitoraggio piezometrico manuale per i piezometri che resteranno attivi dopo la costruzione della nuova struttura, ed eventuali nuovi piezometri a lettura manuale previsti nel nuovo piano di monitoraggio, dovrà avere cadenza mensile e i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
  4. il monitoraggio automatico dei piezometri sarà mantenuto con cadenza di 2 acquisizioni al giorno i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi romagnoli;
  5. il monitoraggio sia inclinometrico che piezometrico va mantenuto anche dopo la dismissione della discarica per un periodo di almeno 10 anni. La cadenza del monitoraggio sarà semestrale per gli inclinometri, e di una lettura al giorno per i piezometri a misurazione automatica. Dopo 10 anni il monitoraggio potrà essere interrotto in caso le misurazioni degli ultimi due anni mostrino differenze prossime allo zero. In caso contrario il monitoraggio andrà protratto con modalità e tempistiche da definire;
  6. a seguito di evento sismico rilevante si effettueranno letture inclinometriche nel periodo immediatamente successivo al sisma stesso. Per evento sismico rilevante si intende un evento che abbia prodotto un valore di PGA ≥ 10 cm/s2 in uno dei registratori della rete accellerometrica nazionale della Protezione Civile, prossimo alla posizione del sito in oggetto (http///www.protezionecivile.gov.it/icms/it/ran.wp). In fase di post-gestione e in caso di sisma rilevante le misure saranno due, una successiva al sisma ed una dopo tre mesi;

21. deve essere previsto un monitoraggio adeguato per la palificata a valle dell'argine esistente, che riveli eventuali movimenti della struttura in progetto verso valle. La proposta del monitoraggio, corredata di planimetria con tipologia e posizionamento degli strumenti, dovrà essere inviata, entro 6 mesi dall'approvazione della delibera di VIA, all'autorità competente come comunicazione di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs 152/06. La cadenza delle misure proposte dovrà essere compatibile con quanto specificato nei punti precedenti, tenuto conto della tipologia di strumento adottato. Qualora la ditta intendesse porre in opera ulteriori strumenti di misura rispetto a quelli di cui al precedente capoverso, le planimetrie di posizionamento degli strumenti con le relative specifiche tecniche dovranno essere comunicate con il medesimo procedimento di comunicazione di modifica non sostanziale. Le misure dovranno essere acquisite e prodotte con le tempistiche e le modalità previste dal PSC;

22. prima di procedere alla messa in esercizio della discarica con i quantitativi di materiale richiesti in ampliamento, si deve procedere alla bonifica dei fenomeni franosi nell'area interessata dal nuovo perimetro della discarica e nelle aree limitrofe al nuovo limite della discarica e prevedere adeguate protezione del versante con specifici geotessuti.

23. eliminata

24. eliminata

25. eliminata

26. al fine di evitare possibili disagi sulla circolazione all'intersezione Via San Mamante/Via San Carlo, si dovranno mettere in atto tutte le procedure organizzative e gestionali delle attività della discarica relativamente sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio, per fare in modo di concentrare il traffico indotto nelle ore di morbida (indicativamente dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17);

27. per quanto riguarda i disagi complessivi dovuti alla presenza e gestione della discarica dovrà essere stipulata apposita convenzione tra la ditta proponente e il Comune di Cesena;

28. il gestore dovrà predisporre adeguata cartellonistica indicante che la velocità consigliata per il transito lungo la Via San Mamante è pari a 40 km/h; tale cartellonistica andrà posizionata all'interno dell'area della discarica in modo tale che i mezzi in transito la possano facilmente vedere sia in ingresso che in uscita;

29. relativamente alla salute degli operatori si ritene necessario che nelle aree di coltivazione siano adottati specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

30. relativamente alle piantumazioni previste come intervento compensativo da realizzarsi nell'area individuata dal Proponente, si ritiene necessario che:

  • le stesse vengano realizzate nella prima stagione idonea all'impianto successiva all'inizio dei lavori relativi all'ampliamento; entro tre mesi dalla realizzazione di tali interventi, dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione degli stessi, al Comune di Cesena e ad ARPA;
  • gli interventi di manutenzione previsti per i primi cinque anni successivi all'impianto quali risarcimento delle fallanze, innaffiatrura, riposizionamento degli accessori danneggiati e/o mancanti, ripuliture delle erbe infestanti, dovranno essere prolungati, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti, fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto;
  • con cadenza annuale, per i primi cinque anni dall'impianto, dovrà essere redatta, dalla Ditta, una verifica dell'evoluzione della copertura vegetale. Tale verifica, corredata da relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno unitamente al report annuale, al Comune di Cesena,e ARPA e alla Provincia;

31. l'abbancamento dei rifiuti nelle nuove aree di coltivazione individuate a coronamento del profilo superiore della discarica, dovrà essere effettuato prestando particolare attenzione al fine di limitare al massimo la diffusione di cattivi odori (coltivazione per celle circoscritte e ricopertura sistematica);

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta in data 06 dicembre 2012, relative allo schema di Rapporto Ambientale e alla bozza del Documento di AIA inviati in data 23/11/2012 con nota prot. prov.le n. 109350/2012, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell'Allegato 1b del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i.;
  • Autorizzazione sismica - L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 - art. 11;
  • Autorizzazione per opere su aree soggette a vincolo idrogeologico - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  • Variante al PRG e alla zonizzazione acustica comunale;
  • Parere su rinnovo concessione utilizzo suolo demanio idrico ai sensi della L.R. 7/04 (Pratica FCPPT1808 - Determina dirigenziale 2917/10);
  • Permesso di costruire - L.R. 25 novembre 2002 n. 31 - artt. 12, 13, 14;
  • Parere igienico sanitario;
  • Parere ARPA; 

f) di specificare che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha espresso all'interno della presente procedura un parere favorevole con osservazioni e che il rilascio dell'atto di concessione verrà emanato, dallo stesso, successivamente rispetto al presente provvedimento; 

g) di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9/99 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce l'Allegato A del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

h) di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di ampliamento della volumetria utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca) ” che costituisce Allegato del presente atto; 

i) di dare atto che le prescrizioni sopra riportate di cui ai numeri 1, 6 (per quanto di competenza), 11, 13, 13bis 14, 15, 17, 18, 20 (così come schematizzata all'interno del Piano di Sicurezza e Controllo dell'AIA - Scheda I), 21, 22, 26, 28, 30 e 31 sono riportate testualmente nel Documento di AIA e che pertanto il controllo dell'Autorità competente circa il rispetto delle stesse verrà effettuato avvalendosi del supporto tecnico, scientifico ed analitico dell'ARPA; 

j) di dare altresì atto che le prescrizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 (per quanto di competenza), 7, 8, e 9 attengono al Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e che pertanto il controllo circa il rispetto delle stesse è demandato all'Autorità competente in materia; 

k) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del DLgs 152/06 e s.m.i., che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 (cinque) anni a partire dalla data di efficacia del presente atto; 

l) di dare altresì atto che:

  • ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., l’esito positivo della valutazione d’impatto ambientale in oggetto costituisce variante al Piano Regolatore Generale e al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cesena, subordinatamente al fatto che il Consiglio Comunale ratifichi, entro 30 giorni a pena di decadenza, l’assenso manifestato dal proprio rappresentante in sede di Conferenza di Servizi; a seguito delle suddette ratifiche consiliari, il Comune prov vederà, in adempimento di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 e s.m.i., a trasmettere alla Provincia gli elaborati aggiornati degli strumenti vigenti;
  • gli elementi di variante sono quelli descritti nella parte narrativa del presente atto;
  • è stato espletato l'iter di verifica di assoggettabilità, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
  • a tal fine, in accordo con il Comune di Cesena, Settore Programmazione Urbanistica, sono state individuate ARPA e AUSL quali Autorità Competenti in materia Ambientale ad esprimersi in merito alla necessità o meno di assoggettare le suddette varianti a VAS.;
  • i pareri favorevoli in merito agli aspetti sopra richiamati sono acquisiti agli atti d'ufficio;

m) di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta HERAmbiente S.p.A. per l'esercizio dell'impianto discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena - località San Carlo - Tessello secondo lo schema di AIA allegato alla presente che ne costituisce parte integrante

n) di revocare, dalla data di efficacia del presente atto, le proprie precedenti Deliberazioni 530/113301 del 29/11/2012, 257/63054 del 26/6/2012 e 433/1 01173 del 30/10/2012 in quanto sostituite dal presente atto;

o) di approvare, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni descritte nell'allegato “schema dell'AIA”, il Piano di Gestione Operativa ( Rev. 01 del 26/3/2012 Cod. Doc. DS 01 FC VA 00 I1 GO 02.00) comprensivo dei criteri di ammissibilità dei rifiuti di cui al DM 27/9/2010;

p) di approvare il Piano Finanziario (Rev. 00 del 10/11/2011 Cod. Doc. DS 01 FC AA 02 DT RT 01.03));

q) di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo così come descritto nell'allegato “schema dell'AIA”, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

r) di approvare il Piano di Gestione post Operativa (Rev. 00 del 10/11/2011 Cod. Doc. DS 01 FC AA 02 DT RT 01.02);

s) di approvare il Piano di Ripristino Ambientale ( Rev. 00 del 10/11/2011 Cod. Doc. DS 01 FC VA 00 D1 RA 22.00);

t) di approvare il Piano di Sorveglianza e Controllo allegato allo schema di AIA che ne costituisce parte integrante;

u) di stabilire che l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto delle modalità previste nel presente atto e nei piani operativi sopra descritti nonché nell'allegato schema dell'AIA;

v) di stabilire che al termine della fase di gestione operativa della discarica, dovrà essere richiesta alla Provincia di Forlì- Cesena apposita autorizzazione alla chiusura precisando che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003, la discarica, o una parte di essa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo provvedimento espresso dell'Autorità Competente;

w) di stabilire che la durata della fase di post esercizio è fissata in 30 anni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del DLgs 36/03; per tutta la durata di tale periodo il gestore dell'impianto dovrà garantire la regolare e periodica esecuzione degli interventi previsti nel Piano di Gestione post-Operativa;

x) di stabilire che per tutta la durata della fase di gestione operativa e post-operativa il gestore dell'impianto dovrà prevedere ad effettuare l'attività di monitoraggio prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo;

y) di precisare che HERAmbiente S.p.A. dovrà provvedere a prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena le garanzie finanziarie di cui ai paragrafi B2.1, B2.2 e B2.3 dell'Allegato A ”Autorizzazione Integrata Ambientale” del sopra richiamato Rapporto Ambientale, con le modalità e le tempistiche definite all'interno del paragrafo stesso;

z) di stabilire che il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del DLgs 152/06 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nello schema di AIA allegato;

aa) di stabilire che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

ab) di precisare che sono fatti salvi adempimenti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla prevenzione incendi;

ac) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 2 del DLgs 152/06, il rinnovo con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ha validità pari a 8 anni a partire dalla data di efficacia del presente atto;

ad) di stabilire che per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda ai sensi dell'art. 29-octies del DLgs 152/06 e smi;

ae) di stabilire che le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 29- nonies del nel DLgs 152/06 e smi Parte seconda) o la proposta di aggiornamento di procedure operative che comportino modifiche nella gestione dell'impianto o nei contenuti dell'AIA vanno comunicate preventivamente all’Autorità Competente;

af) di fare salvi i diritti di terzi;

ag) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,005% del valore dell'intervento e quantificate in Euro 1.250 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del DLgs 152/06 e s.m.i.;

ah) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta HERAmbiente SpA;

ai) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Comune di Cesena, all'Azienda USL di Cesena - Dipartimento di Prevenzione, ad ARPA, ad ATERSIR, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, al Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

aj) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

ak) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi del comma 2, dell'art. 27 del DLgs 152/06 e s.m.i.;

al) di trasmettere, il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

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