n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Realizzazione di una campagna di recupero rifiuti mediante impianto mobile in Via Destra Senio presso Fornace di Filo, comune di Alfonsine (RA)". Proponente: IRMA SRL

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ravenna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGRA/11105/2018 del 27/8/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;

b) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato recupero di rifiuti (CER 19/8/2005) mediante impianto mobile in via Destra Senio c/o Fornace di Filo, comune di Alfonsine (RA)alla ulteriore procedura di V.I.A. in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:

  • quali principali fonti d’impatto ambientale meritevoli d’approfondimento attraverso la procedura di VIA si considerano le emissioni in atmosfera, in particolare quelle odorigene e quelle derivanti dal traffico indotto e dal motore che il progetto prevede di utilizzare. Tali emissioni, per le quali non è prevista alcuna azione di mitigazione/compensazione, comporteranno globalmente un impatto ambientale non in linea con gli obiettivi generali di qualità dell’aria del PAIR 2020 e con i principi secondo i quali la normativa in materia di rifiuti definisce il ricorso agli impianti mobili di trattamento. Essi, oltre al carattere del tutto temporaneo, in quanto nel progetto è previsto un anno di funzionamento, dovrebbero minimizzare appunto gli impatti ambientali legati alla movimentazione di rifiuti trattando i rifiuti nel sito di produzione, obiettivo completamente disatteso dal progetto vista la previsione di trattamento nell’impianto di Alfonsine di rifiuti per la maggior parte provenienti da aree geograficamente molto lontane. Considerata l’elevata distanza di origine dei fanghi da trattare e i notevoli quantitativi, il progetto determinerà un aumento, sia nel contesto provinciale e regionale sia nazionale, nell’emissione di inquinanti fra cui in particolare il PM10  Nox, SO2, che come è noto, rappresentano una criticità importante, in particolare in Pianura Padana, senza peraltro proporre mitigazioni o compensazioni di alcun tipo(inoltre il proponente non valuta mai l’aumento di CO2, problematica ormai non eludibile sulla base degli obiettivi nazionali, europei e internazionali sul clima ). Il progetto presentato non ha adeguatamente affrontato il tema delle migliori soluzioni e tecnologie per la minimizzazione degli odori, che, in base ad altre esperienze, spesso sono correlati al trattamento dei rifiuti per la produzione di fanghi di defecazione. Manca infatti uno studio d’impatto odorigeno, anche in ragione del fatto che il progetto prevede la possibilità, sia pure di riserva, di prodotto finito stoccato all’aperto. Per tali aspetti non vengono inoltre previste azioni di mitigazione o compensazione. L’impianto in esame infatti ricade tra gli impianti a rischio osmogenico in base alle linee di indirizzo operativo sull’applicazione dell’art.272-bis approvate dalla Direzione Tecnica ARPAE con Determina n. 2018-426 del 18/5/2018;

la soluzione infine proposta dal proponente di utilizzare un trattore per alimentare l’impianto mobile e di convogliare i gas di scarico prodotti dallo stesso verso l’esterno mediante manichetta flessibile, si valuta non adeguata e non in linea con l’esigenza di utilizzare le migliori soluzioni e tecnologie di convogliamento e di abbattimento per le emissioni di gas, al fine di salvaguardare la qualità dell’aria;

relativamente a flora e fauna ed ecosistemi, la presenza in prossimità dell’area di lavorazione di una area protetta (SIC-ZPS) nonché della Stazione n.1 della Riserva Naturale di Alfonsine aumenta la possibilità di impatti ambientali per tali componenti. Si ritiene quindi opportuno, salve motivate valutazioni che il proponente non ha comunque fornito nello studio ambientale preliminare, lo svolgimento di una valutazione d’incidenza ambientale;

a corredo degli aspetti fondamentali sopra riportati per i quali si ritiene necessaria la valutazione d’impatto ambientale si evidenzia che:

◦ per acque/suolo le valutazioni svolte dal proponente risultano non particolarmente approfondite e nel SIA sarà necessario sviluppare l’analisi delle caratteristiche della copertura, pavimentazione e relativa impermeabilizzazione del capannone, nonché l’effettiva capacità massima di stoccaggio in relazione al possibile ricorso di superfici esterne, comunque non auspicabili, ed anche una precisa definizione della rete fognaria esistente della gestione del piazzale in relazione alla raccolta delle acque meteoriche, alla pulizia dei mezzi e dei pozzetti. Inoltre l’area di progetto presenta rischio idrogeologico di potenziale allagamento sia per il reticolo principale sia secondario e pertanto potrebbero verificarsi locali situazioni di criticità in caso di eventi avversi con rischio di contaminazioni e fuoriuscite di liquidi dall’area di gestione;

◦ come riportato anche nelle valutazioni progettuali possibili impatti ambientali potrebbero derivare da una gestione dei fanghi non ottimale e pertanto si ritiene che le procedure relative ai rapporti di prova, indagini analitiche ed eventuali processi di eliminazione (se necessari) di sostanze pericolose e carica batterica e/o abbattimento dell’alcalinità debbano seguire criteri particolarmente stringenti e codificati, così come la gestione operativa dei carichi di rifiuti non conformi, il tutto definendo con precisione le aree di deposito. Stesse valutazioni riguardano i gessi di defecazione per i quali si ritengono necessari approfondimenti volti ad escludere con assoluta certezza effetti negativi significativi sull’ambiente, approfondendo i dati a disposizione sulle loro caratteristiche sia attraverso analisi chimiche sia grazie a puntuali e codificate procedure gestionali;

◦ relativamente agli impatti da rumore si è rilevata la necessità di caratterizzare più puntualmente le attività svolte nel piazzale e relative apparecchiature utilizzate;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00(cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

d) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’Unione della Bassa Romagna, all’AUSL della Romagna, alla Provincia di Ravenna, all’ARPAE SAC di Ravenna;

e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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