n. 179 del 23.12.2010 (Parte Prima)

Note

Nota all’art. 1

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 13 - Sistema informativo regionale (SIR).

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l’immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l’alimentazione e l’aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall’ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all’ente il ritorno del proprio apporto tramite l’estrazione e l’uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 22 -Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell’attività tecnico-amministrativa necessaria per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l’inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all’esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) il testo dell’articolo 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l’attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) il testo dell’articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente “Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale” e “Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale”, che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell’art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977».

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4, comma 3 della legge 25 maggio 1970,n. 364, che concerne Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale è il seguente:

«Art. 4 - Interventi per il ripristino delle strutture

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739».

2) il testo dell’articolo 66 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che concerne Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente:

«Art. 66 - Agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l’allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell’impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l’istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l’informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l’assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l’ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l’erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all’assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all’art. 2 legge 12 giugno 1962, n. 567. della

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L’approvazione della legittimazione di cui all’legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la regione interessata. art. 9 della

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate».

3) il testo dell’articolo 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che concerne Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente:

«Art. 70 - Calamità naturali.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. a), b) e c) dell’art.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l’ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all’art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13 della legge 16 maggio 1970, n. 281». b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d’intesa con la commissione interregionale di cui all’art.

4) il testo dell’art. 26, lett. e), della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, è il seguente:

«Art. 26 - Disposizioni finanziarie.

Dall’entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l’introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (13);

b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;

c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;

d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;

e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali».

Note all’art. 8

Comma 1

1) il testo dell’’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che concerne Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

« Art. 13 - Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria (50).

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell’ articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell’ articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L’obbligo di devoluzione previsto dall’ articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all’ articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell’economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, una somma pari all’ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell’esercizio di competenza.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L’atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell’ articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite]

26. [L’intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L’intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta»]

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze].

28. [L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull’intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata].

29. L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell’articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32.....

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’ articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37.....

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’ articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell’esercizio di imprese l’attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all’imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l’applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell’ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all’attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l’iscrizione provvisoria nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d’Italia procede all’iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall’iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l’iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d’Italia procede alla cancellazione dall’elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell’elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all’attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell’articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

61. Nell’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2) il testo dell’’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,è il seguente:

«Art. 106 –Albo degli intermediari finanziari.

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico».

Note all’art. 9

Comma 2

1) il testo dell’’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 30 - Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013.

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”

Esercizio 2009: Euro 12.550.000,00;

Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”

Esercizio 2009: Euro 7.000.000,00;

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

Cap. 23756 “Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali”

Esercizio 2009: Euro 1.478.902,00.

3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l’esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2».

2) Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 7 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale L.R. n. 24 del 2009).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali

Cap. 23758

“Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l’avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013

Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, che concerne Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, è il seguente:

«Art. 7 - Sistema dei finanziamenti

(omissis)

2. La Regione provvede, nell’ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:

a) l’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;

b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;

c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.

(omissis)».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 8 dellalegge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all’art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;

d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione, dei parcheggi e delle vie d’accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l’uso degli impianti;

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento,

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell’àmbito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

- l’aumento dell’efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto,

- la razionalizzazione della conduzione degli impianti,

- la riduzione dell’impatto ambientale,

- l’aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori,

- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti,

- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);

f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l’atterraggio degli elicotteri.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.».

Nota all’art. 12

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 4 dellalegge regionale 12 febbraio 2010, n. 5, che concerne Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica, è il seguente:

«Art. 4 - Ratifica intesa con la Regione Marche.

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata I’”Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117” nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010 (2).

2. Ai fini di cui all’articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l’espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 22, comma 4, Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che concerne Legge quadro sulle aree protette, è il seguente:

«Art. 22 - Norme quadro.

(omissis)

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l’intera area delimitata.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, che concerne Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo

(omissis) ».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 134 - Interventi di bonifica.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi (75).

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell’art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale».

Nota all’art. 20

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa.

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;

b) contenimento dei processi erosivi del litorale;

c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;

d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell’arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l’esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.».

Nota all’art. 22

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione, è il seguente:

«Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale.

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l’accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB “Aeroporto G. Marconi di Bologna”, di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

a) alla Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;

b) alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519 (3);

c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma, già denominata “Aeroporto di Parma - Consorzio per la Gestione - S.p.A.”, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell’ambito degli importi sottoindicati:

a) Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;

b) Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;

c) Società per azioni So.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 dello Statuto.

6. L’autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:

a) Cap. 45712

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;

b) Cap. 45714

Esercizio 2006: Euro 775.500,00;

c) Cap. 45716

Esercizio 2006: Euro 224.500,00».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, che concerne Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative, come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11,è il seguente:

«Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari.

La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;

b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l’effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

d) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effusori e di servizio, a proprio totale carico;

e) l’illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;

f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 167, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

« Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale.

(omissis)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all’art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

(omissis)».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che concerne Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni,è il seguente:

«Art. 146 - Lavori d’urgenza.

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori».

2) Il testo dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che concerne Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni,è il seguente:

«Art. 147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati».

Nota all’art. 28

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421,è il seguente:

«Art. 2 - Competenze regionali.

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di appositi organismi. quater. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all’articolo

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all’articolo

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

legge 30 novembre 1998, n. 419. h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), della

2-decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18. septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, è il seguente:

«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all’articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell’ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l’assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L’Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell’Azienda USL, elabora annualmente, nell’ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d’intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L’Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell’equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l’Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali».

Nota all’art. 30

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:

«Art. 26 -Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale».

Nota all’art. 33

Comma 1

1) Il testo dall’articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, come modificato dall’articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 40 - Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009 – 2010, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 a corrispondere all’INPS, al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga, risorse:

a) a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi massimi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:

1) Cap. 75513 “Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali – Programma Operativo 2007-2013 – Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec.C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)” afferente alla U.P.B. 25264 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Risorse U.E.

Euro 3.669.000,00;

2) Cap. 75515 “Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali – Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec.C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali”

afferente alla U.P.B. 25265 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Risorse statali

Euro 6.331.000,00;

b) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite a seguito dell’accordo del 9 novembre 2006 sottoscritto dal Ministro del Lavoro per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

1) Cap. 75254 “Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali (Accordo del 9 novembre 2006; 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” art.

afferente alla U.P.B. 25288 – Programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali – Risorse statali

Euro 6.282.800,00;

c) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 e ridestinate con decreto direttoriale del 21 aprile 2009 per la realizzazione di politiche attive del lavoro connesse all’attuale crisi occupazionale, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

1) Cap. 75256 “Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali (D.M. 22 gennaio 2001; D.D. 21 aprile 2009; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali”

afferente alla U.P.B. 25288 – Programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali – Risorse statali

Euro 3.199.679,18;

d) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione – Legge n. 236 del 1993 – per le annualità 2008 e 2009, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

1) Cap. 75763 “Assegnazione all’INPS per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione (articolo 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali: Euro: 10.436.935,00

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l’INPS».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) Il testo articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’àmbito dei fondi speciali di cui all’articolo 28;

(omissis)».

Note all’art. 38

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

(omissis)

3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.».

Comma 3

2) Il testo dell’articolo 64, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia – Romagna, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

(omissis)

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate».

Comma 7

4) Il testodell’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’àmbito dei fondi speciali di cui all’articolo 28».

Nota all’art. 39

Comma 5

1) Per il testo dell’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 4 all’art. 38.

Nota all’art. 41

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 12, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 29 - Completamento di programmi speciali d’area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell’ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area) e finanziati ai sensi della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione o assegnati ai sensi dell’articolo 30 legge regionale n. 13 del 2006, per l’ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2, 3 e 4 per la conclusione dei relativi procedimenti. della

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 2 deve avvenire entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi, ove già terminati, devono essere rendicontati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2, 3 e 4. Qualora l’intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e rendicontati».

Nota all’art. 42

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32, che concerne Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è il seguente:

«Art. 5 - Corresponsione dei contributi in denaro

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All’inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l’Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata».

Note all’art. 43

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 10 - Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi minimi

1. In base ai contenuti dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, la Regione perviene all’intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali».

Comma 2

2) Iltesto del comma 4 dell’articolo 12della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 12 - Accordi di programma con gli enti locali

(omissis)

4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all’art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all’art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi»

Comma 3

3) Il testo della lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari

(omissis)

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:

(omissis)

e-bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

(omissis) »

Comma 4

4 ) Il testo del comma 1 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile

1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 31, comma 2, lettera e-bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).»

Comma 5

5) Il testo del comma 2 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile

(omissis)

2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.»

Comma 6

6) Il testo del comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 33 - Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico

(omissis)

2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell’art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”».

Comma 7

7) Il testo dell’articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 47 - Conferenza di concertazione

1. Nelle more dell’attuazione dell’art. 10, l’intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell’àmbito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.

2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1».

Note all’art. 44

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio è il seguente:

«Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni

(omissis)

3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle Province oltre che per le finalità di cui al comma 2 anche per promuovere l’adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

Comma 2

2) Per il testo del comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio vedi nota 1).

Comma 3

3) Il testo del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio è il seguente:

«Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni

(omissis)

4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi alle Unioni di Comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dalle Unioni al Presidente della Regione secondo le modalità e i termini contenuti in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell’articolo12, comma 1, legge n. 241 del 1990». della

Comma 4

4) Per il testo del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio vedi nota 3).

Nota all’art. 45

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 48 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è il seguente:

« Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale».

Nota all’art. 46

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell’art. 51 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 è il seguente:

«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza

(omissis)

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno».

Nota all’art. 47

Comma 1

1) il testo dell’articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, che concerne Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale è il seguente:

«Art. 23 - Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

1. Al fine di consentire l’avvio dei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall’38 legge regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l’avvio del sistema di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, provvedendo altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate. Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente individuate le condizioni e le procedure da osservarsi per la concessione dell’accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con il Ssr e con gli Enti locali territoriali, nonché le tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la cui erogazione può essere concesso l’accreditamento transitorio nell’ambito di un processo di avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti propri dell’accreditamento definitivo. articolo della

2. A decorrere dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale, l’accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l’ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:

a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;

b) risultino in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;

c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l’obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona.

3. La concessione dell’accreditamento transitorio comporta l’adeguamento dei rapporti negoziali tra le Amministrazioni interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da assicurare, con la finalità di garantire maggiore qualità e stabilità delle gestioni. La cessazione del regime di accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

4. A partire dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, per l’attivazione di nuovi rapporti necessari per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l’ambito distrettuale concedono l’accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di pluralismo nell’offerta dei servizi, al fine di tutelare l’interesse dell’utenza, da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio».

Note all’art. 48

Comma 1

1) Il testo dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione è il seguente:

«Art. 20 - Organi dell’Azienda

1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Presidente;

b) il consiglio d’amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio d’amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l’inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all’articolo 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell’Azienda.

4. Il Presidente e i componenti del consiglio d’amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all’53 legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. articolo della

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.

6. Il consiglio d’amministrazione nomina il direttore dell’Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto».

Comma 3

3) Il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio».

Comma 4

4) Il testo dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società».

Nota all’art. 49

Comma 2

1) Il testo dell’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) è il seguente:

«3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza».

Note all’art. 50

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) è il seguente:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2) Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 30 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all’2, comma 1 legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l’aggregazione tra ambiti territoriali provinciali. articolo della

2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell’decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico. articolo 30 del

3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l’Unione di Comuni o la Nuova Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati.

4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all’esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell’ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell’articolo 28, comma 7.

5. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

a) definire l’organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;

b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;

c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;

d) determinare e approvare l’articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2;

e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;

f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;

g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;

h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.

6. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all’articolo 28».

Note all’art. 51

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 69, comma 3 dello Statuto regionale è il seguente:

«Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria

(omissis)

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall’Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall’insediamento dell’Assemblea».

2) Il testo dell’articolo 69, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale è il seguente:

«Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

a) prende atto degli eventi che causano l’anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all’elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;

b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum»

3) Il testo dell’articolo 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, è il seguente:

«Art. 16bis - Norma transitoria

1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa».

Note all’art. 52

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione è il seguente:

«Art. 27 - Valorizzazione della comunità professionale regionale

1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell’Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:

a) Euro 5.005.817,00 per l’anno 2004;

b) Euro 6.960.298,00 per l’anno 2005.

2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all’articolo 1 legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), sono autorizzati i seguenti importi: della

a) Euro 1.012.395,00 per l’anno 2004;

b) Euro 1.017.795,00 per l’anno 2005.

4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999.

5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale».

Comma 2

2) Il testodell’articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, è il seguente:

«Art. 54 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna.

(omissis)

8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso l’ARNI, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al restante personale regionale.»

 

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