n.325 del 07.11.2013 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 15 – Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 11 - Consultazione delle popolazioni interessate.

1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:

a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;

b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:

1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;

2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;

3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;

4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.

1-bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.

1-ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

2-bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.».

3) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale.

1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.

7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.

9-bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.

10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.».

Comma 4

4) il testo del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1, che concerne Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna, è il seguente:

«Art. 4 - Norme di salvaguardia.

(omissis)

5. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune.».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 15 – Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

(omissis)

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 16 - Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.».

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 14 - Successione nei rapporti.

(omissis)

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;».

Comma 3

2) il testo dell’articolo 2112 del codice civile,è il seguente:

«Art. 2112 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

3) il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, è il seguente:

«Art. 14 - Successione nei rapporti.

(omissis)

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 16 - Incentivazione della fusione di Comuni.

1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di Comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di Comuni.

2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.

3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.

5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.

6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni.».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 16 – Incentivazione della fusione di Comuni.

(omissis)

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.».

Comma 4

3) il testo del comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

«Art. 16 – Incentivazione della fusione di Comuni.

(omissis)

6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

Nota all’art. 6

Comma 3

1) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, èil seguente:

«Art. 7 – Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall' articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall' articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.».

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