n.135 del 17.06.2015 (Parte Seconda)

Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014. Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012); 

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 26 del 6/3/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012.

- n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”.

- n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 44 del 30 maggio 2014, concernente ulteriori modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 e n. 5 del 30 gennaio 2013;

- n. 75 del 24 novembre 2014 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 84 del 19 dicembre 2014 “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il proprio decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 con il quale è stata aggiudicata la Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

Visto il D. L. del 12 settembre 2014 n. 133 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 7 comma 9-ter, che prevede che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2015

Preso atto delle criticità emerse in fase istruttoria, in particolare della numerosità delle richieste di integrazione delle domande presentate dalle imprese;

Ritenuto necessario, pertanto, di dover:

- estendere, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2015, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 133/2014 sopra citato e della omogeneità dei termini previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.;

- specificare ulteriormente, che in riferimento alle cause di revoca dei contributi, per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell’immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l’utilizzo per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final; 

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

  1. Di procedere alla modifica dell’Allegato A) dell’Ordinanza 158/2013 nelle seguenti parti:

− al paragrafo 2.1, viene eliminato il punto D.:

− al paragrafo 3.1, la lettera h) viene sostituita con la seguente formulazione “essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;

− al paragrafo 3.1 viene inserita la lett. h-bis) “essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti depositata presso il Comune competente o altri enti preposti”;

− il paragrafo 4.1 viene sostituito con la seguente formulazione “Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l’erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014, fatto salvo quanto disposto al punto 4.7 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione degli interventi di miglioramento sismico”;

− il paragrafo 4.3 viene sostituito con la seguente formulazione “Ai fini della attestazione dell’effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell’erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta copia del “Certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo”, della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi dei commi 8, 8-bis e 9, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato”;

− al paragrafo 4.7, punto 8, le parole ”31 dicembre 2015” vengono sostituite con le parole “31 dicembre 2016”;

− al paragrafo 4.7, punto 8, le parole “31 dicembre 2015 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014”

− al paragrafo 5.8, lett. b, le parole “entro 31 dicembre 2015 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014”

− al paragrafo 8.1, le parole “30 giugno 2015” vengono sostituite con le parole “31 dicembre 2015”,

− al paragrafo 8.10 le parole “entro il 31 dicembre 2015 ” vengono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2016”;

− al paragrafo 8.10 le parole “a valere anche per le Ordinanze n. 52 del 29 aprile 2013, n. 91 del 29 luglio 2013 e n. 158 del 23 dicembre 2013” vengono sostituite con le parole “a valere anche per le Ordinanze n. 52 del 29 aprile 2013, n. 91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n. 75 del 24 novembre 2014”;

− al paragrafo 8.11 il punto 3 viene sostituito con la seguente formulazione “copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo, depositato presso il Comune competente o altri enti preposti”;

− al paragrafo 8.11 viene inserito il punto 3-bis con la seguente formulazione “copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, depositata presso il Comune competente o altri enti preposti”;

− Il paragrafo 10.4 viene sostituito con la seguente formulazione:

“Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

  • in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
  • qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande non vengano mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell’immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l’utilizzo per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell’intervento ovvero alla perizia giurata;
  • qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l’opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;
  • qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all’importo di € 4.000,00;
  • qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
  • in caso di dichiarazioni mendaci”,.

1) all’Appendice 1 il punto 4 viene sostituito con la seguente formulazione: “Copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante) della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi del D.L. 74/2012 copia della valutazione di sicurezza di cui all’art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;

  1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2015;
  2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell’Ordinanza n.158/2013;
  3. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1;
  4. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 16 giugno 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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