n.36 del 19.02.2020 periodico (Parte Seconda)

Casa San Leonardo di Forlì (FC). Superamento prescrizioni di cui alla determinazione n. 6541 del 10/4/2019

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche”;

- n. 1831/2013 “Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

 - n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 E DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013)”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 2181/2019 “Adeguamento della remunerazione delle prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate”;

Vista la propria determinazione n. 6542 del 10/4/2019 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con prescrizione della residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa ubicata in via Barsanti 14, Forlì (FC), per la tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva), per una ricettività complessiva di 16 posti letto, dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni sulla base di quanto comunicato dall’Ente gestore Cooperativa Sociale Domus Coop Onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14, entro il 31 ottobre 2019, cioè nei tempi previsti dalla prescrizione stessa;

Vista la nota prot. NP/2020/2411 del 16/1/2020, trasmessa dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a completamento dell’iter di rinnovo dell’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa, con cui:

- si evidenzia l’esito positivo della verifica circa il superamento delle prescrizioni rilevate;

- si considerano pertanto superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 6542/2019;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato l’art. 23 della l.r. n. 22/2019, ed in particolare:

- il comma 2, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il comma 3, che sancisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in vigenza della l.r. 34/1998 conservano validità per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

- il comma 4, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla l.r. 34/1998;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 122/2019;

- la determinazione dirigenziale n. 13861/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento e integrazione della determinazione n. 14887/2018 ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r. 32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto delle azioni intraprese dalla residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa, ubicata in via Barsanti n.14, Forlì (FC), per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, e degli esiti della verifica, effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

2. di ritenere assolte pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 6542 del 10/4/2019, dando atto che l’accreditamento già concesso alla residenza sanitaria psichiatrica Casa Santa Teresa ubicata in via Barsanti 14, Forlì (FC), è riferito alla tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva), per una ricettività complessiva di 16 posti letto;

3. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 2. ha validità quinquennale a far data dal citato atto di rinnovo dell’accreditamento n. 6542 del 10/4/2019 (scadenza 9/4/2024), ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della l.r. n.22/2019;

4. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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