n. 56 del 13.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale, in Comune di Mirandola (MO) - D.Lgs 387/03, L.R. 26/04. Proponente Società Martinelli Leopoldo Srl

La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 kWe, da realizzare in Viale Gramsci, in comune di Mirandola, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 133 del 29/3/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto e del Consiglio comunale di Mirandola in merito alla variante urbanistica, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/03, la Società Martinelli Leopoldo Srl, con sede legale in Viale Gramsci n. 247, Mirandola (MO), alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, da realizzare in Viale Gramsci, nel comune di Mirandola (MO), in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

  1. prescrizioni contenute nel paragrafo “4. Prescrizioni” del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);
  2. prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, determina n. 118 del 23/3/2011 rilasciata dall’Ufficio Inquinamento Atmosferico della Provincia di Modena (Allegato B).

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

  • autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (DLgs 387/03)
  • permesso di costruire (L.R.31/2002);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 c.2 DLgs 152/06);
  • nulla osta archeologico;
  • pareri e nulla osta per la realizzazione dell’elettrodotto;
  • nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.
  • inoltre la presente autorizzazione costituisce:
  • variante urbanistica al PRG del Comune di Mirandola per la conformità urbanistica dell’impianto.

3) di dare atto che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, determina n. 118 del 23/3/2011, (Allegato B) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l’esistente rete di distribuzione elettrica con la nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

  1. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
  2. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
  3. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 387/03, non riguarda l’impianto di rete (dalla linea ENEL esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di stabilire che nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;

8) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, la Società Martinelli Leopoldo S.r.l. dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;

9) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, Società Martinelli Leopoldo Srl, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.

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