n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014. Attribuzione contributi a favore degli enti locali. Approvazione dei criteri per gli studi di microzonazione sismica e delle indicazioni per l'archiviazione informatica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di stabilire che le priorità per l’accesso ai finanziamenti sono le seguenti:

a) Comuni non ancora dotati di studi di microzonazione sismica e che sono in fase di formazione o adozione del Piano Strutturale Comunale;

b) Comuni che, in base ai risultati degli studi di livello 1 o 2, intendano procedere alla realizzazione di studi di 3 livello;

c) Comuni, di cui all’allegato 8 dell’OCDPC n. 171 del 2014, che intendono adeguare gli studi di microzonazione sismica agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica (art. 5, comma 6 e art. 19 dell’Ordinanza stessa), e realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (art. 18 e art. 20 dell’Ordinanza stessa);

2) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

  • allegato A “Elenco dei comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014 e decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 agosto 2014.”;
  • allegato B “Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014 e decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 agosto 2014.”;
  • allegato C “Indicazioni per l’archiviazione informatica, rappresentazione e fornitura dei dati degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014 e decreto del 4 agosto 2014 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.”;

3) di attribuire i contributi per complessivi € 987.575,98 agli Enti beneficiari di cui all'elenco riportato nella tabella nell’Allegato A;

4) di dare atto che i Codici Unici di Progetto attribuiti a ciascun intervento dalla competente struttura ministeriale sono indicati nella tabella di cui all’Allegato A;

5) di escludere dall’erogazione dei contributi i seguenti Enti:

a) n. 2 Comuni: Polesine Parmense e Zibello in provincia di Parma in quanto caratterizzati da ag<0,125g (art. 2, c. 2 dell’Ordinanza stessa);

b) n. 2 Comuni: Rimini in quanto rinunciatario come da comunicazione pervenuta in data 21 gennaio 2015 PG/2015/0032660, Riccione in quanto rinunciatario come da comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2015 PG/2015/00326114;

c) n. 1 Comune: Montecreto in quanto analogo studio è stato finanziato con DGR 1302/2012;

6) di disporre che gli studi e gli elaborati finali di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza siano realizzati secondo i criteri e le indicazioni di cui agli Allegati B e C;

7) di stabilire:

  • che entro 60 gg dalla pubblicazione della presente deliberazione nel BURERT gli Enti beneficiari dei contributi, di cui all'elenco riportato nell’Allegato A, provvedano alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza e ne diano comunicazione alla Regione unitamente alla obbligatoria previsione puntuale sui tempi di completamento delle attività, anche sulla base dei termini concordati per l’espletamento degli incarichi ai soggetti realizzatori di cui sopra, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
  • che in ogni caso tali studi e i relativi elaborati finali siano realizzati e trasmessi alla Regione nei successivi 240 o 300 giorni, secondo quanto indicato dall’art. 6, comma 2, dell’OCDPC 171/2014;
  • che i Comuni, entro 6 mesi dal positivo collaudo del prodotto realizzato, devono recepire le risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata ai sensi dell’art. 32-bis “Procedimento per varianti specifiche al PSC” ovvero ai sensi dell’art. 41 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni”, della LR n. 20 del 2000 e s.m. e i.;
  • che la definizione delle cartografie e norme di PSC ovvero di PRG, relative agli esiti della microzonazione sismica e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio) e con le Province;
  • che i Comuni devono recepire le analisi della Condizione Limite d’Emergenza nei piani di protezione civile provvedendo al loro tempestivo aggiornamento;

8) di dare atto:

  • che le risorse finanziarie necessarie all’attribuzione dei contributi di cui al punto 3) che precede risultano allocate al Capitolo 48286 “Contributi a enti locali per studi e indagini di microzonazione sismica (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. a), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007; Decreto del 19 marzo 2012, Repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett. a), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013; O.C.D.P.C. 28 aprile 2014, Rep. n. 1464) - Mezzi statali” afferente all'U.P.B. 1.4.4.2.17116; 
  • che alla concessione con relativo impegno di spesa specifico per Ente beneficiario del contributo oggetto della presente deliberazione provvederà il Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm. nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., sulla base della comunicazione di ciascun Ente contenente la selezione dei soggetti realizzatori e il termine di completamento di cui al punto 7) che precede;
  • che alla successiva liquidazione del contributo oggetto della presente deliberazione provvederà lo stesso Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. in un’unica soluzione, come previsto al comma 7, art. 6, dell’OCDPC 171/2014, a seguito di approvazione definitiva degli studi effettuati e previa redazione del certificato di conformità da parte del Servizio regionale competente, sentita la Commissione Tecnica;
  • che, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

application/pdf Allegato A - 232.9 KB
application/pdf Allegato B - 232.7 KB
application/pdf Allegato C - 77.1 KB

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