n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza dei rifugiati dai Paesi del Nord Africa nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale di cui al DPCM 12 febbraio 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la situazione di grave instabilità politica e sociale determinatasi in diversi Paesi del Nord Africa sta spingendo un consistente numero di cittadini di quei Paesi verso le coste italiane;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

- nel corso delle ultime settimane si sono tenuti incontri tra il Governo centrale, le Regioni e gli Enti locali per valutare lo status giuridico da riconoscere agli immigrati e le azioni da intraprendere per gestire l’emergenza con il concorso e l’assunzione di responsabilità delle istituzioni governative centrali e territoriali che si sono impegnate ad affrontare questa emergenza con spirito di leale collaborazione e solidarietà;

- in data 6 aprile 2011 in sede di Cabina di regia della Conferenza unificata il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno siglato un’intesa che prevede l’attivazione delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all’art. 20 del Testo unico delle disposizioni sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, adottato con DLgs 286/98;

Rilevato che in base a tale intesa, che integra il precedente accordo siglato lo scorso 30 marzo;

- il piano per l’accoglienza dei profughi sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile nazionale, deve prevedere step di attuazione per singola Regione, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate in queste settimane, mantenendo così in ogni fase l’equa distribuzione sul territorio nazionale;

- a tal fine è ripristinato il tavolo presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile con il sistema della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti di ANCI, UPI e Regioni;

- deve essere assicurato un finanziamento adeguato e capiente per sostenere l’emergenza al Fondo presso il Dipartimento nazionale di Protezione civile che sarà utilizzato per finanziare le attività su tutto il territorio nazionale del sistema di protezione civile, ricorrendo ad un apposita ordinanza di protezione civile;

- per dare piena attuazione all’accordo precedente in relazione ai minori stranieri non accompagnati, deve essere assicurato il finanziamento pluriennale creando un Fondo apposito in favore dei Comuni che prendono in carico i minori, cui spetterà di assegnare il minore alle strutture a tal fine autorizzate;

- questo nuovo sistema di accoglienza diffusa sull’intero territorio nazionale consente di superare l’attuale gestione degli immigrati irregolari;

Considerato che:

- sulla base di scenari che prefigurano una prosecuzione dei flussi di immigrati con stime fino a 50.000 persone tra quelle già ospitate in strutture allestite in alcune aree del Paese e quelle prevedibilmente in arrivo, si è stabilito di procedere alla loro sistemazione nel territorio di ciascuna Regione in proporzione al rispettivo numero di residenti;

- lo scenario riguardante l’Emilia-Romagna prevede un numero di immigrati stimato in circa 3.700 unità da sistemare nel corso di tre fasi successive, nella prima delle quali, su un totale di 1500 immigrati, è prevista la sistemazione urgente di un primo contingente di 500 unità;

Evidenziato che la Regione e gli Enti locali dell’Emilia-Romagna, anche con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo di base e delle organizzazioni ed enti privati, stanno esaminando e valutando le diverse soluzioni per assicurare la sistemazione degli immigrati destinati al soggiorno temporaneo nel territorio regionale;

Evidenziato, altresì, che è stata attivata, in particolare, una cabina di regia istituzionale presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e composta dall’Assessore regionale con delega alla Protezione civile, dall’Assessore regionale con delega ai Servizi sociali, dall’Assessore regionale con delega alle politiche per la Salute, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, dai rappresentanti delle sezioni regionali dell’ANCI, UNCEM e UPI allo scopo di individuare le linee di indirizzo e di intervento per l’assistenza agli immigrati e per assicurare il coordinamento delle azioni da intraprendere sull’intero territorio regionale;

Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Visto in particolare l’art. 10 della L.R. 1/05 ai sensi del quale, al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all’art. 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell’Agenzia a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

Richiamata la propria deliberazione 388/07 con la quale è stata approvata la direttiva per dare attuazione all’art. 10 della L.R. 1/05 con riferimento alle situazioni di crisi conseguenti, oltre che ad eventi di origine naturale, ad eventi connesse all’attività umana;

Considerato che è necessario garantire agli immigrati una adeguata assistenza sanitaria a tutela della salute individuale e collettiva, in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di stabilire che l’Agenzia regionale di protezione civile attivi con la necessaria urgenza - in raccordo, ove necessario, con la Direzione generale Sanità e Politiche Sociali ed in linea con gli indirizzi della cabina di regia istituzionale – misure finalizzate all’assistenza temporanea degli immigrati, individuando apposite strutture, anche da attrezzare, e provvedendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in anticipazione delle risorse finanziarie statali di cui all’intesa citata, all’espletamento, ove necessario, in via diretta sia delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi per assicurare tale assistenza sia delle procedure di affidamento di eventuali opere e lavori di manutenzione ed adeguamento delle strutture individuate, ancorché di proprietà o gestiti da Enti pubblici o privati e sulla base, in tal caso, di opportune forme di intesa e collaborazione con gli enti interessati, ovvero provvedendo alla concessione di finanziamenti a favore di tali enti o di altre organizzazioni ed enti coinvolti, qualora, in base a previe forme di intesa, gli stessi si facciano direttamente carico, per le suddette finalità, dei relativi oneri amministrativi, tecnici e finanziari;

Ritenuto di stabilire, altresì, che, in relazione all’accoglienza sul territorio regionale dei minori stranieri non accompagnati, i Comuni titolari, in raccordo con la struttura organizzativa regionale competente in materia di servizi sociali e con il supporto operativo dell’Agenzia regionale di protezione civile, possono derogare, limitatamente alla parte terza, alla direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 846/07;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’ Assessore regionale Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile, dell’Assessore regionale alla promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore e dell’Assessore alle politiche per la salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni riportate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di stabilire che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provveda con la necessaria urgenza - in raccordo, ove necessario, con la Direzione generale Sanità e Politiche Sociali ed in linea con gli indirizzi della cabina di regia istituzionale – all’attivazione di misure finalizzate all’assistenza agli immigrati destinati al soggiorno temporaneo nel territorio regionale, individuando apposite strutture, anche da attrezzare;

2. per le finalità di cui al punto 1 l’Agenzia regionale di protezione civile provvede, nei limiti delle disponibilità dei capitolo di bilancio di cui all’art. 10 della L.R. 1/05 ed in anticipazione delle risorse finanziarie statali di cui all’intesa citata in premessa:

  • all’espletamento, ove necessario, in via diretta sia delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi per assicurare il soccorso e l’assistenza sia delle procedure di affidamento di eventuali opere e lavori di manutenzione ed adeguamento delle strutture di accoglienza individuate, ancorché di proprietà o gestiti da enti pubblici o privati e sulla base, in tal caso, di opportune forme di intesa e collaborazione con gli enti interessati;
  • alla concessione di finanziamenti a favore degli enti di cui sopra o di altre organizzazioni ed enti coinvolti, qualora in base a previe forme di intesa, gli stessi si facciano direttamente carico, per le opere di adeguamento, l’allestimento e la gestione delle strutture di accoglienza, ivi comprese le acquisizioni di beni e servizi, dei relativi oneri amministrativi, tecnici e finanziari;

3. di stabilire che l’Assessore alle Politiche per la salute emanerà apposite indicazioni alle Aziende sanitarie per l’organizzazione di modalità omogenee e adeguate di assistenza sanitaria agli immigrati destinati al soggiorno temporaneo nel territorio regionale, finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva; 

4. di stabilire, altresì, che, in relazione all’accoglienza sul territorio regionale dei minori stranieri non accompagnati, i Comuni titolari, in raccordo con la Direzione generale Sanità e Politiche sociali e con il supporto operativo dell’Agenzia regionale di protezione civile, possono derogare, limitatamente alla parte terza, alla direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 846/07;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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