n.236 del 09.09.2015 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione all'associazione "Federazione delle Misericordie dell'Emilia-Romagna" (FED.E.R.Misericordie), con sede in Roncofreddo (FC) alla formazione per il conseguimento della qualifica di "soccorritore", ai sensi della DGR 44/2009

IL DIRETTORE

Visti e richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, che detta disposizioni in materia di accreditamento istituzionale;

- il DPR 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;

- le “Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria” approvate dalla Conferenza Stato Regioni l’11 aprile 1996, che prevedevano che i programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico e non infermieristico, dipendente o convenzionato con il SSN, addetto all’emergenza, nonché del personale messo a disposizione dalle associazioni di volontariato, venissero predisposti in un apposito documento, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria;

- l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” del 22 maggio 2003, pubblicato in G.U. 25 agosto 2003, n. 196, S.O.;

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni;

- la legge regionale n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37” e, in particolare, l’art. 15 che prevede, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, il riconoscimento ed il sostegno da parte degli enti pubblici dei progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle organizzazioni di volontariato, al fine di favorire la loro autonoma iniziativa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;

Rilevato che, per quanto attiene la specifica formazione del personale, l’Accordo del 22 maggio 2003 sopra citato prevede che il personale volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del DPR 27 marzo 1992 (inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del “sistema 118” deve essere in possesso della qualifica di “Soccorritore”, che tale qualifica viene conferita dopo la frequenza ed il superamento di un apposito corso, secondo modalità organizzative definite in ambito regionale, e che nello svolgimento dei percorsi formativi, programmati e coordinati dalle Centrali operative del 118 territorialmente competenti, le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi anche di Enti ed Associazioni di volontariato convenzionati aventi articolazione regionale;

Rilevato altresì che la richiamata DGR n. 44/2009, nel disciplinare la materia sopra enunciata, stabilisce che tutti i percorsi formativi devono essere acquisiti esclusivamente da Aziende Sanitarie della Regione, ANPAS Regione ER, Comitato Regionale CRI. secondo “Le linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” in base a quanto previsto dall’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano seduta della Conferenza Stato Regioni seduta del 22 maggio 2003;

Vista la nota del 20/4/2005 con cui il Presidente Regionale della l’Associazione “Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna” (FED.E.R.Misericordie) con sede in Roncofreddo (FC), via Nazionale, C.F. 90072180400, richiede per la propria struttura il riconoscimento e l’autorizzazione alla formazione dei propri volontari per il conferimento della qualifica di soccorritore, ex DGR 44/2009, più volte richiamata;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio-educative, programmazione e sviluppo del sistema dei Servizi, n. 2631 del 09/03/2015 tale Associazione è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, così come modificata dalla L.R. n. 8/2014;

Dato atto altresì che le associazioni di volontariato sono capillarmente diffuse e radicate nel tessuto socio-sanitario locale e nella rete di emergenza territoriale e di trasporto infermi all’interno della quale svolgono un ruolo di grande rilevanza;

Ritenuto pertanto sussistenti gli elementi che consentono di individuare l’Associazione di cui si tratta tra i soggetti che possono erogare la formazione prevista per i soccorritori a favore delle proprie associate, secondo le previsioni dell’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” del 22 maggio 2003, e della delibera di Giunta regionale n. 44/2009;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;

- la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, n. 193/2015 e n. 335/2015;

n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e i
ntegrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Dato atto del parere allegato;

determina: 

1. di individuare, per le motivazioni espresse nelle premesse e qui integralmente richiamate, l’Associazione “Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna” (FED.E.R.Misericordie) con sede in Roncofreddo (FC), Via Nazionale, C.F. 90072180400, includendola tra i soggetti che possono erogare la formazione prevista per i soccorritori, in quanto avente articolazione regionale, a favore delle proprie associate, secondo le previsioni dell’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” del 22 maggio 2003, e della delibera di Giunta regionale n. 44/2009;

2. di confermare che i percorsi formativi di cui al precedente punto 1. sono svolti nell’ambito della programmazione e secondo il coordinamento della Centrale Operativa del 118 territorialmente competente e coerenti con quanto indicato dalle Centrali Operative del 118;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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