n.23 del 31.01.2013 (Parte Seconda)

LOCALIZZAZIONE AREE PER STRUTTURE DI EMERGENZA Nuove localizzazioni finalizzate alla realizzazione di un edificio scolastico temporaneo nel Comune di Galliera, un edificio municipale temporaneo (magazzino) per il Comune di Camposanto e una palestra scolastica temporanea in località Rovereto in Comune di Novi di Modena. Parziali modifiche ed integrazioni delle ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., n. 40 del 14 settembre 2012 e ss.mm.ii., n. 88 del 7 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Rilevato che il Comune di Galliera con nota del 16 gennaio 2013 ha rappresentato la necessità di realizzare un edificio scolastico temporaneo EST in sostituzione di una scuola materna paritaria danneggiata per la quale a tutt’oggi non sono state realizzate strutture alternative ne avviati i lavori di riparazione e/o ripristino;

Atteso che il Comune di Novi di Modena aveva accettato la promessa di una donazione degli alpini di Trento per la realizzazione di una palestra nella frazione di Rovereto che in seguito non si è materialmente concretizzata e pertanto con nota del 11/01/13, ha richiesto al Commissario di costruire nella frazione di Rovereto una palestra scolastica temporanea per far fronte alle esigenze della popolazione scolastica;

Preso atto che il Comune di Camposanto ha provveduto ad inviare in data 24/01/13 la richiesta per la realizzazione di un edificio municipale temporaneo (magazzino comunale) ospitato in precedenza in una struttura danneggiata per la quale, dopo aver avuto rassicurazione che sarebbe stata immediatamente ripristinata, si è riscontrato, invece, che non se ne prevede a breve il recupero;

Ravvisata l’opportunità di accogliere le richieste formulate dai Comuni di Camposanto, Galliera e Novi di Modena, in ordine alla realizzazione di strutture per l’emergenza, al fine di soddisfare le esigenze manifestate;

Atteso che i Comuni di Galliera, Camposanto e Novi di Modena hanno individuato e rappresentato le aree in cui saranno realizzate le strutture per l’emergenza in precedenza descritte con i riferimenti catastali indicati nel Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Viste le proprie ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., con la quale sono state localizzate le aree per gli edifici scolastici temporanei, n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii. relative alla realizzazione degli edifici municipali temporanei, n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. relative alle localizzazioni delle aree per la realizzazione dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili e n. 88 del 7 dicembre 2012, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione delle chiese temporanee e provvisorie;

Rilevato che, per la localizzazione di alcune aree già individuate, è emersa la necessità di procedere ad integrare, aggiornare e/o confermare i riferimenti catastali come segnalato dagli Enti interessati e come indicato nel prospetto Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Atteso, che il Comune di Soliera per la localizzazione degli edifici scolastici temporanei individuati dai lotti 25, 26 e 27 con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e integrati con ordinanze n. 10 del 13 luglio 2012, n. 28 del 24 agosto 2012 e n. 30 del 30 agosto 2012, ha segnalato la necessità di perfezionare i dati catastali dell’area destinata alle scuole, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Rilevato che, con ordinanza n. 88 del 7 dicembre 2012 sono stati erroneamente indicati i riferimenti catastali del lotto 8 dell’EMT di San Felice sul Panaro che occorre quindi aggiornare come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Dato atto, che il Comune di Finale Emilia ha presentato in data 8 ottobre 2012, acquisita al protocollo con n. 4393 del 9 ottobre 2012, espressa richiesta di rinuncia di moduli abitativi per il lotto 4;

Visto che, quindi, con ordinanza n. 53 del 10 ottobre 2012 sono stati rettificati e integrati gli atti di gara approvati con l’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 eliminando il lotto 4 localizzato al foglio 88 particella 590 parte;

Rilevato che, con ordinanza 67 è stata localizzata l’area segnalata dal Comune di Finale Emilia per la realizzazione del magazzino comunale al foglio 88 particella 590 parte;

Ravvisata, quindi, la necessità di confermare, come individuati nell’ordinanza n. 67 del 7 novembre 2012 al punto 3, i riferimenti catastali del magazzino del lotto 3 degli EMT, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Ravvisato, che il Comune di Mirandola per quanto riguarda la localizzazione del lotto 9a dei PMAR, come approvati dall’ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012 e integrati con ordinanze n. 43 del 20 settembre 2012 e n. 60 del 19 ottobre 2012, ha comunicato l’esigenza di integrare i dati catastali dell’area in quanto per raccogliere ed allontanare le acque meteoriche è necessario risezionare il fosso di scolo a fianco delle strade via Borghetto e viale Antonio Gramsci, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto, che per puro errore materiale non è stato correttamente individuata la localizzazione del lotto 7 delle chiese temporanee e provvisorie nel comune di S. Possidonio, approvata con ordinanza n. 88 del 7 dicembre 2012, e pertanto necessita aggiornare i dati catastali come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Ravvisata l’opportunità di integrare, aggiornare e/o confermare la localizzazione delle strutture di emergenza, ai fini della conformità urbanistica con le procedure previste dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, nelle aree indicate dai Comuni di Soliera, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Mirandola, San Possidonio, Galliera, Camposanto, Novi di Modena (frazione di Rovereto), come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 /2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di nuove aree ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire la realizzazione delle strutture temporanee per l’emergenza, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di individuare la localizzazione, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza, delle aree destinate alla realizzazione di:

a) un edificio scolastico temporaneo EST, nel Comune di Galliera;

b) un edificio municipale temporaneo EMT (magazzino comunale) nel Comune di Camposanto;

c) una nuova palestra scolastica temporanea PST, nella frazione di Rovereto in Comune Novi di Modena;

2. di integrare, aggiornare e/o confermare i riferimenti catastali delle localizzazioni nei territori dei comuni di Soliera, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Mirandola, San Possidonio, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza, nel seguente modo:

a) di confermare ed integrare la localizzazione delle aree del lotto 25-26-27 degli EST approvate con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

b) di aggiornare la localizzazione del lotto 8 degli EMT approvata con ordinanza n. 88 del 7 dicembre 2012;

c) di confermare la localizzazione del magazzino del lotto 3 degli EMT approvata con ordinanza n. 67 del 7 novembre 2012;

d) di integrare la localizzazione del lotto 9a dei PMAR approvata con ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012 e ss.mm.ii;

e) di aggiornare la localizzazione del lotto 7 delle chiese temporanee e provvisori approvata con ordinanza n. 88 del 7 dicembre 2012;

3. di approvare la localizzazione dellearee, di cui ai punti 1 e 2 precedenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, comprese nei territori deicomuni di: Galliera, Camposanto, Novi di Modena (frazione di Rovereto), Soliera, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Mirandola, San Possidonio, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

4. di dare atto chel’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 2, della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

5. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici dell’Agenzia delle Entrate designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 4 febbraio 2013, dalle ore 8.00;

6. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

7. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

8. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

9. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 31 gennaio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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