n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Delimitazione delle zone di navigazione promiscua nella regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

 - l’art. 24 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che disciplina la navigazione promiscua prescrivendo, in particolare, che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna;

- l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, che disciplina le zone di navigazione promiscua e stabilisce che nei casi dubbi i limiti delle zone di navigazione promiscua sono fissati d’accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell’ispettorato compartimentale;

- l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione interna), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che al secondo comma stabilisce anch'esso che, nei casi dubbi, i limiti delle zone di navigazione promiscua sono fissati d’accordo fra il Capo del Compartimento marittimo e il Direttore dell’Ispettorato compartimentale;

- il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, il D.P.R. 24 luglio1977, n. 616 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che hanno conferito alle Regioni le principali funzioni e compiti amministrativi in materia di navigazione interna, già di competenza dello Stato, ed in particolare l’art. 15 del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5 con cui viene delegato alle Regioni di determinare, d’intesa con i Compartimenti Marittimi, le zone di navigazioni promiscue, fermo restando il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni relative alla sicurezza della navigazione;

- il D.P.R. del 26 aprile 1977 n. 816 che detta le Norme regolamentari relative all’applicazione della L. 8 dicembre 1961, n. 1658 con la quale è stata autorizzata l’adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, nel quale vengono determinate le linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano;

- il Provvedimento dell’Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 e il Decreto del Direttore Marittimo di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981, che identificano le zone di navigazione promiscua anche nel Compartimento marittimo di Ravenna;

- la L. 16/2000 in recepimento dei principi stabiliti dall’accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, che ha istituito un piano coordinato di sviluppo e costruzione di una rete di vie navigabili d’importanza internazionale al fine di rendere più efficiente e vantaggioso il trasporto internazionale in Europa per via navigabile, includendo in tale accordo i “percorsi costieri”;

- il D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22 Attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle Direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;

- il D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104 di Attuazione della Direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività di amministrazioni marittime;

- la nota prot. n. 15621 datata 27 settembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi Statistici - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne che detta indirizzi procedurali in materia;

Considerato opportuno, anche in riferimento al più ampio progetto delle “autostrade del mare”, dare massima valorizzazione al trasporto marittimo-fluviale;

Dato atto:

- che allo scopo di ridefinire le zone di navigazione promiscua nel Compartimento marittimo di Ravenna precedentemente disciplinate con i citati provvedimenti dell’Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 e il Decreto del Direttore Marittimo di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981, su richiesta della Direzione marittima dell’Emilia-Romagna, nel periodo compreso fra il mese di aprile 2014 e il mese di febbraio 2015 si sono svolti numerosi incontri tra la Regione Emilia-Romagna, la Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e la Direzione generale territoriale del Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che in data 26 febbraio 2015 si è tenuta la riunione conclusiva con i soggetti sopra indicati;

- che tale riunione aveva la finalità di acquisire una condivisione definitiva con riferimento alla tematica della delimitazione delle zone di navigazione promiscua nella acque di giurisdizione della Regione Emilia-Romagna, come da verbale conservato agli atti del Servizio Viabilità Navigazione Interna e Portualità Commerciale, già analizzata in maniera organica ed approfondita nel corso degli incontri precedenti;

- che nel suddetto verbale la Regione e la Direzione Marittima di Ravenna hanno condiviso il testo, allegato e parte integrante del verbale stesso, da adottare ai fini della delimitazione delle zone di navigazione promiscua;

- che, stante l’assenza alla sopracitata riunione della Direzione Generale Territoriale Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. PG.2015.126636 del 27 febbraio 2015, il Servizio Viabilità Navigazione Interna e Portualità Commerciale ha richiesto alla stessa, seppur nel corso dei precedenti incontri non fossero emerse osservazioni contrarie sugli aspetti analizzati, la condivisione del testo suddetto;

- che con nota della Direzione Generale Territoriale Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita agli atti con prot. PG.2015.170774 del 17 marzo 2015 il Direttore dell’Ufficio di Ferrara della Direzione Generale Territoriale Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso assenso formale al testo condiviso;

Considerato opportuno procedere quindi ad una nuova delimitazione delle zone di navigazione promiscua, di cui al verbale sopra citato i cui contenuti costituiscono oggetto come allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la suddivisione in acque marittime e acque interne indicata nell’allegato al presente atto è utilizzata esclusivamente ai fini del presente provvedimento e non costituisce atto ricognitivo degli ambiti territoriali di competenza amministrativa dell’Autorità Marittima e dell’Autorità della Navigazione Interna;

Ritenuto di procedere quindi all’approvazione della delimitazione delle zone di navigazione promiscua nella regione Emilia-Romagna, nel testo allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che ciascuna delle parti provvederà ad approvare il provvedimento allegato e parte integrante del presente atto, ognuna secondo la rispettiva competenza comunicandone gli estremi dell’atto di approvazione alle altre parti;

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale". "Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade­guamento e aggior­namento della delibera 450/2007.” e s.m.;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 avente per oggetto “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- n. 251 del 11 marzo 2013 concernente "Approvazione incarico dirigenziale conferito nell'ambito della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità";

- n. 1179 del 21 luglio 2014 concernente "Proroghe contratti e incarichi dirigenziali";

Visti:

- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 1621 dell'11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013";

- la DGR n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a “Assessorato Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali e Immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale”;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare la delimitazione delle zone di navigazione promiscua nella regione Emilia-Romagna di cui all’allegato parte integrante;

2. di dare atto che la suddivisione in acque marittime e acque interne indicata nell’allegato al presente atto è utilizzata esclusivamente ai fini del presente provvedimento e non costituisce atto ricognitivo degli ambiti territoriali di competenza amministrativa dell’Autorità Marittima e dell’Autorità della Navigazione Interna;

3. di dare atto che la Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e la Direzione generale territoriale del Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederanno ad approvare la delimitazione di cui al punto 1) della presente deliberazione, con appositi atti ognuna secondo la rispettiva competenza, comunicandone gli estremi e la data di esecutività alle altre parti;

4. di dare atto che a far data dall’esecutività dell’ultimo degli atti di cui al punto precedente, i Decreti della Direzione Marittima di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981 e dell’Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 si considerano abrogati;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Burert;

6. di pubblicare il presente provvedimento quale atto amministrativo generale ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 33/2013. 

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