n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

DLgs 115/08, L.R. 26/04 e L. 241/90. Autorizzazione unica del progetto della centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, da realizzare in Via per Sassuolo n. 565, in comune di Vignola (MO). Proponente Vignola Energia Srl

La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della L.R. 26/04, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 312 del 29/7/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art.11 del DLgs 115/08, la Società Vignola Energia Srl, con sede legale in Via A. Grandi n.39, in comune di Concordia s.S. (MO), alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento localizzato in Via per Sassuolo n. 565, in Comune di Vignola (MO), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati e nel rispetto delle prescrizioni individuate al Paragrafo 4 Prescrizioni nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A), nel parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi e nella determinazione n. 311 del 28/7/2011 ( Allegato B);

2) di stabilire che l’efficacia del presente atto è subordinata al perfezionamento degli adempimenti di competenza del Comune di Vignola in merito alle materie di propria competenza e nel rispetto delle soluzioni progettuali definitive approvate col presente atto;

3) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

  1. autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio della rete di teleriscaldamento (L.R. 26/04);
  2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, DLgs 152/06);
  3. parere di conformità del progetto alla normativa antincendio;
  4. nulla osta alla connessione con la rete elettrica.

4) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

5) di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 8 del DLgs 115/08, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

6) di dare atto che alla scadenza della “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo potrà essere richiesto direttamente all’Ente competente, senza la necessità di avviare la procedura unica;

7) di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi;

8) di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi, a HERA SpA ed alla Regione Emilia-Romagna;

9) di trasmettere alla Società Vignola Energia il presente atto e copia completa degli elaborati sopra elencati, debitamente timbrata e siglata.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina