n.357 del 02.12.2013 (Parte Seconda)

Autorizzazione degli oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti locali, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies D.L. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013 n. 71. Periodo 1 agosto 2012 – 31 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71)“ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12”;

VISTO che in data 28 dicembre 2012, è stata versata sulla contabilità speciale di cui sopra la somma di 549.560.750,63 euro, in favore della Regione Emilia-Romagna, proveniente dal contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1 agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATO l’art. 4 dell’ OCDPC n.1 del 22 maggio 20012 e l’art. 4 dell’ OCDPC n. 3 del 2 giugno 2012, con cui è stata riconosciuta, a favore del personale delle pubbliche amministrazioni, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria condotta dall’Agenzia regionale di protezione civile, sulla base documentazione pervenuta dalle amministrazioni coinvolte, è stata adottata la Determinazione n. 1082 del 28/10/2013 del Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione Civile, con la quale si è provveduto a liquidare le spese per il lavoro straordinario, reso dal personale dei medesimi enti nel periodo 20 maggio 2012 - 29 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” il quale, tra l’altro, all’art. 6-sexies, comma 3, “Assunzioni del personale” stabilisce che“ I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012. n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1 agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire ai suddetti Enti le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici, e pertanto, riconoscereil rimborso dei compensi corrisposti per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze delle Direzioni Generali Regionali, degli Enti Locali e delle loro forme associative, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili,con decorrenza dal 1 agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014;

PRESO ATTO che sono state acquisite e protocollate le rendicontazioni a preventivo pervenute dalle amministrazioni interessate, aventi ad oggetto gli oneri per lavoro straordinario effettuato dal personale, a seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 20, relativi al periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2013 in conformità a quanto previsto dalla Nota del Commissario Regionale Delegato per la Ricostruzione Prot. CR 2013. 0020737 del 19 settembre 2013, che, recependo il disposto del comma 3, art. 6 sexies, D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazione con L. 24 giugno 2013 n. 71, ha previsto che le richieste di rimborso venissero formulate dagli Enti interessati secondo le seguenti modalità:

- allegato 1): facsimile di autodichiarazione mensile, da compilarsi su carta intestata dell’Ente;

- allegato 2): prospetto per la rendicontazione mensile, a consuntivo, degli oneri relativi alle ore di straordinario effettivamente rese dal personale non dirigenziale e non titolare di posizione organizzativa nel periodo 1 agosto 2012 - 31 dicembre 2014 in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; in tale prospetto vanno rendicontate solo le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese e debitamente documentate per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza;

VALUTATO opportuno fare fronte alle esigenze manifestate dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali interessati e dalle loro forme associative, di assicurare con continuità l’attività del personale di servizio, e, quindi,riconoscere il rimborso a tali soggetti dei compensi corrisposti per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative alle proprie dipendenze (ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa) reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili,
con decorrenza dal 1 novembre 2013 al 31 dicembre 2014, programmando una spesa di Euro 300.000,00;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria preliminare della documentazione pervenuta dagli Enti Locali e da alcune Direzioni Generali Regionali, espletata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, risulta una spesa di Euro 1.436.000,00 per prestazioni di lavoro straordinario reso nel periodo 1 agosto 2012 - 31 ottobre 2013 e debitamente documentato per attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e di questa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di autorizzare la somma di Euro 1.436.000,00, per il periodo dal 1 agosto 2012 al 31 ottobre 2013, come dettagliata nell’allegato 1 al presente atto;

RITENUTO, peraltro, di imprimere la massima celerità alle procedure di spesa al fine di consentire alle amministrazioni beneficiarie di erogare il compenso per lavoro straordinario prestato dal proprio personale (nel periodo 1 agosto 2012 - 31 ottobre 2013) a seguito degli eventi sismici in parola;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore alle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese emerse dalle rendicontazioni ricevute a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO, inoltre, di prevedere il recupero, delle eventuali somme non dovute risultanti a seguito della rendicontazione definitiva del periodo 1 agosto 2012 – 31 ottobre 2013, mediante la restituzione alla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato- Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699 ovvero mediante la compensazione delle spese da rendicontare nelle fasi successive, per gli oneri di lavoro straordinario, connesso alla gestione sisma 2012, che gli enti potrebbero dover sostenere fino al 31 dicembre 2014;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare la somma di euro 1.436.000,00, per il periodo dal 1 agosto 2012 al 31 ottobre 2013, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità, come dettagliata nell’Allegato 1 alla presente ordinanza e di questa parte integrante e sostanziale

2. di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, gli oneri necessari ad assicurare il rimborso delle spese per il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, che le Direzioni Regionali, gli enti locali del territorio regionale e loro forme associative, dovranno sostenere fino al 31 dicembre 2014, relative al lavoro straordinario reso dalle proprie unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa; tale compenso per prestazioni di lavoro straordinario deve essere relativo al lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, fino al limite di Euro 300.000,00;

3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore alle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute, salvo il recupero di somme non dovute;

4. di dare atto che si provvederà al recupero, delle eventuali somme non dovute risultanti a seguito della rendicontazione definitiva del periodo 1 agosto 2012 – 31 ottobre 2013, mediante la restituzione alla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato- Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699; ovvero mediante la compensazione delle spese da rendicontare nelle fasi successive, per gli oneri di lavoro straordinario, connesso alla gestione sisma 2012, che gli enti potrebbero dover sostenere fino al 31 dicembre 2014;

5. di rinviare per la rendicontazioni definitive per il periodo 1 agosto 2012 - 31 ottobre 2013 e per quelle successive per il periodo 1 novembre 2013 - 31 dicembre 2014, alle procedure definite dalla nota del Commissario Regionale Delegato per la Ricostruzione CR 2013. 0020737 del 19 settembre 2013;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 2 dicembre 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani 

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