n.163 del 14.06.2013 (Parte Seconda)

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all’art. 2-bis integra quanto previsto dal decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all’art. 3 comma 1 del citato decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, riportante all’articolo 1 comma 1 l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, all’articolo 1 comma 2 lettera a) prevede che “….. ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era utilizzata ed operativa una delle attività previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto…”;

Preso atto altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, all’articolo 1 comma 2 lettera b) prevede che “….. ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente non operativa una delle attività prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012 all’art. 3 comma 1 lettere a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione del contributo è subordinato alla assunzione dell’impegno dei beneficiari di riavviare l’attività entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori pena la revoca del contributo concesso…….”

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, prevede espressamente che ai fini del riconoscimento del contributo per gli interventi previsti al punto 2. lettere a) e b) ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzerà le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012;

Ravvisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, prevede altresì che con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, adottati ai sensi dell’articolo 1 comma 4 e art. 3 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge n. 43 del 26/04/2013 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni anche al patrimonio edilizio di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Considerato che alle diverse classificazioni di inagibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi “livelli operativi” degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;

Ritenuto quindi di confermare i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), in base al livello di gravità dei danni come stabilito nelle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e per le attività produttive;

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive:

  • n. 29 del 28 agosto 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”;
  • n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”;
  • n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)”;
  • n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “ Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande limitatamente agli immobili con destinazione residenziale e produttiva;

Preso atto che gli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di immobili, a favore di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 non risultano disciplinati dal protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 e pertanto possono essere ammessi a contributo solo se ricompresi nell’elenco dei comuni di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 e dall’art. 67 septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Ravvisata pertanto l’opportunità di prevedere anche la concessione di contributi a favore di attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), per i danni alle strutture e ai beni mobili strumentali;

Ritenuto che il fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi per interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione per questa tipologia di soggetti sia quantificabile, in prima istanza, in 20 milioni di Euro ai quali si farà fronte a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;

Sentito nella seduta del 10 maggio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Visto l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

DISPONE

per quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, 

Articolo 1

Beneficiari 

1. Beneficiari dei contributi disciplinati dalla presente ordinanza sono i proprietari di immobili in cui operano attività o servizi svolti da soggetti privati senza fini di lucro e soggetti pubblici.

2. Ai fini della presente ordinanza si considerano attività e servizi ammissibili quelli individuati ai sensi del dl n.74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), svolte da soggetti che non abbiano fini di lucro come definiti al successivo comma 3, o soggetti pubblici, e che si esercitano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati del su citato dl 74/2012 e integrato dall’art. 67 septies del dl n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni. 

3. Ai fini della presente ordinanza sono considerati soggetti privati senza fine di lucro gli enti che svolgono le attività o i servizi di cui al comma precedente che non sono iscritti al registro imprese.

4. I beneficiari di cui al comma 1 non sono ammissibili a contributo, per la medesima unità immobiliare, ai sensi della presente ordinanza e contestualmente dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. 

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi  

1. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività e dei servizi di cui all’art. 1, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, che si sostituiscano ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui era utilizzata ed operativa uno dei servizi o delle attività individuate ai sensi dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi ivi incluse le attività sociali, ricreative, sportive e religiose di cui alla lettera c) che non risultano ammissibili a contributo secondo i criteri definiti dall’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi, per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto; il contributo è ridotto al 50% nel caso l’attività o il servizio alla data del sisma risultasse temporaneamente sospesa da non più di un anno;sono inoltre concessi contributi ai soggetti di cui alla lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali che abbiano subito danni ai beni strumentali all’attività.

2. Qualora il proprietario dell’immobile fosse un soggetto pubblico il contributo andrà richiesto secondo le modalità previste per il piano delle opere pubbliche. È comunque consentita l’alienazione da parte del soggetto pubblico proprietario dell’immobile al soggetto senza scopo di lucro che vi svolge l’attività. In tal caso il contributo sarà riconosciuto al nuovo proprietario secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

3. Per l’accesso ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui all’art. 1, devono essere oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità.

4. Il riconoscimento del contributo fino al 100% del costo ammissibile è subordinato alla dimostrazione che le attività ed i servizi erano utilizzati ed operativi alla data del sisma attraverso una relazione descrittiva delle attività svolte, alla data del sisma, all’interno dell’immobile danneggiato, alla quale dovranno essere allegati i documenti comprovanti quali, a titolo meramente esemplificativo, polizze assicurative intestate, contratti di affitto o comodato d’uso dei locali, pagamento delle utenze elettrica ed idrica.

5. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui al comma 1, ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale si applicano le disposizioni e procedure previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni. Qualora, invece, l’unità immobiliare oggetto della presente ordinanza trovi collocazione all’interno di un edificio interamente composto da unità immobiliari destinate ad uso produttivo si applicano le disposizioni e procedure previste dall’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni. 

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile  

1. Il contributo di cui all’art. 2, comma 1 è determinato in base alle condizioni di danno e di vulnerabilità degli edifici ed i conseguenti “livelli operativi” determinati ai sensi delle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

2. Il costo ammissibile a contributo è quello determinato secondo le modalità e i parametri definiti dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 2 della presente ordinanza, in base al “livello operativo” attribuito all’edificio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Il costo convenzionale per le attività e servizi di cui all’art. 1, non è soggetto alle riduzioni in base alle superfici previste al comma 2 dell’articolo 3 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

4. Per tutti gli altri aspetti relativi al calcolo del contributo si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2 della presente ordinanza. 

Articolo 4

Presentazione delle domande  

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all’art.1, qualora delegati dal proprietario, nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale, devono depositare apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

2. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1, per la presentazione delle domande seguono le disposizioni previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni in base all’esito di agibilità dell’edificio;

3. Per la presentazione delle domande i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all’art.1, qualora delegati nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo seguono le disposizioni previste dall’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.

4. Per tutte le tipologie elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo la scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2013.

5. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in cui il richiedente fornisce gli estremi di iscrizione al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) nei casi in cui nell'immobile danneggiato sia esercitata un'attività commerciale, ma per la quale l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente;

6. Per tutti gli altri aspetti relativi alla presentazione delle domanda, se non in contrasto, si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni. 

Articolo 5

Concessione del contributo ed inizio dei lavori  

1. L’accettazione della domanda completa dei documenti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. 19/2008.

2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativi ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti costituisce deposito del progetto ai sensi della L.R. 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e fedele ricostruzione o richiesta di permesso di costruire negli altri casi.

3. Gli interventi di riparazione, ripristino, demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici sono esenti dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2008 a titolo di rimborso forfetario per lo svolgimento dell’attività istruttoria. Gli interventi, di cui al presente articolo, sono altresì esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. f) della L.R. n. 31/2002.

4. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione. 

5. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori i soggetti richiedenti che non vi abbiano provveduto al momento del deposito della domanda di cui all’art. 4 avanzano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

6. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell’eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo edilizio laddove necessario, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto e determina il contributo, al netto dell’eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al soggetto richiedente, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. 

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo  

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell’art. 26 della L.R. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata o concessa in comodato d’uso, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma e dalla manifestazione di interesse a proseguire la stessa attività da parte del titolare dell’attività sociale o del servizio. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l’impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di sede destinata ad attività e servizi di cui all’art. 1, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

4. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui all’art. 1, temporaneamente non operativi alla data del sisma, sono altresì tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile per tali usi, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori. La mancata dimostrazione del riavvio dell’attività e dei servizi privati entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori comporta la revoca del contributo concesso. 

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I termini per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti dalle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni) in base all’esito di agibilità e livello operativo. 

Articolo 8

Erogazione del contributo  

1. Il contributo è erogato direttamente dal Comune all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze di riferimento sia residenziali che produttiva per quanto non in contrasto con la presente. 

Articolo 9

Interventi già iniziati  

1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 si applicano le disposizioni delle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni).

2. Il contributo, in questi casi, è erogato dal Comune direttamente al soggetto richiedente che ha sostenuto le spese. 

Articolo 10

Danni ai beni strumentali  

1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all’art. 1, è riconosciuto un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali. Tale contributo è riconosciuto nella misura dell’80% del valore di riacquisto dei beni danneggiati (di categoria equivalente) o del valore di riparazione qualora quest’ultimo sia inferiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

2. Per importi superiori ad € 10.000, alla presentazione della domanda di cui all’articolo 4, dovrà essere allegata perizia giurata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.

3. Per importi inferiori ad € 10.000 alla presentazione della domanda di cui all’articolo 4, dovrà essere allegata perizia asseverata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.

4. Il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è riconosciuto e liquidato dal Comune direttamente al soggetto richiedente a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

Articolo 11

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione alle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall’ordinanza n. 27/2013.

Articolo 12

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati al netto del rimborso, per la medesima tipologia di interventi oggetto della presente ordinanza, da parte dell’eventuale polizza assicurativa e/o delle eventuali donazioni liberali ricevute da terzi a seguito dei danni subiti. I contributi non sono cumulabili con altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni. 

Articolo 13

Esclusione dai contributi  

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall’accertamento di conformità (art. 17, l.r. n. 23/2004). 

Articolo 14

Norma finanziaria

1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in € 20.000.000,00 si provvederà con le risorse di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012,in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

2. I Comuni presenteranno con scadenza bimestrale (31 luglio 2013 - 30 settembre 2013 - 30 novembre 2013 - 31 gennaio 2014) formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato di trasferimento delle risorse in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo. 

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994. 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 7 giugno 2013.

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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