n. 152 del 05.11.2010 (Parte Seconda)

Adozione del documento per la gestione dell'art. 26 del D.LGS. 81/2008 (DUVRI) e S.M.I. - Aggiornamento della determinazione n. 15182/2008

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che dispone il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo e che, all’art 26, ha introdotto l’obbligo di valutare i rischi da interferenza delle lavorazioni, in caso di appalti o contratti d’opera e di somministrazione prevedendo:

- al comma 1, che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”;

- al comma 2, che “Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”;

- al comma 3, che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi…”;

- all’art 26, comma 6 che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture…..omissis…”;

- il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ” che modifica il D. Lgs 81/2008 prevedendo, in particolare:

- all’art. 26, comma 3 l’aggiunta del seguente periodo “Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;

- “ all’art. 26 , dopo il comma 3, l’inserimento dei seguenti:3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali ”;

- all’ articolo 26, comma 5, la sostituzione delle parole: « i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto» dalle seguenti: «i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni»; e l’inserimento dopo il primo periodo del seguente: «I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso»;

- l’art 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come modificato dall’art. 8 della L. 123/2007, il quale prevede: al comma 3 bis che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - debbano essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici della sicurezza connessi con la loro attivita’ che non potranno essere inferiori a quanto stimato dall’Ente e/o dalla stazione appaltante; al comma 3 ter che è escluso che i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza, siano suscettibili di ribasso;

- la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” che all’art. 19 prevede la costituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - IntercentER;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2353 del 28 dicembre 2009, recante “Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.” che, in adempimento alle modifiche legislative apportate dal D. Lgs 81/2008,>ha adottato<i>un nuovo modello organizzativo per una più efficace gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che il nuovo sistema di articolazione delle responsabilità in Regione Emilia-Romagna, approvato con la sopra citata delibera n. 2353/2009 ha, in particolare:

ridefinito la figura del dirigente, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

individuato i dirigenti, specificandone compiti e responsabilità, nelle figure dei direttori generali e dei responsabili di servizio, soggetti che in Regione Emilia-Romagna hanno le competenze professionali, i poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo, in quanto responsabili di strutture complesse, e quindi con poteri di spesa e di gestione del personale;

valorizzato, in un’ottica di responsabilizzazione di tutte le direzioni generali, la figura tecnico-amministrativa del “referente della sicurezza”, chiedendone l’introduzione obbligatoria in ogni direzione generale, agenzia o istituto regionali, al fine di assicurare soprattutto un adeguato supporto all’Area Prevenzione e Protezione all’interno delle varie articolazioni organizzative dell’Ente;

stabilito che le disposizioni sul nuovo sistema di responsabilità costituiscano atto di indirizzo per le Agenzie regionali (AGREA; INTERCENT-ER e Agenzia Protezione Civile) e per l’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), nonché le Autorità di Bacino e Museo Ebraico con le quali la Regione Emilia-Romagna ha stipulato apposita convenzione in materia di assistenza tecnica per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro;

Richiamata la propria determinazione n. 15182 del 25/11/2008, riguardante la “Adozione prime indicazioni sul documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - duvri - ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008” con la quale è stato approvato uno schema tipo per la redazione del documento tecnico DUVRI e sono state disciplinate le prime indicazioni operative e gestionali, comprensive della stima dei costi della sicurezza, per la gestione delle “interferenze” previste nello specifico dall’articolo 26, comma 3;

Dato atto che:

il DUVRI è un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui è possibile il verificarsi di un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore; tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio, il lavoro o la fornitura con i rischi introdotti dalle imprese esecutrici;

sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI, a titolo esemplificativo:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di imprese distinte;

- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;

nel DUVRI non devono essere riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi;

il DUVRI e’ un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere, inoltre, effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento;

i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso;

la stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura - non a percentuale, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento;

per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita’ svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla normale attività lavorativa della stessa. I suddetti costi sono a carico dell’impresa e dovranno essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;

Atteso che è possibile escludere, preventivamente, la predisposizione del DUVRI e la relativa stima dei costi della sicurezza nei seguenti casi:

- per i lavori, i servizi e le forniture per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;

- i servizi di natura intellettuale (ad esempio direzione lavori, collaudazione, attività di docenza, ecc..);

- le mere forniture di materiali o attrezzature (salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa);

- i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI;

Dato atto che anche in assenza di interferenze, il redigente, valutando caso per caso, deve indicare ed esplicitare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di preventivi nelle procedure negoziate) che non vi è interferenza, rendendo noto che la valutazione dell’eventuale sussistenza di interferenze e’ stata comunque effettuata e completando le parti relative all’art. 26 comma 1 e 2;

Atteso che sono stati predisposti dall’Area Prevenzione e Protezione un modello aggiornato di “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” ed una “Procedura di gestione articolo 26, D.lgs. 81/08 e s.m.i.” con i quali sono stati disciplinati e dettagliati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;

Valutato opportuno:

- prevedere che la responsabilità nella esecuzione di tutti gli obblighi previsti dall’art. 26, tra cui la redazione del DUVRI, ai fini dell’affidamento del contratto, ricada in Regione Emilia-Romagna, sulle figure dirigenziali dei direttori generali e dei responsabili di servizio, ciascuno per le materie di diretta competenza, con poteri decisionali e di spesa in ordine ai contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi;

- stabilire che in presenza di più imprese o più tipologie di interventi che coinvolgano più Direzioni e/o Servizi sarà competente il dirigente competente per l’attività economicamente prevalente;

- approvare il nuovo schema tipo “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A), e la “Procedura di gestione articolo 26, D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato B) quali parti integranti del presente atto, al fine di fornire un supporto aggiornato agli uffici regionali ed agli altri Enti in convenzione che sono chiamati, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agli obblighi previsti dall’art. 26;

- mettere a disposizione degli offerenti il nuovo schema tipo “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A), e la “Procedura di gestione articolo 26, D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato B)>ed inserirli come parte integrante nel bando di gara o nella lettera di invitorichiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d’appalto. Il “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A) deve essere allegato al contratto e potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita’ realizzative e potra’, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente;

- indicare, in assenza di interferenze (ad esempio per i servizi di natura intellettuale), nel bando di gara o nella lettera di invito/richiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d’appalto una apposita dicitura, la quale precisi che il committente non ha redatto il DUVRI e la relativa stima dei costi per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti. In tale caso, comunque, il redigente, dovrà completare le parti relative all’art. 26 comma 1 e 2, presenti nel “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.”;

- stabilire che per lo svolgimento a cura dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, su richiesta delle singole Direzioni, delle procedure per l’individuazione del fornitore in riferimento a lavori, beni e servizi diversi da quelli di contenuto standardizzato, rimane ferma la competenza degli uffici regionali alla predisposizione dei capitolati speciali, delle clausole e specifiche tecniche e alla redazione e firma del DUVRI, quale parte integrante del capitolato;

- attenersi alle modalità individuate dall’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, qualora questa svolga le funzioni di centrale di acquisto per le attività di approvvigionamento dei lavori, beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

a. di stabilire che la responsabilità nella esecuzione di tutti gli obblighi previsti dall’art. 26, tra cui la redazione del DUVRI, ai fini dell’affidamento del contratto, ricada in Regione Emilia-Romagna, sulle figure dirigenziali dei direttori generali e dei responsabili di servizio,ciascuno per le materie di diretta competenza,, con poteri decisionali e di spesa in ordine ai contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi;

b. di stabilire che in presenza di più imprese o più tipologie di interventi che coinvolgano più Direzioni e/o Servizi sarà competente il dirigente che svolge l’attività economicamente prevalente;

c. di approvare il nuovo schema tipo “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A), e la “Procedura di gestione articolo 26, D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato B) quali parti integranti del presente atto, al fine di fornire un supporto aggiornato agli uffici regionali ed agli altri Enti in convenzione che sono chiamati, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agli obblighi previsti dall’art. 26;

d. di stabilire che:

- il nuovo schema tipo “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A), e la “Procedura di gestione articolo 26, D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato B) siano messi a disposizione degli offerenti come parte integrante nel bando di gara o nella lettera di invito/richiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d’appalto;

- il “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” (Allegato A) sia allegato al contratto e>debba essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell&#8217;esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita&#8217; realizzative, oltre che essere integrato su proposta dell&#8217;aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall&#8217;aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente;<p>

e. di stabilire inoltre che, in assenza di interferenze, ad esempio per i servizi di natura intellettuale, nel bando di gara o nella lettera di invito/richiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d’appalto, sia riportata una apposita dicitura, la quale precisi che il committente non ha redatto il DUVRI e la relativa stima dei costi per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti; in tale caso, comunque, il redigente, dovrà completare le parti relative all’art. 26 comma 1 e 2, presenti nel “Documento in applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.”;

f. di stabilire che per lo svolgimento a cura dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, su richiesta delle singole Direzioni, delle procedure per l’individuazione del fornitore in riferimento a lavori, beni e servizi diversi da quelli di contenuto standardizzato, rimane ferma la competenza degli uffici regionali alla predisposizione dei capitolati speciali, delle clausole e specifiche tecniche e alla redazione e firma del DUVRI, quale parte integrante del capitolato;

g. di attenersi alle modalità individuate dall’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, qualora questa svolga le funzioni di centrale di acquisto per le attività di approvvigionamento dei lavori, beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici e necessari al loro funzionamento;

h. di prevedere che i dirigenti, nell’esecuzione degli obblighi di cui all’art 26, abbiano il supporto dei Referenti di Direzione per la sicurezza e, se necessario, siano coadiuvati dai tecnici del Servizio Patrimonio, del Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo Gestione e dall’Area Prevenzione e Protezione, tenuto conto delle specifiche aree di intervento.

Il Direttore Generale

Lorenzo Broccoli

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