n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)

Avviso della decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening)concernente il progetto di adeguamento ambientale della centrale termoelettrica esistente mediante integrale ricostruzione, presentato da Enomondo srl,localizzato in Via Convertite 8 in Comune di Faenza

L’autorità competente Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto di adeguamento ambientale della centrale termoelettrica esistente mediante integrale ricostruzione.

Il progetto è presentato da Enomondo srl.

Il progetto è localizzato in Via Convertite n.8 in Comune di Faenza.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del comune di Faenza e della provincia di Ravenna.

Ai sensi del titolo II della legge regionale 18/5/1999, n. 9, l’autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 144 del 26/8/2015 ha assunto la seguente decisione:

1) di assumere la decisione di assoggettare il progetto di Enomondo srl per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica esistente mediante integrale ricostruzione in Comune di Faenza, in V. Convertite, 8 ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006, in quanto il progetto potrebbe avere impatti negativi e significativi sull'ambiente sulla base della seguente motivazione principale:

a) Il progetto presentato, fatti salvi gli impianti non soggetti a modifiche, prevede sostanzialmente la dismissione di due generatori di vapore e di una caldaia CCT ritenute dal proponente obsolete sostituita da una caldaia di nuova generazione CTE. Pur considerando che si avrà una riduzione dei punti di emissione da tre ad uno e che quest'ultimo deriverà da un impianto tecnologicamente più avanzato in grado di ridurre le emissioni di PM10 e NOx a parità d'energia prodotta rispetto al medesimo esistente, non si può al momento escludere che il progetto, trattandosi comunque di un potenziamento sia in termini di energia prodotta, sia in termini di rifiuti e biomasse trattati, possa avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e che pertanto possa essere più compiutamente valutato tramite procedimento di VIA con presentazione di un progetto definitivo e di uno Studio d'Impatto Ambientale maggiormente approfondito. Ciò anche in ragione del fatto che i tre punti d'emissione eliminati, (derivanti dalle caldaie "Girola" e "Galleri" e alla caldaia CCT) sono relativi a caldaie funzionanti solo in caso d'emergenze o fermate programmate e che quindi allo stato attuale contribuiscono limitamente alle emissioni. Inoltre la stima del bilancio emissivo fornita dal proponente si ritiene affetta da alcuni margini d'incertezza negli assunti e dati di partenza ritenuti non massimamente cautelativi ai fini delle valutazioni d'impatto ambientale: utilizzo delle portate medie delle sorgenti emissive e non delle massime autorizzate, ore di funzionamento della CTT, flussi effettivi di traffico (distanze percorse ed incremento derivante in particolare dal trasporto di rifiuti e biomasse in ingresso), "invecchiamento impiantistico" solo per le caldaie da sostituire. Come più in dettaglio riportato nel quadro valutativo si ritiene quindi che l'impatto ambientale relativo al bilancio emissivo, anche ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51/2011 sia meritevole di ulteriori approfondimenti in sede di VIA e di presentazione del progetto definitivo. Oltre alla motivazione principale sopra riportata si evidenziano altresì i seguenti ulteriori aspetti relativi all'impatto ambientale meritevoli di un'analisi più approfondita in sede di VIA [omissis];

2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento//00) ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238;

3) di incaricare il dirigente del Settore Ambiente e Territorio a dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 relativamente agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.

La Giunta Provinciale, vista la necessità e l’urgenza di rispettare i termini ordinatori per il procedimento di verifica (screening) indicati nella legge regionale n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni; Ad unanimità di voti; delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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