n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di derivazione di acqua fluviale in comune di Lizzano in Belvedere (BO) e realizzazione di una minicentrale idroelettrica in comune di Fanano (MO) sul torrente Dardagna presentato dalla Soc. Mulino Le Piastre s.r.l. di Calderara di Reno (BO) - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto di derivazione di acqua fluviale in comune di Lizzano in Belvedere (BO) e realizzazione di una minicentrale idroelettrica in comune di Fanano (MO) sul torrente Dardagna presentato dalla soc. Mulino Le Piastre s.r.l. di Calderara di Reno (BO), poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 30 aprile 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle prescrizioni riportate al punto 3.11 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:

1. il quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo, cautelativamente, viene fissato in 300 l/s; la Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare tale valore sulla base delle risultanze dei monitoraggi di cui ai successivi quadri;

2. si prescrive la realizzazione di idonee opere per la risalita della fauna ittica nel tratto sotteso, nello sbarramento posto a monte del punto di rilascio: il progetto dovrà per approvazione essere sottoposto, antecedentemente all’entrata in esercizio, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Idrica e Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, nonché alla Provincia di Bologna e Provincia di Modena;

3. dovranno essere sottoposti a controllo archeologico, affidato a personale specializzato, tutti gli interventi che comportano modifiche del sottosuolo;

4. il progetto di rimboschimento compensativo da effettuare ai sensi dell’art.21 del PTCP di Modena deve essere autorizzato con Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 34 della LR 21/2011 e delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 549/2012 e n. 1287/2012;

5. il progetto esecutivo delle opere interferenti con il corso d’acqua e quello comprensivo di tutte le opere necessarie per la protezione o sostegno delle sponde in prossimità dell’impianto, dovrà essere presentato al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po per le autorizzazioni idrauliche necessarie;

6. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua ed al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le modalità e le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite;

7. ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 152/06 le risultanze del suddetto controllo dovranno essere trasmesse con cadenza annuale, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua ed al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, e all’Autorità di Bacino del Po;

8. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale, adottando gli accorgimenti per evitare durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;

9. a lavori ultimati le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte e corsi d’acqua esistenti;

10. il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di reinterro potrà essere utilizzata nel rispetto delle leggi vigenti, in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito in deposito autorizzato;

11. resta fermo che in assenza di uno specifico piano di riutilizzo delle terre e rocce di scavo in altro sito, ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti, con esclusione di eventuale materiale litoide, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino competente;

12. la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio;

13. si prescrive che la documentazione progettuale esecutiva sia inviata al Servizio Tecnico Bacini affluenti Po per il nulla osta geologico e idraulico e dovrà curare quanto di seguito specificato:

- progettazione antisismica;

- interferenze con corsi d’acqua: restano a carico dell’esecutore e gestore dell’impianto tutte le opere di difesa dalle erosioni spondali e di piede di versante esercitate dal corso d’acqua; la esecuzione di eventuali opere di difesa deve essere preceduta dall’autorizzazione e concessione rilasciate dal competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del F. Po;

- la regimazione della rete scolante di versante (rete idrica minore) dovrà essere curata in tutte le aree interessate dalle opere;

14. dovrà essere attivato e mantenuto in efficienza un monitoraggio delle opere e della condotta (per la quale sono previsti appositi giunti di dilatazione a fronte di eventuali spostamenti per instabilità di pendio) con idonee strumentazioni di rilievo. Al riguardo, si ritiene che tale strumentazione di monitoraggio debba risultare tale da consentire, in presenza di deformazioni, la interruzione in tempo reale della portata liquida nelle condotte per prevenire perdite idriche;

15. ogni criticità manutentiva e gestionale dell’opera è a completo carico dell’esecutore e gestore dell’impianto;

16. la progettazione esecutiva dell’opera dovrà essere preceduta dalla esecuzione delle indagini e studi geognostici, geologici e geotecnici, necessari al fine di fronteggiare le criticità descritte nella relazione progettuale con lo scopo di prevedere e progettare ogni rimedio e/o opera di mitigazione contro il rischio geologico ed idrogeologico; in particolare si prescrive che sull’intera area interessata dalle opere di progetto:

- venga effettuato un rilevamento geomorfologico della pendice a scala 1: 5.000 o minore, con indicazione dettagliata del perimetro degli eventuali fenomeni gravitativi presenti in zona, evidenziando gli eventuali indicatori cinematici attivi o in stato di quiescenza, nonché di eventuali punti d’acqua o indicazioni della presenza di falda idrica e relativa profondità;

- dovrà essere verificato lo spessore dei fenomeni gravitativi interessati direttamente o anche indirettamente dalla realizzazione delle opere (comprese quelle di accantieramento), il loro stato di attività e la profondità del tetto della falda mediante prove dirette o indirette e/o monitoraggio, la cui natura sarà comunque stabilita a cura e responsabilità del progettista;

- sulla base dei dati così raccolti dovranno essere prodotte una o più sezioni geologico/geotecniche di dettaglio che coprano adeguatamente l’estensione della/e frana/e per un intorno significativo;

- sulla base dei dati raccolti (anche a discrezione a e responsabilità del progettista) dovranno essere eseguite una o più verifiche di stabilità (equilibrio limite) volte a stabilire la possibilità o meno di riattivazione della frana;

- sulla base dei dati così raccolti, dovrà essere individuata la profondità di posa della condotta tale da non interferire con la stabilità del versante.

17. l’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni sismiche ai sensi della attuale normativa sismica;

18. tutti i lavori dovranno essere conformi alle “Prescrizioni di Massima della Polizia Forestale” della Regione Emilia-Romagna;

19. le parti di intervento ricadenti nel Comune di Fanano, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, in conformità all’Autorizzazione Paesaggistica AP2014/06 ed al parere della competente Soprintendenza ai beni architettonici e Paesaggistici:

- la camera di spinta all'uscita della galleria dovrà essere interrata completamente e ricoperta con uno strato costante di terreno di spessore idoneo alla crescita di essenze arbustive autoctone;

- i muri di contenimento in pietra dell'ultimo tratto della carrareccia esistente di accesso all'ex-mulino, che rimarrà come strada di servizio alla centrale, dovranno essere restaurati con tecniche tradizionali, ponendo attenzione alla conservazione e tutela delle essenze arboree di pregio presenti ai margini del tracciato;

- i materiali e le tecniche costruttive da adottare nell’attuazione dell’intervento di ristrutturazione degli edifici adibiti a centrale, e di sistemazione delle aree esterne, dovranno rispettare puntualmente le indicazioni contenute nella tavola All03C come modificata nell’ultima revisione del 27/08/2013;

- il tratto di strada interessato dal cavidotto interrato per l’allaccio a rete dovrà essere ripristinato e asfaltato per tutta la larghezza della carreggiata;

- l’ultimo tratto della condotta in trincea che esce dalla camera di spinta dovrà essere rivestito in sasso.

20. per l’Autorizzazione Unica alla costruzione e l’esercizio dell’impianto ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della LR 26/2004 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Provincia di Bologna, alla Provincia di Modena e al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente procedimento;

- la Ditta dovrà eseguire regolare versamento degli oneri istruttori secondo quanto verrà definito nella Autorizzazione Unica d’intesa tra le Province di Bologna e di Modena.

- la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bologna, alla Provincia di Modena, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalla stessa Amministrazione;

21. per la realizzazione dell’opera dovrà essere rispettato il dettato del D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il disposto degli artt. 90-91-93-94-95-96-97 in connessione agli allegati XIII – XV - XVI e XVII del titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”;

22. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;

- pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;

- obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;

- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;

- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico.

23. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006) preventivamente all’installazione dei cantieri;

24. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto, con esclusione di eventuale materiale litoide, proveniente dalle aree demaniali, che dovrà essere sistemato in alveo o in aree di pertinenza demaniale, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di Bacino;

25. fermo restando che è comunque vietata l’asportazione del materiale litoide dall’alveo fluviale, la prescrizione sopracitata vale anche per tutte le attività di manutenzione in fase di esercizio;

26. la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi con le modalità che saranno indicate nella concessione di aree demaniali;

27. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po, alla Provincia di Bologna, alla provincia di Modena, al Comune di Lizzano in Belvedere, al Comune di Fanano, all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna, all’ARPA sezione provinciale di Modena, all’AUSL di Bologna Sanità Pubblica, all’AUSL di Modena Sanità Pubblica ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna;

28. dal momento che le opere previste sono localizzate in aree con possibile presenza di resti archeologici significativi, dovranno essere previsti controlli archeologici in corso d’opera di tutti gli interventi che comportino modifiche dello stato del sottosuolo. Tale controllo e documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte dovrà essere condotto, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, da personale specializzato senza alcun onere per la Soprintendenza stessa, previa comunicazione tempestiva della data di inizio lavori;

29. ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, nei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di produzione idroelettrica, gli interventi di rimozione delle opere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi; in particolare l’opera di presa (imbocco del canale di adduzione) ed il canale di scarico, dovranno essere completamente demoliti e le sponde fluviali interamente ripristinate e protette. Tali lavori, in fase esecutiva, dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico Bacino; qualora le opere, al momento della loro dismissione, abbiano assunto una positiva valenza idraulica, il Servizio Tecnico di Bacino potrà disporre il mantenimento delle stesse o di una loro parte, e la loro acquisizione al demanio idrico. Si specifica che tale ripristino dovrà conservare l’edificio di centrale (Molino di Trignano) limitandosi alla rimozione delle apparecchiature elettromeccaniche;

30. il piano degli interventi di rimozione delle opere e ripristino ambientale dovrà essere adeguato alle prescrizioni in merito alla rimozione delle opere. Conseguentemente dovrà essere verificato il relativo costo stimato da computo metrico ripartito per le opere di competenza delle due Provincie;

31. il costo stimato dei lavori di rimozione delle opere e di ripristino ambientale, costituirà l'importo della garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore della Provincia di Bologna e della Provincia di Modena a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori;

32. in merito al collegamento alla rete elettrica, dovrà essere realizzato con un bauletto in calcestruzzo e con doppio tubo corrugato;

33. per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;

34. al fine di evitare impatti significativi durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative. In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposte a periodici controlli e manutenzioni;

- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;

- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;

- non fare uso di additivi chimici nelle tecniche di perforazione della galleria (microtunnelling) e rivestire i due tunnel con materiali ad alta resistenza, compatibili alle caratteristiche ipogee del sito;

- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;

- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;

- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;

- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;

- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;

- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;

- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori.

35. nella fase di esercizio dell’impianto, ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà essere rispettato il dettato del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella centrale dovranno essere adottate le seguenti azioni:

- aggiornare il Documento di valutazione dei rischi, considerando che vengono svolte attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177);

- garantire una adeguata aerazione e illuminazione dei locali di lavoro, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica di portata adeguata ai volumi interrati e di illuminazione artificiale che si attivino prima dell’accesso del personale rimanendo accesi per tutto il periodo di permanenza all’interno della centrale;

- aggiornare informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;

- aggiornare il piano di emergenza garantendo un sistema di chiamata di urgenza/allarme in caso di necessità;

- proteggere adeguatamente, tutte le aree della centrale e le scale di accesso che possano presentare pericolo di caduta dall’alto, al fine di evitare tale rischio.

36. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili;

37. riguardo alla fase di cantiere è necessario prevedere misure di mitigazione delle interferenze, prevedendo che le opere che interessano l'alveo attivo siano svolte al di fuori del periodo riproduttivo delle specie di interesse conservazionistico, ovvero al di fuori del periodo dal 1 aprile al 31 luglio;

38. in merito al progetto di rinaturalizzazione e alla ricollocazione di piante in fase di ripristino è fatto divieto di introduzione delle specie alloctone;

39. fatta salva l’autorizzazione del proprietario, si precisa che il taglio della vegetazione necessario a realizzare le opere è assoggettato alle norme vigenti in materia forestale e, pertanto, la comunicazione per l'utilizzo del bosco va inoltrata al preposto Ente delegato in materia forestale competente per il territorio;

40. all’interno della distanza di prima approssimazione (DPA) della cabina elettrica di consegna e trasformazione non dovrà ricadere alcun ricettore, nè dovrà essere prevista la presenza di personale per più di quattro ore al giorno;

41. la Società proponente dovrà predisporre apposito programma di monitoraggio finalizzato alla caratterizzazione dell’attuale stato dell’ecosistema fluviale (ante-operam) e alla verifica degli impatti derivanti sia dalla realizzazione dell’impianto (in-operam) sia dall’esercizio dell’impianto medesimo (post-operam). Tale piano di monitoraggio dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di entrambe le ARPA territorialmente competenti antecedentemente all'avvio dei lavori. Nell’ambito di tale monitoraggio dovrà in particolare essere verificato che il funzionamento dell’impianto non provochi un aumento della temperatura naturale delle acque superiore a 1,5°C, sia dopo la reimmissione in alveo dell’acqua derivata (misurata a valle del punto di scarico al limite della zona di mescolamento), sia nel tratto derivato a monte della reimmissione. I dati di tale monitoraggio dovranno pervenire al suddetto Servizio regionale nonché ai competenti Servizi delle Province di Bologna e Modena;

42. qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto, anche con riferimento ai prelievi, ai rilasci ed alla loro modulazione nel tempo, volti al raggiungimento degli obietti di tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi;

43. si prescrive che qualora vengano interferite sorgenti, sia eseguito un adeguato controllo, ante, in e post operam, misurando le relative portate, possibilmente nei mesi più siccitosi (tardo estivi). I risultati di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi al Servizio regionale Tutela e Risanamento risorsa acqua;

44. nella realizzazione del tunnel si dovranno adottare tutte le accortezze al fine di mantenere inalterato il naturale deflusso idrico sotterraneo e garantire continuità nell’alimentazione ipogea del Torrente Dardagna, soprattutto nel tratto sotteso dall’impianto;

45. con riferimento al monitoraggio della fauna ittica e della funzionalità dei passaggi per pesci, il proponente dovrà attuare quanto indicato nel piano di monitoraggio, concordandone modalità operative e tempistica con il Servizio Tutela e sviluppo fauna della Provincia di Bologna e con la U. O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena;

46. al fine di ridurre al minimo l’efficacia di predazione da parte degli uccelli ittiofagi, come misura di mitigazione per la riduzione della disponibilità di habitat determinata dal prelievo idrico, si prescrive la realizzazione di interventi diretti sull’habitat acquatico volti ad incrementare le zone di rifugio disponibili per la fauna acquatica (shelters). Si tratta di garantire la massima funzionalità ecologica della fascia perifluviale e della vegetazione spondale (es: ombreggiatura e ripari sottosponda), nonché l’eventuale dislocazione in alveo di massi e strutture di ritenzione atte all’incremento dei ripari presenti;

47. le opere a verde di mitigazione previste dal progetto andranno monitorate con controlli periodici allo scopo di verificarne l’efficacia e di garantire il conseguimento degli obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti. A tal fine i nuovi impianti vegetazionali dovranno essere assistiti per almeno 3 anni con irrigazione di soccorso, risarcimenti delle fallanze e sfalcio periodico delle infestanti;

c) di dare atto che i pareri dalla Provincia di Bologna, della Provincia di Modena, del Comune di Lizzano in Belvedere e del Comune di Fanano, ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

d) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, sede di Modena, ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 7069 del 27/05/2014 a firma del Responsabile del Servizio dr Gianfranco Larini, che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che il Comune di Fanano (MO) ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con atto AP2014/06 del 9 aprile 2014, in conformità al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia, atto acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG.2014. 0119550 del 14/4/2014; l’Autorizzazione Paesaggistica è fatta propria dalla Conferenza di Servizi ed è compresa all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9 e costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il comune di Fanano non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

f) di dare atto che il Comune di Lizzano in Belvedere (BO) ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con atto n. 3457/A/2014 del 2 aprile 2014, in conformità al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia, atto acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG.2014. 0128977 del 17/04/2014; l’Autorizzazione Paesaggistica è fatta propria dalla Conferenza di Servizi ed è compresa all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9 e costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

g) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna è compreso all’interno del Rapporto di cui al punto 3.9; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

h) di dare atto che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Po acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 09/05/2013 prot. PG.2013. 114245 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi ed è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9 e costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Autorità di Bacino del fiume Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

i) di dare atto che il parere di competenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in merito al Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923, ed alla Autorizzazione Sismica, di cui alla LR 19/2008 e DPCM 21/10/2003, parere favorevole di massima, acquisito con nota del 17/04/2014 prot. n. PG.2014. 0129623 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi ed è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9 e costituisce l’Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il parere definitivo dovrà essere perfezionato nell’ambito della Autorizzazione Unica di cui al Dlgs 387/2003 in capo alla Provincia di Bologna;

j) di dare atto che l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

k) di dare atto che l’Unione dei comuni del Frignano non si è espressa in istruttoria in merito al R.D. 3267/1923 ed alla LR 19/2008, e non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

l) di dare atto che il parere di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del RR 41/2001 è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

m) di dare atto che il parere di competenza delle Provincia di Bologna ai sensi del RR 41/2001 è compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

n) di dare atto che la Provincia di Modena non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica da rilasciarsi, ai sensi della LR 10/93, sarà emessa d’intesa dalle Provincie di Bologna e di Modena, successivamente alla presente deliberazione e contestualmente al rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della LR 26/2004;

p) di dare atto che in merito alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica sono presenti agli atti:

- i pareri di ARPA sez. di Bologna e ARPA sez. di Modena e del Comune di Lizzano in Belvedere (BO) e del Comune di Fanano (MO) sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

- il Nulla osta da parte del Comando RFC Regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 20/06/2007 prot. PG.2007. 0164188 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; il Comando RFC Regionale non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna, acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 30/04/2013 prot. PG.2013. 0105643 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Nulla osta da parte della Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento dell’Adriatico, sede di Ancona, acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 21/05/2013 prot. PG.2013. 0124113 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; la Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento dell’Adriatico, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Nulla osta demaniale da parte dell’Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio, sede di Milano, acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 17/6/2013 prot. PG.2013. 0147072 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; l’Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Nulla osta n. 106-14 da parte del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, sede di Bologna, acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota del 27/05/2014 prot. PG.2014. 0219854 è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

q) di dare atto che il Permesso di Costruire ai sensi della LR 31/2002 per le opere di competenza comunale ed i pareri previsti dalla LR 31/2002 di competenza, di ARPA e dell’AUSL, saranno ricompresi nell’atto comunale, e sarà emesso contestualmente alla Autorizzazione Unica provinciale di cui al D.Lgs 387/2003 e prima dell’inizio dei lavori;

r) di dare atto che l’approvazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/2006 e s.m.i. di competenza del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna è compresa all’interno del Rapporto di cui al punto 3.9;

s) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

t) di dare atto che la presente procedura di VIA non comprende l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 387/2003 che andrà rilasciata d’intesa dalle Amministrazioni provinciali di Bologna e di Modena a seguito della presente valutazione di impatto ambientale;

u) di dare atto che il presente atto e gli atti da esso accorpati assumeranno efficacia dalla data di rilascio della suddetta Autorizzazione Unica da parte delle Province;

v) le opere oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere realizzate entro anni 5 (cinque) dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

w) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditta proponente soc. Mulino Le Piastre s.r.l. di Calderara di Reno (BO);

x) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, alla Provincia di Modena, al Comune di Lizzano in Belvedere, al Comune di Fanano, al Servizio Tecnico di Bacino affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, ad AIPO, alla Unione dei Comuni Appennino Bolognese, Unione dei Comuni del Frignano, all’AUSL di Bologna - Sanità pubblica, all’AUSL di Modena - Sanità pubblica, all’ARPA - Sezione provinciale di Bologna, ARPA - Sezione Provinciale di Modena, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ad HERA spa, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni, all’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF); Ministero Trasporti e Navigazione, al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, all’Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, al Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno, all’Agenzia delle Dogane di Bologna;

y) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

z) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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