n. 78 del 26.05.2011 (Parte Seconda)

Reg. (CE) 320/2006 art. 6 - Piano d'Azione regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Approvazione Secondo Programma Operativo per concessione aiuti sulla Misura 121

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Reg. (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006 - concernente misure per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità che modifica il Reg. (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della Politica Agricola Comune - ed in particolare l’articolo 6;

- il Reg. (CE) n. 968 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalità di applicazione del sopra indicato Reg. (CE) n. 320/2006 così come modificato dal Reg. (CE) n. 1204 del Consiglio del 4 dicembre 2009;

- il Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con Legge 11 marzo 2006, n. 81, ed in particolare l’art. 2, comma 4;

- il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008, così come modificato nella seduta del 19 marzo 2009;

- la propria deliberazione n. 580 del 21 aprile 2008 - come integrata con successiva deliberazione n. 679 del 12 maggio 2008 - che approva il Piano d’Azione regionale attuativo del predetto Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero;

- la propria deliberazione n. 402 del 30 marzo 2009 che aggiorna ed integra i contenuti del citato Piano d’Azione regionale;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna – Versione 5, nella formulazione allegata quale parte integrante alla propria deliberazione n. 2138 del 27 dicembre 2010, quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 748 dell’8 giugno 2010 ed approvate con Comunicazione Ref. Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Atteso:

- che il citato Reg. (CE) n. 320/2006 dispone, tra l’altro, che gli interventi per la diversificazione devono corrispondere a una o più Misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

- che nel suddetto Piano d’Azione regionale sono state individuate le linee di intervento idonee alla promozione di attività alternative alla bieticoltura ed utili alla riorganizzazione produttiva dei bacini ex bieticoli del territorio regionale, ed in particolare è stata prevista l’attivazione delle Misure 121 e 123 Azione 1, della Misura 311 - Azioni 1 e 3 del P.S.R., nonché l’applicazione della L.R. n. 28/1998 quale strumento di aiuto di Stato;

- che per quanto attiene l’intervento analogo alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” dell’Asse 1 del P.S.R., il predetto Piano prevede l’emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna, di uno specifico provvedimento, della cui attuazione sono responsabili le singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1297 del 28 luglio 2008, n. 1696 del 20 ottobre 2008, n. 1756 del 28 ottobre 2008 e n. 404 del 30 marzo 2009 con le quali si è provveduto a dar corso alle predette Misure ed Azioni;

Preso atto che le risorse disponibili per i sopra citati interventi hanno consentito il finanziamento di tutte le istanze presentate ed istruite con esito positivo;

Verificato che a seguito del monitoraggio finanziario condotto in esito all’attuazione di detti interventi è stata accertata una disponibilità - rispetto alle risorse inizialmente assegnate - pari ad Euro 1.651.065,78, derivante da minor somme erogate, rispetto al concesso, a seguito di economie di spesa da parte di soggetti beneficiari, nonché da rinunce o revoche intervenute successivamente alla concessione dei contributi;

Considerato:

- che ulteriori economie potrebbero maturare a seguito della conclusione dei progetti finanziati ed a tutt’oggi in corso di realizzazione, cui corrispondono impegni assunti pari ad Euro 8.016.172,16;

- che disponibilità aggiuntive potrebbero altresì derivare dalla riallocazione delle risorse di cui al Reg. (CE) n. 320/2006, articolo 6, a seguito di nuova ripartizione tra le Regioni interessate, secondo quanto sancito dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta dell’8 luglio 2010;

Considerato inoltre che l’art. 1 comma 2 del citato Reg. (CE) n. 1204/2009 ha modificato i termini previsti all’art. 14 par. 3 del Reg. (CE) n. 968/2006 prorogando al 30 settembre 2011 il termine entro cui gli interventi previsti dal Programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati;

Ritenuto opportuno avvalersi della predetta dilazione dei termini destinando le suindicate risorse all’attivazione di un ulteriore intervento per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d’Azione regionale;

Dato atto che il ristretto limite temporale in cui detto intervento deve essere concluso esclude la possibilità di sostenere tipologie di investimenti aziendali di tipo strutturale, in quanto connessi a procedure autorizzative con tempi di realizzazione non compatibili rispetto al termine ultimo del 30 settembre 2011;

Ritenuto conseguentemente - anche in considerazione della valenza strategica dell’innovazione tecnologica nel processo di ristrutturazione delle imprese agricole che hanno dismesso la produzione della barbabietola da zucchero - finalizzare gli aiuti esclusivamente alla acquisizione di dotazioni aziendali quali specifici impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature;

Atteso:

- che la gestione del suddetto intervento compete alle singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per il proprio ambito territoriale, per ciò che riguarda l’istruttoria la valutazione e la successiva fase di accertamento finale dei progetti realizzati;

- che, tuttavia, occorre prevedere - in funzione dell’entità delle risorse disponibili, del limitato lasso temporale utile per la conclusione del procedimento, in un’ottica di efficienza gestionale e di efficacia dell’azione amministrativa - la predisposizione di un’unica graduatoria a livello regionale delle istanze risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria degli Enti territoriali competenti;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all’approvazione di un ulteriore Programma Operativo - con contestuale funzione di Avviso pubblico - per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d’Azione regionale, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 1297 del 28 luglio 2008 che approva il primo Programma Operativo per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 121 del Piano d’Azione regionale;

Dato atto che con deliberazione n. 1010 del 19 luglio 2010 si è provveduto alla riallocazione alle Amministrazioni provinciali di risorse relative all’assegnazione disposta con il Piano d’Azione regionale con riferimento alla Misura 121, per sopperire alla carenza di fondi in alcune province a fronte di disponibilità per mancati impegni in altre;

Atteso che il punto 13. del suddetto Programma Operativo di cui alla citata deliberazione 1297/08 dispone in particolare la possibilità di concedere proroghe ai tempi fissati inizialmente per la realizzazione dei Piani di Investimento approvati per un periodo massimo di 180 giorni, specificando, peraltro, che detto periodo può essere ridotto in funzione della necessità di garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate dal Regolamento di riferimento e dalle successive disposizioni applicative;

Ritenuto, in relazione a quanto previsto dal citato articolo 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 1204/2009, di disporre in merito - specie in relazione agli eventuali scorrimenti di graduatoria avvenuti a seguito della predetta riallocazione di risorse - prevedendo che il periodo massimo di proroga concedibile per la realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito della suddetta deliberazione debba essere calcolato nel rispetto dell’obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro il 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo concesso;

Ritenuto, infine, necessario per velocizzare la fase di gestione, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare - nella formulazione di cui all’Allegato al presente atto - il Programma Operativo della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Piano d’Azione regionale, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 402 del 30 marzo 2009, attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, dando atto che detto Programma costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto;

3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza delle singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per il proprio ambito territoriale, per ciò che riguarda l’istruttoria la valutazione e la successiva fase di accertamento finale degli investimenti realizzati;

4) di stabilire, al fine di massimizzare l’efficienza gestionale e l’efficacia dell’azione amministrativa, che l’Amministrazione regionale proceda alla predisposizione di un’unica graduatoria di tutte le istanze risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria degli Enti territoriali competenti;

5) di disporre, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del Reg. (CE) n. 1204/2009, che il periodo massimo di proroga concedibile ai progetti finanziati a valere sul Programma Operativo approvato con deliberazione n. 1297 del 28 luglio 2008 debba essere calcolato nel rispetto dell’obbligo di concludere gli investimenti approvati e sostenere le relative spese entro il 30 settembre 2011, pena la revoca del contributo concesso;

6) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2 ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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