n.31 del 14.02.2020 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il pri-vato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Assegnazione sedi in seguito al sesto interpello

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
  • l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
  • gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
  • l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 16707 del 18/10/2018 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione n. 9655 del 16/6/2017";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati";

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18583 del 15/10/2019 di “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto interpello”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18879 del 17/10/2019 di “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto interpello. Rettifica di mero errore materiale determinazione n. 18583 del 15/10/2019”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 23013 del 12/12/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del sesto interpello e individuazione sedi disponibili per il settimo”;

Richiamate, infine:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
  • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
  • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
  • in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
  • l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

Dato atto che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso alcuni dei provvedimenti regionali sopra citati, aventi ad oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costantemente aggiornate;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Preso atto, inoltre, che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai candidati che hanno partecipato alla procedura di sesto interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non sono emerse difformità;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla formale assegnazione alle 20 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica proposta nel sesto interpello, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, dando atto che:

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo cotitolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-
titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 sopra citata;

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 20 sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

Visti:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2156 del 22 novembre 2019 che, per garantire continuità nella fase di transizione tra le due legislature, proroga fino al 30/6/2020 l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare già conferitomi con DGR n. 193 del 27/2/2015 fino al 29/2/2020;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 19191 del 23/10/2019 recante “Ulteriore aggiornamento e integrazione della determinazione n.14887/2018 ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11e ss. della l.r.32/1993”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al sesto interpello, elencati nell'Allegato A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando, precisando che la descrizione delle sedi farmaceutiche riportata nell’allegato A di cui al precedente punto 1) è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto;

2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'allegato B della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi da assegnare con il presente concorso e ai servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

4) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

  • ­ l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
  • ­ l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it)

7) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

application/pdf Allegato A - 85.3 KB
application/pdf Allegato B - 164.5 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina