n.404 del 20.12.2018 (Parte Prima)

Oggetto n. 7676 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6684 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Sabattini

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

lo scorso 21 maggio è stato sottoscritto - da parte di Aran e Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni locali - il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018;

che l'art. 18-bis, "Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione", al comma 1, prevede l'istituzione di distinti e specifici profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse all'attività di informazione e comunicazione;

che al comma 2 del predetto articolo è altresì previsto che gli Enti individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, specifici "profili professionali";

che, per quanto riguarda l'attività di informazione, al comma 5 del medesimo articolo, è indicato come profilo di riferimento "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico".

Considerato

che è stata altresì sottoscritta una dichiarazione congiunta - da parte del sindacato dei giornalisti italiani (Fnsi) ed Aran nella quale, nell'ambito della contrattazione per gli Enti locali, si è convenuto di rimandare "ad un'apposita sequenza contrattuale" la disciplina dei rapporti di lavoro giornalistico instaurati nel corso degli anni in alcune regioni con apposite leggi regionali, e tra queste la Regione Emilia-Romagna;

che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni locali, cui sopra si fa cenno, nulla cambia in merito all'indicare l'Istituto nazionale di previdenza dei Giornalisti italiani (Inpgi) quale soggetto destinatario dei contributi previdenziali dei giornalisti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione in essere;

che si profila l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 per quanto riguarda l'istituzione del profilo professionale "giornalista pubblico", a valere per chi accederà all'Ente secondo questo profilo e per chi già svolge, nelle strutture della Regione, tale mansione;

che si ritiene, altresì, di garantire che non vi saranno "deroghe in peius", rispetto al trattamento in essere, ai dipendenti regionali che, in forza di quanto previsto all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004, sono inquadrati secondo i dettami del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Tutto ciò premesso impegna il Presidente della Giunta, e si impegna la Giunta regionale

a definire celermente l'istituzione del profilo professionale "giornalista pubblico" in tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna, dando atto che la normativa di dettaglio di tale profilo verrà definita una volta terminato il percorso di confronto nazionale tra Aran e Fnsi, di cui alla dichiarazione congiunta più sopra citata.

A ribadire il principio secondo il quale coloro i quali saranno collocati in tale profilo verrà riconosciuto il trattamento previdenziale garantito da Inpgi, l'Istituto previdenziale dei giornalisti italiani, secondo quanto previsto dalle norme in essere.

A definire quanto necessario affinché non derivi nocumento, come conseguenza della applicazione di quanto sopra, ai collaboratori regionali oggi inquadrati nelle strutture della Regione Emilia-Romagna secondo le norme del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico, che continuerà ad essere riconosciuto ai dipendenti - fino a che norme nazionali non dovessero, inequivocabilmente, decidere altrimenti - che svolgono la professione giornalistica in Regione e ai quali a tutt'oggi viene applicato detto contratto. Ciò a valere anche in caso di rinnovo di contratto individuale, purché in assenza di soluzione di continuità lavorativa.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 2018 

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