n.4 del 08.01.2020 periodico (Parte Seconda)

Individuazione del Centro di recupero tartarughe acquatiche alloctone "Pianura cesenate" quale struttura autorizzata alla detenzione di esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale ai sensi del Reg. UE 1143/2014 denominata Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta). Art. 27 c. 5, D.Lgs. 230/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea; 

- il Regolamento di esecuzione 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figura, tra le altre, la Testuggine palustre americana Trachemys scripta (Schoepff, 1792);

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 1143/2014, il quale dispone all’art. 6 che le specie incluse nell’elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

- introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;

- detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- allevate anche in confinamento;

- trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- vendute o immesse sul mercato;

- utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;

- poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;

- rilasciate nell'ambiente;

Atteso che tra le misure disposte dal sopra richiamato decreto n. 230/2017, vi sono le norme transitorie di cui all’art. 27, le quali: 

- al comma 1, dispongono che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate;

- al comma 5, dispongono che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;

Considerato che:

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota, in atti con PG 185298/2018, ha chiesto alle Regioni di individuare le strutture pubbliche o private operanti ai sensi dell’Art. 27, precisando che tali strutture contribuiscono alla prevenzione dell’abbandono degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, fenomeno che comporta importanti rischi per l’ambiente, e possono quindi rientrare tra le iniziative nell’ambito del controllo e del contenimento delle specie esotiche invasive che non richiedono un’autorizzazione in deroga;

- le attività di detenzione e trasporto di esemplari delle specie esotiche invasive di cui all’Art. 6 del citato decreto legislativo, nei casi in cui siano finalizzate al confinamento definitivo degli animali nei centri di individuati dalle Regioni di cui all’Art. 27, sono automaticamente consentite senza alcuna autorizzazione;

- la specie esotica invasiva di rilevanza unionale Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), fa parte degli animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e la specie risulta già ampiamente diffusa sul territorio regionale, è quindi soggetta all’obbligo di controllo demografico e contenimento di cui al Regolamento comunitario 1143/20014 e di cui al decreto legislativo 230/2017 sopra richiamati;

Visti:

- il documento contenente le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul proprio sito internet www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive ai sensi dell'art. 27 comma 4, che individuano i requisiti minimi e i criteri generali che devono essere posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli animali affinché risultino conformi al decreto medesimo, con una appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta;

- il documento, prodotto da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta", che riprende le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornendo informazioni aggiuntive circa le specie e le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa ad assicurare il benessere delle testuggini;

Atteso, pertanto, che gli enti e le strutture, per essere riconosciuti idonei al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tra cui la Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono poter operare secondo i criteri generali per la corretta detenzione degli animali sopra richiamati che, in estrema sintesi, riguardano la garanzia che le strutture siano organizzate in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e in modo da impedirne la riproduzione, nonché siano rispettati i requisiti per il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

Richiamati, infine:

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e art. 71 e successivi relativi ai controlli;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna le modalità di detenzione degli animali da compagnia in grado di assicurare il benessere animale;

Dato atto che:

- sulla base delle norme e indicazioni nazionali e regionali richiamati si è proceduto ad invitare, con PG 584335 del 08/07/2019, n. 59 soggetti potenzialmente interessati, tra cui i Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS), gli acquari, i parchi faunistici e i zoosafari, le associazioni ambientaliste, a presentare una manifestazione di interesse, compilando apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, per essere individuati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’Art. 27 del D. Lgs. 230/2017, quali strutture riconosciute idonee al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive, con particolare riferimento alla tartaruga palustre americana (Trachemys scripta);

- a seguito di tale iniziativa l’Associazione Tarta Club Italia, con sede legale a Cesenatico (FC), ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, in atti con PG 590239 del 10/7/2019, successivamente regolarizzata con nota in atti al PG n. 606837 del 22 luglio 2019;

- la manifestazione di interesse presentata dall’Associazione Tarta Club Italia riguarda la richiesta di individuare il “Centro di Recupero Tartarughe Acquatiche Alloctone Pianura Cesenate”, quale struttura idonea al confinamento definitivo degli esemplari di Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta); 

- al fine dei controlli e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445, sono stati interpellati, con note conservate agli atti al fascicolo 1260/2019 n. 6, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la AUSL della Romagna, dipartimenti veterinari di Cesena e Forlì, il Consorzio della Bonifica della Romagna e la stessa Associazione Tarta Club Italia;

Viste le note e i materiali pervenuti, conservati agli atti al fascicolo 1260/2019 n. 6, gli esiti dei controlli compiuti hanno consentito di riscontrare che:

- il Centro di Recupero Tartarughe Acquatiche Alloctone Pianura Cesenate è situato all’interno di un’area gestita dal Consorzio della Bonifica della Romagna, in Via Pisignano a Cesena, caratterizzata da un invaso di accumulo, costantemente alimentato dalle acque provenienti dal fiume Po tramite il Canale Emiliano Romagnolo, le quali vengono successivamente pompate all’esterno a scopo irriguo;

- l’invaso è utilizzato dall’Associazione Tarta Club Italia, mediante un accordo di concessione gratuita con il Consorzio della Bonifica della Romagna, per il confinamento temporaneo e definitivo delle specie alloctone di tartarughe acquatiche, tra cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale Testuggine palustre americana (Trachemys scripta);

- l’Associazione Tarta Club Italia, con sede legale a Cesenatico (FC), è regolarmente costituita con atto n. 424 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena il 24 gennaio 2005, non opera a fini di lucro e le sue finalità sono connesse con le attività di detenzione e gestione delle tartarughe, inclusa l’adozione di esemplari abbandonati o sequestrati;

- non è possibile la fuga degli animali dall’invaso in quanto: è costruito in cemento armato ed è limitato ai margini da sponde inclinate di m 2,5 che terminano con un muretto verticale di 60 cm di altezza, sopra il quale è installata una recinzione di normale rete metallica plastificata di altezza 120 cm; inoltre, è collocato all’interno di un’area anch’essa recintata e non aperta al pubblico ed è completamente isolato dall’ambiente naturale; anche il collegamento idraulico con l’esterno non consente la fuoriuscita degli animali in quanto posto a quote più elevate che richiede il pompaggio a pressione dell’acqua e i locali delle pompe sono protetti da una griglia che impedisce l’ingresso degli animali;

- non si possono verificare eventi riproduttivi della specie al suo interno, in quanto non vi sono parti emerse in terra ove le tartarughe possono scavare le buche nelle quali deporre le uova; eventuali aree di deposito naturale di limo sul fondo della vasca rimangono sempre sommerse;

- l’invaso non va mai in asciutta permanendo sempre un livello minimo di acqua di almeno 90 cm, ed è dotato di zattere e aree per il basking degli animali;

- l’area è dotata di vasche di quarantena (1 mx1m h 70 cm, livello max di acqua 30 cm) per la stabulazione temporanea degli animali, con sponde verticali e in plastica che impediscono la fuga degli animali e dotate di scarichi collegati direttamente alla fognatura;

- l’Associazione Tarta Club si avvale della collaborazione di propri veterinari; inoltre le tartarughe in arrivo, prima della loro consegna nell’invaso, sono sottoposte a monitoraggio sanitario da parte dell’Ausl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Forlì;

- il centro è soggetto ad attività di manutenzione da parte del personale del consorzio della bonifica; sono inoltre previste scale che permettono agli operatori di effettuare i controlli;

Atteso che, tutto ciò riscontrato, non esiste il rischio di dispersione nell’ambiente degli animali per la impossibilità oggettiva di fuga, né esiste il rischio di eventi riproduttivi per la impossibilità da parte delle femmine di trovare un sito idoneo alla deposizione delle uova; inoltre, il centro è periodicamente soggetto ai controlli da parte di veterinari interni appositamente incaricati dall’Associazione e da parte di veterinari esterni della Ausl competente, che ne garantiscono il rispetto della normativa in materia di benessere animale;

Visto il parere favorevole dell’AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, in atti con PG 887569 del 04 dicembre 2019, in merito alla idoneità della struttura, essendo l’invaso strutturato organizzato e gestito in modo che non si possono verificare eventi riproduttivi al suo interno e in modo che sia garantito il benessere animale nel rispetto della normativa vigente;

Verificato, infine, che l’Associazione Tarta Club Italia ha regolarmente effettuato la denuncia di possesso degli animali di specie esotiche invasive ai sensi dell’Art. 26 del decreto 230/2017, inoltrata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale si assicura che gli esemplari sono messi in condizione di non riprodursi e sono confinati in un ambiente chiuso che ne impedisca la fuga;

Ritenuto che, per tutto quanto sopra esposto, è possibile individuare, ai sensi dell’Art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, il Centro di Recupero delle Tartarughe Acquatiche Alloctone “Pianura centrale” gestito dall’Associazione Tarta Club Italia di Cesenatico (FC), sito in Via Pisignano a Cesena (FC), come struttura autorizzata alla detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014) di cui al comma 1 del medesimo articolo 27;

Dato atto, tuttavia, che il Consorzio della Bonifica della Romagna ha comunicato, con nota in atti con numero di protocollo 687477/2019, la volontà di interrompere la collaborazione con l’Associazione Tarta Club Italia, offrendo comunque la propria disponibilità, in attesa di trovare una diversa collocazione degli animali, a prolungare la permanenza delle tartarughe per un periodo di 12-18 mesi;

Ritenuto quindi di dovere individuare il Centro di Recupero delle Tartarughe Acquatiche Alloctone “Pianura centrale” gestito dall’Associazione Tarta Club Italia di Cesenatico (FC), sito in Via Pisignano a Cesena (FC), solo temporaneamente in funzione della disponibilità della struttura;

Vista la clausola di invarianza finanziaria di cui all’Art. 30 del decreto legislativo 230/2017 per la quale dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Viste:

- la determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente del 26 giugno 2018, n. 9888, concernente “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

- la determinazione n. 17145 del 23/9/2019 recante “Conferimento di incarico ad interim di Responsabile del Servizio Aree Protette foreste e sviluppo della montagna all’avv. Cristina Govoni”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza e al sistema dei controlli interni:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

- la deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 121 del 6/2/2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019- 2021”;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto” Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”, relativa al rinnovo degli incarichi dirigenziali dal 01/07/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare, ai sensi dell’Art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, il Centro di Recupero delle Tartarughe Acquatiche Alloctone “Pianura centrale” gestito dall’Associazione Tarta Club Italia di Cesenatico (FC), localizzato presso l’area del Consorzio della Bonifica della Romagna in Via Pisignano a Cesena, come struttura autorizzata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27 alla detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta;

2. di prescrivere, che l’Associazione Tarta Club Italia comunichi all’amministrazione regionale con un preavviso di sei mesi, l’eventuale termine di funzionamento e la dismissione del centro di detenzione delle tartarughe dal sito di via Pisignano a Cesena;

3. di dare atto che la individuazione del centro potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l’amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all’interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

4. di richiedere, a riguardo che l’Associazione Tarta Club Italia, nonché il Consorzio della Bonifica della Romagna e il servizio veterinario competente della Ausl della Romagna, comunichino tempestivamente all’amministrazione regionale eventuali variazioni che intervengano rispetto alle misure adottate per impedire la fuga, la riproduzione e il benessere degli animali;

5. di prescrivere altresì che l’Associazione Tarta Club Italia notifichi all’amministrazione regionale ogni arrivo e ogni decesso di esemplari delle Tartarughe palustri americane Trachemys scripta provvedendo ad annotare i dati di identificazione degli animali (data, provenienza, sesso, età anche stimata, condizioni di salute, causa del decesso), secondo le modalità e la periodicità che verranno concordate con l’amministrazione regionale;

6. di dare atto che a seguito della individuazione del sopra citato centro per il confinamento della specie esotica invasiva Trachmeys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale e che dalle attività del suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

7. di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi ai volontari iscritti all'Associazione e chiunque a vario titolo fosse accompagnato dai volontari stessi all'interno dell'area o per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del consorzio di bonifica e/o dell'associazione e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione; 

8. di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;

9. di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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