n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio di nuove attività Poliambulatorio privato Coliseum Center di Modena: ampliamento dell'accreditamento concesso con la propria determinazione n. 5547 del 19/6/2009

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. la struttura denominata Poliambulatorio privato Coliseum Center sito in Via Lulli 57, Modena, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 5547 del 19/6/2009 citata in premessa, per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

- Otorinolaringoiatria;

e per altre attività di Otorinolaringoiatria, nonché per altre prestazioni relative alle attività già accreditate di Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Oculistica, Recupero e riabilitazione funzionale, Diagnostica per immagini, Urologia;

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento provvisorio è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2. di dare atto che la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai fini dell’accertamento del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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