n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di recupero rifiuti inerti da demolizione, da svolgersi mediante l'utilizzo di mezzo mobile, presso il cantiere di Via Statale 467 nel comune di Casalgrande (RE) presentato dalla Società Gariselli Scavi Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “attività di recupero rifiuti inerti da demolizione, da svolgersi mediante l’utilizzo di mezzo mobile, presso il cantiere di Via Statale 467 a Casalgrande (RE)” da svolgersi nel comune di Casalgrande (RE) - ad opera della ditta Gariselli Scavi Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’attività in esame dovrà essere svolta come descritto negli elaborati di screening e l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

b. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;

c. dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la durata del cantiere, compresa la fase di dismissione e pulizia finale dell’area;

d. le operazioni di bagnatura dovranno essere estese oltre che ai cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, anche alle piste di transito e alle gomme degli automezzi in modo da evitare il trascinamento di polveri nelle aree esterne al cantiere;

e. tutte le movimentazioni dei rifiuti dovranno essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

f. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, potrà essere recuperato in loco o in altri cantieri solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del DM 5/2/1998;

g. in caso di superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione vigenti presso i recettori più vicini all’area di intervento, dovrà essere richiesta autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per attività temporanee, ai sensi della del. G.R. 21/1/2002 n. 45, oltre ad adottare opportune misure di mitigazione;

h. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Gariselli Scavi Srl, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Casalgrande, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

a. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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