n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Centro di Medicina Riabilitativa e dello Sport Analife di Medolla (MO) - Accreditamento in via provvisoria di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 16065 del 17.11.2015

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Centro di Medicina Riabilitativa e dello Sport Analife, Via Sparato n. 4, Medolla (MO), già accreditato in via provvisoria con proprio atto n. 16065 del 17/11/2015, per l’attività di visita di Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale), l'ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria per l’attività di seguito elencata, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa:

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

2) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3) di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4) l’accreditamento di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, trattandosi di ampliamento all'accreditamento già concesso, mantiene la medesima validità temporale dell'atto citato n. 16065 del 17/11/2015 (scadenza 16/11/2019), salvo quanto previsto al precedente punto 3);

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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