n. 73 del 26.05.2010 periodico (Parte Seconda)

Progetto Casa Srl - Domanda 08.09.2009 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso consumo umano, dalle falde sotterranee in comune di Felino. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6 - Concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

 (omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Ditta Progetto Casa Srl con sede legale in comune di Felino, Via Aldo Moro n. 9/N, P. IVA 02148170349, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da un pozzo situato in comune di FELINO, località Samaria, Via Marconi, 100, Foglio 7, mappale 112, per uso consumo umano, con una portata massima pari a l/s 2,00 pari a moduli 0,02 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.359;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) per quanto riguarda l’utilizzo potabile, il prelievo a tal fine non potrà essere effettivamente e legittimamente attivato se non a seguito dell’ ottenimento del prescritto Giudizio di qualità-idoneità uso, rilasciato dal competente Dipartimento Sanità Pubblica dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale.

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 24/03/2010 n. 3060

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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