n.201 del 19.07.2013 (Parte Prima)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 24

Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

4. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38, la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.

5. È obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608.

7. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 “Art. 25

Tipologie e durata dei tirocini

1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:

a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:

a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);

b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);

c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

4. Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini:

a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

b) le università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione della formazione professionale;

e) l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all’esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.

3. La Regione verifica l’idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell’articolo 26 ter.”.

Art. 4

Introduzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

Obblighi per i soggetti ospitanti

1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all’articolo 25.

2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.

3. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;

c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;

d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.”.

Art. 5

Introduzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 ter

Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

2. Il progetto formativo di cui all’articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.

3. Nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all’acquisizione di almeno un’unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.

4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.

6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui all’articolo 25, comma 1, la lettera b), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all’articolo 26, comma 1, e le parti sociali.”.

Art. 6

Introduzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 quater

Indennità di partecipazione

1. È corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.

2. L’indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.

3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.

4. Ferme restando le previsioni dell’articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.”.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 quinquies

Monitoraggio e vigilanza

1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:

a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;

b) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 3.

3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all’articolo 24, comma 2 e degli obblighi di cui all’articolo 24, commi 3 e 5, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.

4. In caso d’inosservanza degli obblighi posti dall’articolo 26 bis, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione.”.

Art. 8

Introduzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 sexies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L’omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, comporta l’irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.”.

Art. 9

Introduzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 26 septies

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012.”.

Art. 10

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 16 settembre 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 2013 VASCO ERRANI

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