n.227 del 24.07.2018 (Parte Seconda)

Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle Misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei Siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
  • la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;
  • il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
  • il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
  • il Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 “Abrogazione del Decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;
  • il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” pubblicato nella G.U. n. 258 del 6/11/2007, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

Viste le Leggi regionali:

  • n. 7 del 14/4/2004 denominata “Disposizioni in materia ambientale modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e ss.mm.ii., che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • n. 6 del 17/2/2005 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;
  • n. 24 del 23/12/2011 denominata "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e ss.mm.ii.;
  • n. 7 del 27 giugno 2014 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, che all’art. 79 prevede modifiche alla Legge regionale n. 7/04;
  • n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che all’art. 18 prevede che sono attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della legge regionale n. 7/04, su proposta dei rispettivi Enti di gestione;
  • n. 22 del 29 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016” e, in particolare, l’art.20 “Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale;
  • n. 9 del 30 maggio 2016 “Legge comunitaria regionale per il 2016” e, in particolare, l’art.22 “Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015”;
  • n. 25 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017” e, in particolare, l’art.11 “Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015;

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 893 del 2 luglio 2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
  • n. 1876 del 14 novembre 2016 “Ampliamento del sito di Rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”;
  • n. 2317 del 21 dicembre 2016 “Rinnovata istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4050022 Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella con riferimento alle aree afferenti l'azienda Nuova Società agricola. Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di importanza comunitaria (SIC)”;
  • n. 2318 del 21 dicembre 2016 “Rinnovata istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4050023 Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio con riferimento alle aree afferenti l'azienda di Società agricola Isiride. Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di importanza comunitaria (SIC);
  • n. 112 del 6 febbraio 2017 “Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle Misure Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia”;
  • n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonchè della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”.

Preso atto che le aree SIC e ZPS in Regione Emilia-Romagna attualmente sono 158 di cui 139 SIC e 87 ZPS, parzialmente sovrapposti fra loro e ricoprono una superficie complessiva pari a 269.413 ettari;

Preso, altresì, atto che:

  • con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare Misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;
  • è compito della Regione adottare le Misure Generali di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE, ex 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, tese a tutelare le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva n. 92/43/CEE, in previsione della loro trasformazione in ZSC (Zone Speciali di Conservazione) come previsto dal DPR 357/97 e dal DM del 17/10/2007;
  • è compito della Regione approvare le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000 ad eccezione di quelli ricadenti all’interno di aree protette nazionali;

Ritenuto opportuno provvedere ad una modifica di alcune delle regolamentazioni cogenti presenti attualmente nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, in quanto:

  • si sono ravvisati alcuni errori materiali;
  • si sono rilevate alcune regolamentazioni che, ad un più approfondito esame, sono risultate particolamente complesse sia nella loro osservanza che nel relativo controllo;
  • si è ritenuto opportuno adeguare alcune regolamentazioni alle osservazioni pervenute dalla competente struttura del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare;
  • si è ritenuto opportuno accogliere alcune proposte emerse in sede di consultazione con gli enti e i soggetti portatori di interesse;

Dato atto che nei giorni scorsi è stata svolta una nuova fase di consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con i Comuni, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti dall’applicazione delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione;

 Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

  • il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
  • la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n.2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
  • n. 56 del 25/1/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;
  • n. 702 del 16/5/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
  • n. 1107 dell’11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • n. 2123 del 5/12/2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;
  • n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare le integrazioni e le modifiche alle “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato A della propria deliberazione n. 79/2018, di seguito elencate;

a) Attività turistico-ricreative

Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

È esente dalla procedura della valutazione di incidenza lo svolgimento di manifestazioni, gare, fiere e attività di fruizione (turistica, ricreativa, culturale, sportiva agonistica e non) ubicate nei centri urbani o che utilizzano le strade asfaltate e, se ubicati al di fuori dei centri urbani, qualora implichino:

- l’uso di mezzi a motore (inferiore a 50 unità) sulle strade non asfaltate,

- l’uso di imbarcazioni (inferiore a 50 unità) nei corsi d’acqua, nelle zone umide e nei tratti mare ricompresi nei siti,

- l’accesso contemporaneo di persone (inferiore a 200 unità),

- un modesto impatto acustico,

- una modesta illuminazione.

Modifica

Eliminata integralmente la norma in tutti i siti Natura 2000.

b) Attività turistico-ricreative

Norma attuale

In tutte le ZPS:

È vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 – propria deliberazione n. 1435/06 – per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell’intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

Modifica

In tutte le ZPS:

È vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 – propria deliberazione n. 1435/06, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell’intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

c) Attività selvicolturale

Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

È vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani sono le specie dominanti.

Modifica

In tutti i siti Natura 2000:

È vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.

d) Attività venatoria e gestione faunistica

Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

È vietato esercitare l’attività venatoria, dopo le ore 16,00, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua, e nel raggio di 500 m da essi; sono fatte salve eventuali regolamentazioni più restrittive contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione dei siti o nei Regolamenti di settore delle Aree protette.

Modifica

Eliminato il divieto in tutti i siti Natura 2000. Sono fatte salve eventuali regolamentazioni in materia di orario di esercizio dell’attività venatoria nelle zone umide e nei corsi d’acqua più restrittive contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione dei siti o nei Regolamenti di settore delle Aree protette.

e) Attività estrattiva

Norma attuale

In tutti i siti Natura 2000:

È vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data di approvazione delle presenti misure, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006 – propria deliberazione n. 1435/06, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento.

Modifica

In tutti i siti Natura 2000:

È vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento.

2. di approvare le modifiche alle “Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS dell’Emilia-Romagna”, di seguito elencate, che integrano e modificano l’Allegato C delle Misure Generali di Conservazione di cui alla propria deliberazione n. 79/2018, stabilendo, altresì, che, in ragione della dimensione degli elaborati testuali e in applicazione dei principi di legalità, economicità e proporzionalità, tutte le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione dei 158 Siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna sono riportati nel DVD depositato presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e sono consultabili nel sito web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000;

a) Attività turistico-ricreativa

Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

  • SIC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia
  • SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima
  • SIC IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane
  • SIC IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto
  • SIC IT4020010 Monte Gottero
  • SIC IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola
  • SIC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone
  • SIC IT4080005 Monte Zuccherodante
  • SIC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia
  • SIC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere

È vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 – propria deliberazione n. 1435/06 – per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell’intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

Modifica

È vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 ottobre 2013, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell’intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza (Vinca).

b) Attività turistico-ricreativa

Norma attuale

  • SIC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno

È vietato circolare in mountain bike al di fuori dai sentieri presenti all’interno del Parco Talon.

Modifica

È vietato circolare con qualsiasi tipo di bicicletta/velocipede al di fuori dai sentieri all’interno del Parco comunale della Chiusa.

c) Attività venatoria e gestione faunistica

Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

  • SIC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia
  • SIC IT4040006 Poggio Bianco Dragone
  • SIC IT4040007 Salse di Nirano
  • SIC-ZPS IT4040009 Manzolino
  • SIC-ZPS IT4040010 Torrazzuolo
  • SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del Fiume Panaro
  • SIC IT4040012 Colombarone
  • SIC IT4040013 Faeto, Varana, Torrente Fossa
  • ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi
  • ZPS IT4040015 Valle di Gruppo
  • ZPS IT4040016 Siepi e Canali di Resega-Foresto
  • ZPS IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro
  • ZPS IT4040018 Le Meleghine
  • SIC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta
  • SIC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio
  • SIC-ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio
  • SIC-ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino, Caneviè
  • SIC-ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
  • SIC-ZPS IT4060007 Bosco di Volano
  • ZPS IT4060008 Valle del Mezzano
  • SIC IT4060009 Bosco di Sant'Agostino o Panfilia
  • SIC-ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica
  • ZPS IT4060011 Garzaia dello Zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
  • SIC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe
  • ZPS IT4060014 Bacini di Jolanda di Savoia
  • SIC-ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
  • SIC-ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
  • ZPS IT4060017 Po di Primaro e Bacini di Traghetto
  • SIC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole
  • SIC-ZPS IT4070002 Bardello
  • SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
  • SIC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
  • SIC-ZPS IT4070005 Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
  • SIC-ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
  • SIC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia
  • SIC-ZPS IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
  • SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe
  • ZPS IT4070020 Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
  • SIC-ZPS IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
  • SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone
  • ZPS IT4070023 Bacini di Massa Lombarda
  • SIC IT4070024 Podere Pantaleone
  • SIC-ZPS IT4070027 Bacino dell’ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio

È vietato detenere pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.

Modifica

È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l’attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all’interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

d) Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche

Norma attuale

Nei seguenti Siti Natura 2000:

  • SIC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus).

  • SIC IT4020003 Torrente Stirone

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Stirone dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus).

  • SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus).

Modifica

  • SIC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus), salvo autorizzazione dell’Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

  • SIC IT4020003 Torrente Stirone

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Stirone dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus), salvo autorizzazione dell’Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

  • SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro

È vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (Burhinus oedicnemus), salvo autorizzazione dell’Ente gestore e previa valutazione di incidenza (Vinca).

e) Altre attività

Norma attuale

  • SIC IT4060009 Bosco di Sant’Agostino o Panfilia

Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell’Ente gestore. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (propria deliberazione n. 1644/97).

Modifica

Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell’Ente gestore. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito tesserino, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (propria deliberazione n. 1644/97).

3. di riapprovare il testo aggiornato delle “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce integralmente l’Allegato A di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;

4. di riapprovare l’“Elenco delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico regionale da tutelare nei siti Natura 2000”, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce integralmente l’Allegato B di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;

5. di riapprovare le Regolamentazioni cogenti contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS dell’Emilia-Romagna, di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l’Allegato C di cui alla propria deliberazione n. 79/2018;

6. di riproporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dei 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti in Emilia-Romagna con le relative Misure di Conservazione;

7. di stabilire, inoltre, che:

a) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione si applicano limitatamente al territorio compreso nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna;

b) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti, comprese le norme di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti istitutivi e/o di pianificazione degli Enti, compresi gli strumenti di regolamentazione delle Aree protette;

c) le Misure Specifiche di Conservazione relative ai siti Natura 2000 ricadenti all’interno delle Aree protette Nazionali sono state approvate dai relativi Enti di gestione;

d) le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non sono derogabili attraverso gli strumenti di programmazione e di pianificazione generali o di settore, né tramite singole valutazioni di incidenza o autorizzazioni; sono fatti salvi i casi in cui si sia in presenza di:

- interventi connessi alla sicurezza pubblica, idraulica o idrogeologica,

- interventi di manutenzione di infrastrutture viarie e ferroviarie e di infrastrutture tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico (elettrodotti e linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche, metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, impianti di risalita, ecc.),

- interventi di rilevante interesse pubblico,

- interventi di carattere fitosanitario,

- interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino naturalistico,

- rilevamenti di monitoraggio o di ricerca scientifica.

Nei casi sopracitati è possibile derogare dalle regolamentazioni indicate nelle Misure Generali di Conservazione o nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione, ma solo a condizione che venga effettuata la valutazione di incidenza;

e) gli Enti gestori dei siti, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e definiti nel tempo e nello spazio, possono limitare o interdire le attività antropiche ritenute troppo impattanti, stabilendo, in particolare:

- la motivazione del provvedimento,

- le tipologie delle attività antropiche interdette o regolamentate,

- le aree di applicazione, adeguatamente cartografate, e per la cui definizione possono essere utilizzate anche la Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna, le Carte di distribuzione o di idoneità delle specie di interesse comunitario e le Carte degli habitat di specie di interesse comunitario eventualmente disponibili,

- il periodo di applicazione,

- la durata di validità del provvedimento,

- le modalità di svolgimento delle attività, se ammesse,

- le modalità di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;

f) il rispetto delle regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza;

g) gli Enti gestori dei siti, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 22/2015, possono proporre alla Regione Emilia-Romagna, ulteriori Misure Specifiche di Conservazione;

h) il mancato rispetto delle regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione comporta l’applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle sanzioni di cui:

- all’art. 60 della L.R. n. 6/05,

- all’art. 18 della Legge n. 349/86,

- alla Legge n. 394/91,

- agli artt. 727 bis e 733 bis del Codice penale;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/rete-natura2000/consultazione/normativa/normerer

application/pdf Allegato 1 - 174.6 KB
application/pdf Allegato 2 - 160.7 KB
application/pdf Allegato 3 - 871.4 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina