n. 135 del 12.10.2010 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è il seguente:

«Art. 117

(omissis)

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni

(omissis) ».

2) Il testo dell’articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 25 - Rapporti interregionali.

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell’Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1 ».

3) il testo dell’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, che concerne Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale è il seguente:

«Art. 21 - Intese con altre Regioni.><p>

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all’Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l’assessore da lui delegato, sottoscrive l’intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all’Assemblea legislativa le informazioni relative all’incidenza dell’intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l’intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all’Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all’articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell’ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell’intesa.

6. L’intesa acquista efficacia con l’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell’intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell’articolo 25, comma 2, dello Statuto.». ><p>

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