n.89 del 22.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Estratto del decreto di asservimento ed occupazione temporanea di terreni in Comune di Minerbio (BO) ai fini della realizzazione della Variante metanodotto “ GA.ME.A” DN 1050 (42”), metanodotto “Selva-Minerbio, DN 400 (16”) – DN 200 (8”), metanodotto “Ravenna – Minerbio” DN 750 (30”)”

Il Direttore generale

Visto l’articolo 42 della Costituzione (omissis);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), (omissis);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), (omissis);

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 (omissis);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 (omissis) che attribuisce la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione I della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 giugno 2014 recante l’approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione della Variante metanodotto Ga.Me. DN 1050(42”), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Minerbio (BO), metanodotto Selva - Minerbio DN 400 (16”) - DN 200 (8”). metanodotto Ravenna - Minerbio DN 750 (30”);

Vista l’istanza (omissis), corredata della necessaria documentazione, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Minerbio, in provincia di Bologna, con determinazione urgente delle indennità provvisorie:

a) l’asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle allegate planimetrie, di proprietà delle Ditta di cui all’annesso piano particellare;

b) l’occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree indicate in colore verde nelle allegate planimetrie, di proprietà delle Ditta di cui all’annesso piano particellare;

Considerato che l’opera,..omissis.., riveste carattere d’urgenza in quanto l’intero progetto ha lo scopo di creare, e portare a regime, nuove capacità di trasporto ai Punti di Uscita di Passo Gries e Tarvisio;

Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l’emanazione del citato decreto 18 giugno 2014 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

Ritenuto che:

- il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 giugno 2019;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore della Ditta proprietaria catastalmente identificata indicata nel piano particellare allegato,..omissis.., sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria,

DECRETA:

Articolo 1

A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l’asservimento e l’occupazione temporanea di terreni in comune di Minerbio, provincia di Bologna, interessati dal tracciato della Variante metanodotto Ga.Me. DN 1050(42”), pressione di progetto 75 bar; tratto in comune di Minerbio (BO), metanodotto Selva - Minerbio DN 400 (16”) - DN 200 (8”). metanodotto Ravenna - Minerbio, DN 750 (30”), evidenziati nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato per l’asservimento e con colore verde per l’occupazione temporanea. La Ditta proprietaria dei terreni sottoposti all’azione ablativa è indicata nell’annesso elenco particellare.

Articolo 2

L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

a) lo scavo e l’interramento alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento della posa, di una tubazione per il trasporto di idrocarburi gassosi, nonché cavi accessori per reti tecnologiche;

b) l’installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori ed eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

c) la costruzione di eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2.000;

d) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 20,00 (venti/00) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

e) la facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo di imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;

f) l’inamovibilità delle tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa e la loro proprietà in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà facoltà di rimuoverle;

g) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

h) la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati, degli importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed interventi per l’esercizio dell’impianto;

i) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli, diminuisca l’uso o l’esercizio della servitù;

j) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 ed all’articolo 52-octies del medesimo decreto presidenziale, nella misura stabilita nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto, per quanto necessario, é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5

La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa, indicandone la vigente destinazione d’uso urbanistica del terreno, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas Spa a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGRiME - Divisione I - Via Molise n.2 - 00187 Roma - fax: 0647887802) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. (REINV/PROCEN - Via Maastricht n.1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - fax: 0237037182 - posta certificata: reinv.procen@pec.snamretegas.it), l’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, disporrà affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

  Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, a seguito di comunicazioni del beneficiario dell’esproprio che sono decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso dell’area interessata dai lavori, questa Amministrazione provvede ad emettere l’ordinanza per il deposito delle citate indennità presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi. 

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potrà proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate in colore verde nelle planimetrie allegate al presente decreto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società comunicherà preventivamente alla Ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.

 Articolo 10

Per lo stesso periodo di due anni, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 marzo 2015

Il Direttore generale

Franco Terlizzese

Elenco delle ditte catastali e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente nel Comune di Minerbio (BO):

1. Ditta Di Benedetto Gianluca, Di Benedetto Stefano, Golfieri Giannina, Foglio 53, Mappali 9 e 14.

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