n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99. Decadenza uso marchio QC

IL RESPONSABILE 

Viste:

  • la L.R. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto "Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali n. 29/92 e n. 51/95";
  • la deliberazione n. 640/2000 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", ed in particolare il punto 8 della lettera E) con riferimento ai criteri e alle modalità per la comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla legge;
  • la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 6963 del 25 luglio 2000 “L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio”;
  • la deliberazione n. 840/2001 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, concernente "delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera C) punto 1.A) e lettera E) punto 7";
  • la deliberazione n. 1692/2004 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 - modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata";
  • la determinazione del Responsabile del Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera n. 16080 del 12 dicembre 2011 avente per oggetto "L.R. 28/99, Elenco concessionari marchio Qualità Controllata – anno 2011" con la quale alla ditta “Apo Conerpo”, con sede in Castenaso (BO), è stato concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" per diverse produzioni, tra cui quella del pero;

Richiamati:

  • il rapporto di non conformità inviato dall'ente di certificazione Check Fruit s.r.l. in data 19 agosto 2014, acquisito agli atti con prot. PG/2014/296770 del 20 agosto 2014, e relativo ai controlli effettuati presso l'azienda agricola Baldo Luigi e Tiziano s.s. Società Agricola, associata a Agrintesa Soc. Coop. Agr., aderente al concessionario Apo Conerpo, in cui è stata segnalata la non conformità in relazione alla produzione pera a marchio Qualità Controllata;
  • il verbale del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, prot. NP/2015/2817 del 6 marzo 2015, che segnala l'esecuzione di un controllo aggiuntivo su tutte le aziende agricole associate a Agrintesa Soc. Coop. Agr. e conferenti il prodotto pero, dando atto della non conformità riscontrata relativamente a Succi Domenica e all'Azienda Agricola Taglioni Lino;
  • la nota del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, prot. NP/2015/2812 del 6 marzo 2015, con la quale si trasmette il verbale di accertamento sopracitato proponendo una sanzione di decadenza a carico di Succi Domenica, dell'Azienda Agricola Taglioni Lino e di Baldo Luigi e Tiziano s.s. Società Agricola e una sanzione di richiamo al concessionario;
  • la lettera di richiamo dello scrivente Servizio nei confronti del concessionario del marchio regionale Qualità Controllata “Apo Conerpo”, prot. PG/2015/0210836 del 31 marzo 2015, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 640/2000, così come modificato dalla deliberazione della giunta regionale n. 1692/2004;
  • la seguenti lettere:
  • prot. PG/2015/0156565 del 12 marzo 2015 inviata a Baldo Luigi e Tiziano s.s. Società Agricola,
  • prot. PG/2015/0156582 del 12 marzo 2015 inviata a Succi Domenica,
  • prot. PG/2015/0156590 del 12 marzo 2015 inviata all'Azienda Agricola Taglioni Lino,

con le quali, ai sensi degli artt. 20 e seguenti della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, si comunica agli operatori sopracitati, l'avvio del procedimento di revoca della concessione di marchio QC;

Dato atto che nei termini stabiliti i suddetti operatori non hanno presentato memorie od opposizioni;

Visti inoltre:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
  • la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.;
  • la D.G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31 marzo 2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - Agenzie – Istituto”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1. di comminare la decadenza dell'uso del marchio collettivo regionale Qualità Controllata per il prodotto pero, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 640/2000, così come modificato dalla deliberazione della giunta regionale n. 1692/2004, ai seguenti operatori:

  • Baldo Luigi e Tiziano s.s. Società Agricola con sede in Sala Bolognese (BO);
  • Azienda Agricola Taglioni Lino con sede in Lugo (RA);
  • Succi Domenica con sede in Castelfranco Emilia (MO);

2. di dare atto che gli effetti della sanzione comportano il divieto di utilizzo, da parte degli operatori sopracitati del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente al prodotto pero a partire dalla campagna in cui sarà notificata la non conformità. Gli operatori non potranno effettuare valorizzazione commerciale della produzione ai sensi della L.R. 28/99 prima che siano trascorse due annualità;

3. di disporre che tale provvedimento debba essere comunicato ai destinatari e all'organismo incaricato del controllo, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 640/2000, così come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1692/2004;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015.

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