n.181 del 13.12.2011 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell’articolo 5-bis della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 5-bis - Procedimento di approvazione del PRIT

(omissis)

4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell’Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione. L’avviso contiene l’indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L’avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 7 dell’articolo 5-bis della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 5-bis - Procedimento di approvazione del PRIT

(omissis)

7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano. Dell’approvazione è data altresì notizia, a cura dell’amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 9 - Servizi minimi

1. L’atto di indirizzo di cui all’articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento:

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;

b) alla salvaguardia, al potenziamento ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l’obiettivo della mobilità sostenibile;

c-bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell’informazione;

d) all’ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l’introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;

g) ai parametri territoriali e di popolazione;

h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste

i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione;

i-bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative;

i-ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione».

Note all’art. 4

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto regionale e locale

(omissis)

2. Le funzioni di programmazione attengono all’analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell’offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono definite dall’accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli Enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili) oggetto dell’affidamento; la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli Enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.».

Comma 2

2) Il testo del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto regionale e locale

(omissis)

3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.».

Comma 3

3) Il testo dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto regionale e locale

(omissis)

6. (omissis)

Per l’aggiudicazione si applica di norma il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).».

Comma 4

4) Il testo del comma 9 dell’articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto regionale e locale

(omissis)

9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio.».

Comma 5

5) Il testo del comma 10 dell’articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto regionale e locale

(omissis)

10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge hanno la durata stabilita dall’ente competente, comunque non superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente nei casi particolari previsti dall’articolo 14-ter.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 14 - Subentro di impresa

(omissis)

2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall’ente competente come funzionali all’effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente tra il soggetto proprietario e l’ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 13. Al subentrante sono trasferite anche le condizioni e i vincoli di cui all’articolo 35.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, é il seguente:

«Art. 14 - bis- Subaffidamento della gestione

1. L’ente competente può autorizzare il subaffidamento della gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con l’obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento dell’affidamento complessivo entro il periodo di tre anni dall’affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite di cui sopra è regolato dall’atto di indirizzo previsto dall’articolo 8 della presente legge. Tale atto potrà prevedere proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino particolari e motivate condizioni di gestione del servizio. ».

Note all’art. 7

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, é il seguente:

«Art. 14 –ter - Sviluppo dell’integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari

1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell’integrazione territoriale nella loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le dimensioni programmatorie ottimali definite all’articolo 6 e comunque non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle indizioni delle procedure.».

Comma 2

2) Il testo dei commi 3 e 4 dell’art 14-ter della L.R. n.30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 14 –ter - Sviluppo dell’integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari

(omissis)

3. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, l’affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui all’articolo 13, comma 8, può essere previsto unicamente per lotti che aggreghino due o più affidamenti in atto al momento dell’indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso l’affidamento separato non può dar luogo alla segmentazione di gestioni in atto al momento dell’indizione delle procedure concorsuali.

4. L’atto di indirizzo, previsto dall’articolo 8 della presente legge, può prevedere, anche nel caso di affidamento separato, subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa frequentazione.».

Comma 3

3) Il testo del comma 5 dell’art 14-ter della L.R. n.30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 14 –ter - Sviluppo dell’integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari

(omissis)

5. Qualora l’ente affidante intenda avvalersi dell’istituto del subaffidamento o dell’affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui all’articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art.16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

1. All’imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l’erogazione di contributi a favore dei gestori.

2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.

3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.

4. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all’art. 12.

5-bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l’affidatario procede nei confronti dell’eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni di cui all’articolo 13, comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all’articolo 14, comma 2.

5-ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell’esercente. L’esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 50 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.

5-quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità, di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa, oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate più significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre deve indicare le modalità di tutela delle corsie riservate e delle fermate oltre che le modalità di rilevazione delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della puntualità dei mezzi. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità per entrambe le parti sulla base delle relative responsabilità.».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) Il testo del comma 1-bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 17 - Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti

(omissis)

1-bis. Entro centoventi giorni dall’affidamento del servizio gli Enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L’abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) lI testo dell’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 18 - Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale

1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un’agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per l’affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale;

b) monitoraggio sui contenuti e sull’attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;

c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini provinciali, al fine di rendere omogenei in àmbito regionale gli interventi locali

d) collaborare con l’Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;

e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;

f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.

2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l’organico, nonché la struttura organizzativa dell’Agenzia.

3. Le funzioni di direttore dell’Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

4. Per l’esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l’Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l’espletamento di particolari servizi.

5. Il dirigente competente dell’Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) Pertesto dell’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, vedi nota 1 all’art. 10.

Nota all’art. 12

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 22 - Rete ferroviaria

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l’esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.

2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 3, ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonché le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/C.E.E., e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.

4. La società di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di cui al comma 3.».

Note all’art. 13

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale

1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall’art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.».

Comma 2

2) Il testo del comma 2-bis dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale

(omissis)

2-bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.».

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale

(omissis)

3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonché alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale

1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall’art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.

2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall’art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

2-bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonché alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) Il testo della lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 30 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 30 - Azioni

1. Le finalità della presente legge e gli obiettivi dell’art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto:

(omissis)

c-ter) l’attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo).».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 31 della L.R.. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 31 – Tipologia degli interventi finanziari

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:

a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;

b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;

b-bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;

c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;

d) contributi per l’incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del P.R.I.T., nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;

e) spese dirette della Regione;

e-bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

e-ter) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell’uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service.

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

3-bis. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera b-bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di servizi svolti.».

Note all’art. 17

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all’art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale.».

Comma 2

2) Il testo del comma 1 bis dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

(omissis)

1-bis. La Regione, sulla base dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all’articolo 12.».

Comma 3

3) Il testo del comma 2 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

(omissis)

2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.».

Comma 4

4) Il testo del comma 5 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

(omissis)

5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale.».

Comma 5

5) Il testo del comma 6 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

(omissis)

6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l’efficacia e l’efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l’efficacia e l’efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell’àmbito delle rispettive competenze, gli Enti e le Agenzie locali.».

Comma 6

6) Il testo dei commi 7 e 8 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32 - Contributi per i servizi minimi

(omissis)

7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell’erogazione.

8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi.».

Note all’art. 18

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.

1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 31, comma 2, lettera e-bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).».

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.

(omissis)

2. La Giunta regionale approva un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.».

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.

(omissis)

3. Con l’atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l’erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.».

Note all’art. 19

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti

(omissis)

4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.».

Comma 2

2) Il testo del comma 6, lettera c), dell’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti

(omissis)

6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:

(omissis)

c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli articoli 11 e 12 oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.».

Note all’art. 20

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 39 - Sistema tariffario

(omissis)

3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.».

Comma 2

2) Il testo del comma 5 ter dell’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 39 - Sistema tariffario

(omissis)

5-ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35 per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, province e comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 40 - Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.

2. Se il regolamento è stabilito dall’impresa è trasmesso all’Agenzia locale o all’ente affidante e assume valore dopo due mesi dall’inoltro in assenza di rilievi.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:

a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l’importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 Euro superiori;

c) il pagamento dell’importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l’azione penale.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell’importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall’articolo 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 4 lettera b) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 21 del 1984.

7. I soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

8. L’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8 e seguenti della L.R. n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II della stessa legge e dalla L.R. n. 21 del 1984.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l’articolo 13 della L.R. n. 21 del 1984, l’agente che ha accertato l’inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

11. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 15 della L.R. n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio.

12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

13. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del D.P.R. n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 Euro a un massimo di 309,00 Euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall’utente, fino alla conclusione dell’eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità»

Note all’art. 22

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario

1. È fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.».

Comma 2

2) Il testo del comma 3 bis dell’articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario

(omissis)

3-bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all’articolo 6, comma 5 dellalegge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione dellalegge regionale 10 aprile 1989, n. 11).».

Comma 3

3) Il testo del comma 4 dell’articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

« Art.44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario

(omissis)

4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a Enti locali oppure a società di cui gli Enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

« Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario

1. [Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l’affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri consorzi].

2. [Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge]

3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.

4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l’ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell’esercizio da parte dell’affidatario presente fino al momento dell’aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all’articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.

4-ter. Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purché si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all’articolo 18, comma 3-ter, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione ovvero la società consortile che sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume, in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo rispetto al volume dei servizi già esercitati da quello dei soggetti interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all’interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati. Laddove quest’ultimo soggetto sia altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all’interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati, la proroga può essere riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia per la mobilità locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del principio di parità di trattamento, a favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto autofilotranviario all’interno del medesimo bacino o dei medesimi bacini di traffico.

5. [Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi, anche di carattere economico, diretti a favorire:

a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitale ovvero in cooperative anche tra dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione;

b) l’esternalizzazione di quote di servizio]

6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.

7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all’assenso dell’ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.

7-bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l’affidamento diretto per la gestione dei servizi nell’àmbito dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo 8 della presente legge.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 48 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 48 - Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’art. 18, all’art. 20 e al comma 2 dell’art. 31 si fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli o con l’opportuna modifica di capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità: in sede di approvazione del bilancio annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall’art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento in conto capitale. All’istituzione, alla modifica ed al finanziamento dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell’art. 31 si provvede con l’istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997 ai sensi degli articoli 4, comma 4 lett. a) e 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997.».

Note all’art. 25

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 49 - Beni trasferiti

(omissis)

2. I beni di cui al comma 1 non più necessari all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d’intesa con gli enti locali.».

Comma 2

2) Il testo del comma 3 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 49 - Beni trasferiti

(omissis)

3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell’atto di cessione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l’alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

« Art. 162 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete viaria di interesse regionale di cui all’art. 163.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all’art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all’articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell’ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all’individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 167, commi 5-bis e 5-ter;

d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

3. [La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:

a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;

b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;

c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all’applicazione delle tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni].

4. [Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d’intesa con le province nell’ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali].».

Nota all’art. 27

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 163 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 163 - Rete viaria di interesse regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede all’individuazione e alla modifica della rete viaria di interesse regionale.

2. Fino all’adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende la “grande rete” e la “rete di base principale”, così come definite dal Piano regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.».

Nota all’art. 28

Comma 1

1) Il testo del comma 2, lettera e), dell’articolo 164 della L.R. n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 164 - Funzioni delle province

(omissis)

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all’art. 162, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell’art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti, le funzioni relative a:

(omissis)

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all’art. 164-bis.».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 164-bis della L.R. n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

« Art. 164-bis - Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale.

1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all’articolo 167, comma 2, lettera a);

b) gli interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale;

c) l’individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

3-bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.».

Nota all’art. 30

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell’articolo 164-ter della L.R. n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 164-ter - Autostrade regionali

(omissis)

4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all’articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.».

Nota all’art. 31

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell’ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all’art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività dì monitoraggio sull’incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costruzione di un centro regionale di monitoraggio

f-bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all’articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le province.

5-bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5-bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».

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