n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale per trasferimento sede e variazione denominazione Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria ora denominata Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli, sito in Via Zamboni, 8 - Bologna, l'accreditamento nella nuova sede del piano terra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

  • Laboratorio analisi generale di base con settore specializzato in microbiologia e sieroimmunologia (esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia e microbiologia)

2. l’accreditamento concesso decorre dal 18/6/2012, data del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la nuova sede, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che, in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso con determinazione n. 9304 del 5/8/2008 è revocato a far data dal 18/6/2012;

4. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina