n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Verifica di assoggettabilità relativa al progetto di variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Spinello", in comune di Santa Sofia (FC). (D.lgs. 152/06, art. 12)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

a) di escludere il Progetto di Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata “Spinello”, in Comune di Santa Sofia (FC), ai sensi dell’art.12, comma 4, del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo Decreto, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti negativi significativi sull’ambiente, a condizione che sia rispettato quanto riportato ai punti successivi;

1) dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di variante e nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali;

2) in particolare, come previsto in normativa (art. 12 quater “Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici”):

  • risulta necessario che gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi in “Zona 5s” siano realizzati alle seguenti condizioni:
  • per ogni nuova costruzione edilizia dovrà essere realizzata una adeguata indagine geologica, con almeno tre verticali per ogni edificio, ed eventuale prospezione geofisica, che permetta di definire almeno la profondità del substrato formazionale;
  • la relazione geologica e geotecnica, a partire da tutte le indagini e monitoraggi realizzati nella zona, integrata con le indagini di cui al punto precedente, dovrà definire il modello geologico del substrato che comprenda il “volume significativo” e l’area di “influenza” del progetto, fornendo chiare indicazioni delle motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia strutturale della fondazione e dell’elevazione, oltre che dell’assetto di tutta l’area di progetto;
  • gli interventi ammessi nelle zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, dovranno essere vincolati dalle prescrizioni riportate negli alinea seguenti:
  • dovrà essere predisposto un adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
  • dovrà essere programmata una verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta delle reti (acquedotto, fognatura, gas, etc.) ed eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi, e dovranno essere posti all’interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
  • ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
  • le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,…” e successive modifiche ed integrazioni, del DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia sismica;
  • tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni;

3) ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08, dovrà essere previsto un monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare;

4) i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

b) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia del presente atto all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

c) di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare la presente determinazione nel sito WEB della Regione Emilia–Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina