n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Modifica della delibera di Giunta regionale n. 950 del 4 luglio 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premessi:

- l’art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” che al comma 2, punto 4), stabilisce che le regioni provvedono con legge regionale a «determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia municipale dei Comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso»;

- l’art. 19 comma 1 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che stabilisce che «la Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, punto 4), secondo periodo, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione,con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l’eventuale termine stabilito per l’adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o Servizio di Polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano»;

- l’art. 21 comma 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che stabilisce che «Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A,B,C e D della Legge regionale 22 gennaio 1988 n. 3 (Norme in materia di Polizia locale) come sostituiti dalla Legge regionale 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988 n. 3 “Norme in materia di polizia locale”), dalla Legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all’allegato C della L.R. 22 gennaio 1988 n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 4 luglio 2011 “Normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della polizia locale” con la quale la Regione razionalizzava la precedente normativa regionale in materia di uniformi, fregi e segni distintivi delle Polizie Municipali e Provinciali;

Preso atto che l’Agenzia Intercenter nei mesi di maggio e giugno 2011 promuoveva apposite convenzioni mettendo a disposizione degli enti locali opportunità di acquisto tali da consentire consistenti economie nell’approvvigionamento di divise, giacche a vento, parapioggia, buffetteria, accessori, ecc, per le Polizie Municipali;

Ravvisata la necessità di armonizzare l’esigenza di ammodernamento delle uniformi, dei fregi e dei segni distintivi delle polizie locali prevista dalla citata deliberazione 950/2011 con i benefici derivanti dall’acquisizione di beni su larga scala mediante le convenzioni attivate dall’Agenzia Intercenter;

Ravvisata, altresì, la convenienza di consentire agli Enti Locali di rifornirsi presso l’Agenzia Intercenter facendo ricorso alla convenzione oggi in essere;

Dato atto che nell’articolo 34 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 4 luglio 2011, è previsto che i comandi di Polizia Municipale dovranno adeguarsi a quanto previsto dall’allegato medesimo a far data dalla sua emanazione;

Ritenuto di modificare i tempi di adeguamento a quanto previsto dal sopra richiamato allegato A in modo da consentire agli enti locali di rifornirsi attraverso la convenzione attivata dall’Agenzia Intercenter e di utilizzare congruamente i capi e gli accessori precedentemente acquisiti;

Ritenuto, quindi, di sostituire il primo capoverso dell’articolo 34 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 950/2011 con il seguente testo: “Per quanto attiene le nuove forniture, i singoli comandi di Polizia Municipale della Regione Emilia-Romagna dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente allegato a partire dal 01/07/2012.”, nonché di sostituire, al secondo capoverso del medesimo articolo, il primo ed il secondo punto con i seguenti:

“- per quanto contemplato dal Titolo I, Uniforme, sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino allo scadere dei termini definiti da ciascuna Amministrazione per ogni singolo capo, comunque non oltre il 31/12/2015.

- per quanto contemplato dal Titolo II – Fregi e Distintivi i singoli comandi dovranno adeguarsi entro il 30/6/2014.”

Dato atto che le modifiche consistono in un mero affinamento tecnico-giuridico della normativa transitoria;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 27/7/2009, n. 2416 del 29/12/2008 e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

 A voti unanimi e palesi

 delibera:

1. di sostituire il primo capoverso dell’articolo 34 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 950/2011 con il seguente testo: “Per quanto attiene le nuove forniture, i singoli comandi di Polizia Municipale della Regione Emilia-Romagna dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente allegato a partire dal 01/07/2012.”;

 2. di sostituire, al secondo capoverso del medesimo articolo, il primo ed il secondo punto con i seguenti:

 “- per quanto contemplato dal Titolo I – Uniforme, sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino allo scadere dei termini definiti da ciascuna Amministrazione per ogni singolo capo, comunque non oltre il 31/12/2015.

 - per quanto contemplato dal Titolo II - Fregi e Distintivi i singoli comandi dovranno adeguarsi entro il 30/6/2014.”

 3. che sono fatti salvi i contratti di fornitura dei capi delle uniformi, dei fregi e dei segni distintivi, stipulati dalla data di approvazione della deliberazione n. 950 del 2011 fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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