n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Modifica dell'impianto della Ditta Ceramica Sant'Agostino Spa", sito in località Sant'Agostino, Comune Terre del Reno (FE)"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFE/2018/8271 del 09/07/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifica dell'impianto della ditta Ceramica Sant'Agostino S.P.A.” sito in loc. Sant'Agostino, comune Terre del Reno (FE) dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) la ditta dovrà presentare domanda di modifica di AIA all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, coerentemente con quanto valutato in questa fase di “screening”;

2) nell'ambito della successiva modifica di AIA, dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico aggiornata, firmata da tecnico abilitato, che dovrà prevedere anche l'adeguamento al monitoraggio acustico, così come disposto dalla lettera c), capitolo D.2.7 “Emissioni sonore” dell'AIA vigente (DET-AMB2016-1867 del 15/06/2016 di Arpae SAC Ferrara, seconda modifica non sostanziale dell’AIA atto n. 7710 del 17/12/2014);

3) la successiva modifica di AIA ed il piano di monitoraggio dovranno contenere riferimenti specifici:

  • ai limiti di emissione per la silice cristallina previsti dalla parte II dell'Allegato 1 alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 (tabella B), così come indicato nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 1159/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
  • al calcolo dettagliato della variazione del flusso di massa degli inquinanti emessi in atmosfera, rispetto a quanto già autorizzato;
  • ai limiti di emissione per i punti E41 ed E35, così come modificati con l'introduzione del nuovo cogeneratore, che dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 273 bis del D.Lgs 152/2006 e relativa parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del medesimo Decreto Legislativo;
  • le modifiche agli autocontrolli delle emissioni nuove ed esistenti ma modificate;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Ferrara;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 520,00 (cinquecentoventi/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al SUAP del Comune Terre del Reno, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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