n.237 del 11.08.2017 (Parte Seconda)

Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- La legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio 2017) che all’articolo 1, comma 392, indica il fabbisogno sanitario standard per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 in 113.000 milioni di euro, per l’anno 2018 in 114.000 milioni di euro e per l’anno 2019 in 115.000 milioni di euro;

- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”;

- L’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (repertorio CSR/10 del 19 gennaio 2017)

- DPCM del 27 febbraio 2017 (pubblicato in GU il 30.03.17) con il quale sono stati definiti gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa agli anni 2016-2017-2018

Visti altresì:

- l’articolo 1, comma 796, lettera g) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive disposizioni di proroga, e l’articolo 11, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono il versamento a favore delle Regioni del pay-back a carico delle aziende farmaceutiche;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che, tra l’altro, all’articolo 15 definisce l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e definisce le modalità per l’assegnazione da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni delle somme dovute a titolo di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

- il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4 giugno 2015;

- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la legge 7 agosto 2016, n.160 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e in particolare gli articoli 20 “tempestività nei pagamenti” e 21 “misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell’azione dell’Agenzia italiana del farmaco”;

- il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

- la legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", il cui Capo IV disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e, in particolare, l’articolo 25 che prevede che i Bilanci preventivi economici annuali degli Enti del Servizio Sanitario siano predisposti in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e siano corredati, tra l’altro, dal Piano triennale degli investimenti;

Preso atto che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 23 febbraio 2017 ha definito l’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2017, che ha trasmesso ai Ministri competenti (Salute ed Economia e finanze)

- all’Accordo non ha ancora fatto seguito alcuna proposta da parte del Ministero della salute di suddivisione tra le regioni del fabbisogno sanitario standard per il 2017;

Valutata comunque l’inderogabilità di completare la programmazione sanitaria regionale per l’anno 2017, pur in assenza di un quadro nazionale definito, fornendo alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per formalizzare gli strumenti aziendali di programmazione e per attuare le politiche regionali, assicurando un efficace governo delle risorse disponibili;

Ritenuto pertanto di prendere a riferimento, per la definizione del quadro complessivo delle risorse su cui impostare la programmazione regionale 2017, il sopra citato Accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 23 febbraio 2017, che ha definito per la Regione Emilia-Romagna una disponibilità complessiva di 7.921,337 milioni di euro (8.093,292 al netto di 171,955 milioni stimati di entrate proprie) così articolata:

- 7.898,944 milioni di euro quale fabbisogno standard, a finanziamento dei livelli essenziali di assistenza

- 1 milione di quota premiale

- 21,393 milioni quale quota parte delle risorse destinate a copertura nuovi piani vaccinali, piano stabilizzazioni e assunzioni, quota premiale aggiuntiva.

cui si aggiungono:

- 76,663 milioni di euro quale stima per il finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari di livello nazionale (stesso importo del 2016)

- 36 milioni di euro quale stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci innovativi

- 36 milioni di euro quale stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci oncologici

- 20 milioni per pay-back farmaceutico

cui occorre sottrarre, quale riduzione di finanziamento da operarsi sul riparto delle risorse 2017 legato all’Accordo dei presidenti del 29 settembre 2016 in tema di mobilità 3,212 milioni di euro.

Valutato pertanto di quantificare le risorse complessivamente a disposizione del SSR per il 2017 in misura pari ad € 8.086.788.000;

Accertato che questa Giunta ha designato i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, provvedendo contestualmente ad assegnare gli obiettivi di mandato che:

- sono stati formulati sulla base del Programma di mandato di questa Giunta Regionale per la decima legislatura, che contiene le fondamentali linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale;

- sono distinti, coerentemente con la normativa statale vigente, in obiettivi di salute ed assistenziali ed in obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi;

- costituiscono indicazioni di carattere strategico che verranno riprese ed ampliate dalla programmazione annuale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ne fissa i contenuti di dettaglio;

-le misure e le modalità di attuazione sono verificati da questa Giunta regionale, nella consapevolezza che il mancato conseguimento di alcuni obiettivi prioritari comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che comportano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale figura la sostenibilità ed il governo dei servizi e l’impegno al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, al rispetto del vincolo di bilancio assegnato ed al concorso al pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale;

Valutata pertanto l'esigenza di impegnare le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali:

- nella predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale dell'anno 2017 coerenti con i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2017” e “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2017”, rispettivamente Allegato A e Allegato B parti integranti della presente deliberazione, che rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2017, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;

- nel complessivo governo dell’Azienda sanitaria e nel raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di mandato;

Accertato che il pareggio del bilancio 2017 costituisce la condizione per garantire l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza, il consolidamento dell'area dell’integrazione socio-sanitaria, un governo flessibile del personale, l’impiego di risorse correnti in conto esercizio a finanziamento degli investimenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 705/2015, con la quale, al fine di rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà dei processi di valutazione dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sono state ampliate le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV-SSR), già definite con DGR 334/2014, includendo anche “la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, ivi compresa quella relativa ai Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale” e specificando che l'istruttoria del processo di valutazione rimane in carico alla competente Direzione Generale;

Visto l’articolo 1, commi 567-568 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede, tra l’altro:

- che l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso;

- che la verifica del conseguimento, da parte dei Direttori Generali, degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Richiamato l’articolo 1, commi da 385 a 412 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio 2017) che ha inserito vincoli/destinazioni specifiche a valere sul fabbisogno sanitario standard e introdotto alcune revisioni della normativa in essere, con diretta incidenza sul finanziamento; nello specifico:

- Revisione tetti farmaceutica: a decorrere dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera denominato tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, è rideterminato nella misura del 6,89% (attualmente pari al 3,5%). Il tetto della spesa farmaceutica territoriale denominato tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nella misura del 7,96% (attualmente pari all’11,35%). Il tetto della spesa farmaceutica complessivo resta invariato, ovvero pari al 14,85%.

- Fondo farmaci innovativi: vengono previsti 500 mln annui a decorrere dal 2017.

- Fondo farmaci oncologici innovativi: vengono previsti 500 mln a decorrere dal 2017. Con determina del direttore generale di AIFA, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri che definiscono l’innovatività dei farmaci.

- Le somme dei Fondi per l’acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La spesa dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici concorre al tetto per l’ammontare eccedente la somma dei due fondi.

- Nuovo Piano Nazionale Vaccini: a decorrere dal 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all’Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le risorse sono pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019,

- Fondo assunzioni e stabilizzazioni: a decorrere dal 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn da espletare ai sensi delle disposizioni del primo e secondo periodo dell’art. 1, comma 543, della stabilità 2016. Le risorse sono pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018.

- Quota premiale, pari allo 0,1% del finanziamento complessivo, destinata a finanziare programmi di riqualificazione.

- Rinnovi contratti personale dipendente e convenzionato del SSN: Le risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN verranno da una quota vincolata a carico del Fondo sanitario nazionale.

- Partecipazione delle Regioni a Statuto Speciale agli obiettivi di finanza pubblica: la legge di bilancio stabilisce che, se entro il 31 gennaio 2017 le RSS non sottoscrivono specifico accordo con lo Stato, scatta il recupero delle somme stabilite a valere sul FSN. Gli accordi non sono stati sottoscritti; pertanto si riduce il fondo sanitario di 422 milioni di euro.

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” del 27 luglio 2015;

- n. 2040 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal D.M. salute 70/2015” del 10 dicembre 2015;

- n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” del 29 febbraio 2016;

- n. 2128 “Case della salute: indicazioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo delle comunita' di professionisti e della medicina di iniziativa” del 5 dicembre 2016;

- n. 272 “Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna” del 13 marzo 2017;

- n. 365 “I° provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del dpcm 12 gennaio 2017 recante "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” del 27 marzo 2017;

- n. 27 “Approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017” del 5 aprile 2017;

Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm., nonché il Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie;

Considerato che per le Aziende ammesse alla fase sperimentale (dal 2017 tutte le aziende) è necessario disporre di un accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile di cui all’art. 48 della citata L.R. n. 28/2013, per far fronte ai sinistri oltre la soglia di 250.000;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, che la programmazione sanitaria regionale dell'anno 2017 possa essere impostata sulla base di un volume complessivo di risorse pari a 8.086,788 milioni di euro e che si proceda, in questa sede, al riparto delle risorse disponibili tra le diverse linee di finanziamento;

Considerato che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del Servizio sanitario regionale per il 2017 è necessario tenere anche conto di:

- 333 milioni quale acconto per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilità interregionale, nonché della regolazione della mobilità internazionale;

- 400 milioni circa di entrate dirette delle Aziende sanitarie, a fronte di prestazioni rese, comprensive del gettito assicurato dalle misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all’Accordo fra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze siglato in data 28 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 1, lettera p-bis della Legge n. 296/2006;

risorse che, pur concorrendo alla copertura della complessiva spesa sanitaria regionale, dovranno essere contabilizzate nei bilanci aziendali in relazione alle prestazioni e servizi effettivamente resi in corso d'anno;

Vista la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi;

Dato atto dell’avvio, da parte della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, di un percorso di semplificazione dei criteri di finanziamento a favore delle Aziende USL che tiene conto, da un lato dell’esigenza di una maggiore aderenza dei criteri regionali ai criteri adottati a livello nazionale per il riparto del fabbisogno tra le regioni e dall’altro della effettiva consistenza della popolazione residente nei diversi ambiti aziendali, oltre che delle sue caratteristiche;

Ritenuto che il percorso di semplificazione dei criteri di finanziamento debba completarsi con una revisione e qualificazione del finanziamento alle aziende ospedaliere e IRCCS, che tenga conto della necessità di qualificare e quantificare le principali funzioni svolte, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale, ai sensi dell’articolo 8-sexies del dlgs 502/1992 e s.m. e i., all’interno del limite massimo stabilito dal DM 18 ottobre 2012; per il 2017 è stato specificato un primo finanziamento a funzione, per il Pronto Soccorso;

Atteso che qualora le risorse considerate ai fini della programmazione e del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017 si discostassero dalle risorse effettivamente disponibili, questa Giunta provvederà, con successivo atto deliberativo, a rivedere la programmazione ed a rideterminare il finanziamento delle Aziende sanitarie regionali;

Dato atto che, alla luce del livello effettivo delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2017, questa Giunta si riserva di definire eventuali ulteriori politiche di sistema e/o ulteriori manovre di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria regionale, necessarie per garantire l’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale;

Visto il parere espresso dalla Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 6 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della richiamata Legge Regionale n. 29/2004;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni”, che all’art. 16, comma 1, prevede che l’A.R.P.A.E dell’Emilia-Romagna sia ridenominata “Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 628 del 29/5/2015 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29/2/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n.486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n.468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1, di determinare il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, per le considerazioni in premessa esposte e qui richiamate, in 8.086,788 milioni di euro;

2, di destinare le risorse complessivamente disponibili, come di seguito riportato:

- 7.451,287 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene: a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento; nella cifra di cui sopra sono ricompresi 320 milioni di euro che costituiscono la quota a finanziamento del FRNA a carico del FSR; sono inoltre compresi euro 51.432.350,00 a finanziamento dell’ARPAE (Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna);

- 67,392 milioni di euro finanziano l’integrazione alla quota capitaria delle Aziende Usl e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 63,950 milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario Regionale - Università;

- 145,475 milioni di euro finanziano la qualificazione dell’assistenza ospedaliera delle Aziende Ospedaliere e IRCCS, e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 31,654 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell’innovazione;

- 91,250 milioni di euro sono destinati ad una pluralità di interventi, tra i quali il sostegno dell’attività di ricerca degli IRCCS regionali, il finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici, il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2017 relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009;

- 235,779 milioni di euro comprendono:

  • 50,000 milioni di euro costituiscono il Fondo risarcimento danni da responsabilità civile per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie” e per riconoscere alle Aziende non partecipanti per tutto il 2017 al Programma sopra citato la copertura dei costi 2017 della polizza di assicurazione(IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli;
  • 36,000 milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per l’acquisizione dei medicinali innovativi HCV; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio;
  • 45,740 milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per l’acquisizione dei farmaci oncologici innovativi; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai consumi attesi per l’esercizio;
  • 6 milioni di euro sono accantonati a fronte dei programmi regionali di acquisizione di tecnologie;
  • 25 milioni di euro sono accantonati per far fronte ai differenziali di mobilità inter-regionale per il triennio 2014-2016;
  • 10 milioni di euro sono riservati a finanziare programmi di interventi cui negli anni passati erano riservate quote di fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, ora confluite nel riparto del fabbisogno sanitario standard;
  • 63,039 milioni di euro restano accantonati a garanzia del finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente e convenzionato e a garanzia del complessivo equilibrio regionale

come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento;

3. di definire in questa sede un primo provvedimento di riparto delle risorse a favore delle Aziende ed Enti del SSR, con le modalità e secondo gli importi definiti nel documento Allegato A “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2017” parte integrante della presente deliberazione, Tabelle A1- A2 – A3 – A4;

4. di disporre che i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2017” e “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2017”, rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti della presente deliberazione, rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2017, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale; a tali obiettivi è correlata la corresponsione dei compensi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 5, al DPCM 15 luglio 1995, n. 502, previsti dai contratti stipulati con i singoli Direttori Generali delle Aziende sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli;

5. di vincolare in questa sede una quota pari al 30% dei compensi aggiuntivi al governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali, una quota pari al 20% al governo delle liste di attesa dei ricoveri chirurgici programmati di cui alla DGR 272/2017 ed una quota pari al 50% ai restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare gli elementi di dettaglio e le specifiche per singole Aziende, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la valutazione dei Direttori Generali, alla luce delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 705/2015 di ampliamento delle funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione per il SSR;

6. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce obiettivo prioritario ai fini dell’accesso al sistema premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

7. di stabilire che le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongano il Bilancio preventivo economico dell’anno 2017, integrato dal Piano degli investimenti 2017-2019, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nei documenti richiamati al precedente punto 5;

8. di definire che la verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo le verifiche straordinarie che saranno definite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; ove necessario, le Aziende sanitarie dovranno predisporre azioni di rientro, da realizzarsi, entro la chiusura dell’esercizio;

9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi alle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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