n.87 del 26.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto di modifiche all'attività di gestione di rifiuti pericolosi (R13/D15) presentato da Lugo Terminal spa

L’Autorità competente Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto di modifiche all'attività di gestione di rifiuti pericolosi (R13/D15) presentato da Lugo Terminal spa.

Il progetto è localizzato in Via Dogana n. 5 in Comune di Lugo.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del comune di Lugo e della provincia di Ravenna.

Ai sensi della Legge regionale 18/5/1999, n. 9, l’Autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 52 del 5/3/2014 ha assunto la seguente decisione:

1) [...] Non assoggettare il progetto preliminare di Lugo Terminal spa per modifiche alle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi (R13/D15) in Comune di Lugo, V. della Dogana, 5 ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006, con le seguenti valutazioni e prescrizioni:

a. Il progetto in generale dal punto di vista ambientale non comporta impatti aggiuntivi e tali da giustificare la necessità di ulteriore valutazione d'impatto ambientale, tuttavia occorre evidenziare come parte della tettoia K10 oggetto dell'intervento proposto, risulti posizionata in fascia di rispetto di un elettrodotto (linea AT Cotignola-Lugo FS 781 a Vn=132 kV) per la quale TERNA ha formulato prescrizioni incluse nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lugo n. 560/2010 tra cui si segnala: "Il fabbricato in ogni caso non dovrà essere destinato a deposito di materiale infiammabile o esplosivo né dovrà arrecare disturbo, in alcun modo all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge”. In ragione di ciò in sede di modifica all'autorizzazione alla gestione rifiuti dovrà essere attentamente verificata l'effettiva congruità in tutto o in parte dell'intervento rispetto alla prescrizione citata, in quanto i rifiuti proposti per lo stoccaggio in tale area (codice 170204*) potrebbero configurarsi come inidonei allo stoccaggio nella fascia di rispetto dell'elettrodotto e/o nell'intera area della tettoia, anche in ragione di alcune carenze documentali da parte del proponente evidenziate al successivo punto b). Tale verifica dovrà essere svolta in contraddittorio con TERNA, soggetto responsabile delle prescrizioni incluse nel permesso di costruire vigente;

b. fermo restando il carattere imprescindibile del rispetto delle procedure amministrative di controllo documentale in fase di accettazione ed uscita dei rifiuti, poiché nella documentazione fornita relativa all’omologa non è stata allegata la caratterizzazione analitica del rifiuto e conseguentemente, non è stato possibile verificare la classe di pericolo associata al rifiuto stesso né effettuare eventuali considerazioni sulle frasi di rischio R associate alla classe di pericolosità individuata, si rammenta che deve essere sempre reso disponibile agli organi di controllo il certificato analitico previsto dall’omologa che ne attesti la caratterizzazione analitica e la classe di pericolo;

c. poiché trattasi di rifiuti pericolosi si prescrive di separare le aree di stoccaggio delle materie prime da quelle dei rifiuti, identificandole con apposita cartellonistica;

d. si prescrive di distinguere, sempre con cartellonistica adeguata, le aree di deposito temporaneo da quelle di messa in riserva del rifiuto codice CER 170204*;

e. si prescrive di effettuare il monitoraggio dello stato della pavimentazione del piazzale ecologico affinché si mantenga impermeabile e privo di fessurazioni, da eseguirsi secondo la frequenza indicata nella documentazione di screening; tale monitoraggio dovrà essere annotato su apposito registro riportante la data, eventuale tipo di intervento eseguito sul piazzale e sigla dell’operatore che ha eseguito il controllo/manutenzione. Si ricorda, anche in particolare ragione di quanto riportato nel quadro valutativo ed in sintesi nel presente quadro prescrittivo, che l’esito positivo della presente procedura di screening non autorizza in alcun modo l'attività o parte di essa nè comprende e sostituisce intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri e nulla osta comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238, importo già interamente versato all'atto della presentazione della domanda.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina