n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifiche dello Statuto comunale di Anzola dell’Emilia in attuazione della Legge 23/11/2012, n. 215. Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30/4/2013

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/4/2013 è stato modificato lo Statuto comunale in attuazione della Legge 23/11/2012, n. 215, agli artt. 2, comma 8 - lettera a), 22, comma 2, 30, comma 1, e 59, comma 7, come segue:

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Anzola dell’Emilia, insieme a tutte le formazioni sociali del territorio, concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, finalizzati ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione in ogni fase della propria esistenza.

2. Il Comune garantisce il diritto all’autodeterminazione e alla libera scelta, nei limiti del rispetto dei diritti, delle libertà altrui e delle leggi vigenti; in questo senso si impegna a contribuire con servizi, risorse ed organizzazione delle attività e del territorio, rimuovendo ogni ostacolo economico, sociale e culturale che si frappone al suo esercizio, in sintonia con i principi fondamentali della Costituzione Italiana e la Carta Europea dei diritti.

3. Il Comune identifica la famiglia, come sancito dalla Costituzione, quale nucleo portante ed elementare della società, e destina prioritariamente tutti gli interventi ed i servizi alla stessa per sostenerne la formazione e l’assolvimento dei propri compiti; con lo stesso obiettivo di tutela, il Comune è impegnato a riconoscere ogni forma di convivenza finalizzata alla stabilità e contraddistinta da legami affettivi e di reciproca solidarietà.

4. Il Comune considera il proprio territorio indisponibile all’installazione di armi nucleari, batteriologiche, chimiche.

5. Il Comune di Anzola dell’Emilia, già dichiarato denuclearizzato, secondo il principio di cautela ritiene il proprio territorio non disponibile per manipolazioni genetiche sugli animali e sui vegetali; inoltre, come Comune Europeo di pace, si attiva per:

a) promuovere il ripudio della guerra, la cooperazione tra i popoli e la risoluzione pacifica delle controversie secondo le regole del diritto;

b) promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili da fonti naturali;

c) sostenere l’incremento e la diffusione di produzioni locali pregiate e tradizionali, dei prodotti biologici e di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali.

6. Il Comune riconosce e valorizza il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare nelle sue componenti storiche, naturalistiche e culturali; assume la compatibilità ambientale come dato strutturale di ogni programma di sviluppo o azione di trasformazione del territorio.

7. Il Comune di Anzola dell’Emilia riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini. Promuove presso i propri cittadini l’utilizzo dell’acqua di rete pubblica e l’uso responsabile di tale bene, anche attraverso un’informazione periodica sulla sua qualità e affidabilità.

Inoltre il Comune di Anzola dell’Emilia ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:

a) l’ispirazione ai valori di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia e solidarietà indicati nella Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, con l’impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;

b) l’ispirazione ai valori ed ai principi di pace e convivenza, di equità e giustizia sociale, di libertà e tutela contro l’esclusione;

c) l’osservazione dei principi fissati dalle carte dei diritti internazionali: la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e la Dichiarazione universale dei diritti del Bambino e dagli altri accordi internazionali vigenti in materia di diritti individuali e di tutela delle risorse indisponibili; considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell’intera comunità locale, il Comune recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo e si impegna all’applicazione e al rispetto della stessa; s’impegna altresì ad individuare e sanzionare ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta Convenzione; il sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino e indice, ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

8. Altresì manifesta la volontà di affermare e promuovere con le proprie azioni:

a) le pari opportunità ed il superamento di ogni forma di discriminazione o di impedimento alla piena affermazione personale; il Comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna; il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità, favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i ritmi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione; il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali delle Aziende, degli Enti e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dallo stesso. Agli organi collegiali delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da Leggi o Regolamenti.

b) le forme di collaborazione sovraterritoriale ed interistituzionale;

c) il principio di sussidiarietà, rivendicando per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

d) il valore sociale delle comunità religiose, dei partiti, delle associazioni sindacali e delle altre libere forme associative, promuovendo sul proprio territorio il rispetto tra le persone, le culture, le etnie, le idee e le religioni, considerando le diversità e le differenze una risorsa per la città; nello stesso tempo promuove, in un’ottica di reciprocità, la cultura del confronto, della collaborazione e dell’interazione, nella convinzione che ciò rappresenti un patrimonio per il futuro della comunità;

e) il rispetto dei Diritti del Contribuente, con l’assunzione, nell’ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, dell’equità fiscale, tenendo conto della capacità contributiva, come uno dei principi basilari su cui fondare il prelievo tributario e la convivenza civile della società cittadina.

Art. 22 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di componenti entro la misura massima consentita dalla Legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, dopo la convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; la revoca decorre dalla data di tale comunicazione, con la quale si provvede contestualmente alla nomina del sostituto.

5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado.

6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco o l’assessore più anziano di età.

7. Il Sindaco neoeletto provvede alla convocazione del Consiglio, dopo la proclamazione dei risultati al più presto e comunque entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. La seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 30 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Una volta definita la dotazione organica dell’ente, compete alla Giunta comunale disciplinare con apposito Regolamento:

  • l’organizzazione degli uffici e dei servizi e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
  • le norme riguardanti l’accesso all’impiego;
  • le garanzie del personale in ordine all’esercizio delle libertà, dei diritti fondamentali e delle pari opportunità ;
  • il coordinamento tra gli organi elettivi e gli uffici dell’ente;
  • ogni altro aspetto che possa riguardare l’organizzazione dell’ente.

2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in base alla normativa vigente, possono essere stipulati, in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi integrativi, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 59 - Principi in materia di erogazione dei servizi

1. L’erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare il Comune adotterà le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

3. I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

4. L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

5. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

6. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia.

7. Nella composizione degli organismi collegiali degli Enti previsti successivamente, in applicazione dell’articolo 2 del presente Statuto, saranno garantite le pari opportunità tra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi.

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