n.342 del 26.10.2018 (Parte Seconda)

Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle Norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”;

- con propria deliberazione n. 1238 del 1 agosto 2016 sono state modificate le frequenze e le modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione;

- con la propria deliberazione n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione;

Dato atto che:

- con la citata propria deliberazione n. 1238/2016 si è approntato un sistema di acquisizione dei dati che anticipa le risultanze del monitoraggio annuale tramite la previsione dell’obbligo della compilazione a cadenza semestrale dei principali dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e dei flussi in entrata ed in uscita dagli impianti regolati dalla pianificazione regionale;

- il metodo di gestione dei dati succitato ha consentito di misurare il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2018 che i Gestori del servizio sono tenuti a comunicare attraverso l’applicativo ORSO entro il 31 agosto 2018;

Rilevato che mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2018 e l’andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2018;

Rilevato che:

- il dato della produzione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, fa registrare in continuità con l’annualità 2017 un ulteriore decremento del 2,6%, pari a 76.639 tonnellate ed un altrettanto significativo decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui del 6,1%, pari circa 63.452 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2017, su base regionale;

- la percentuale di raccolta differenziata farà registrare un ulteriore significativo incremento rispetto al dato 2017;

- complessivamente si registra, nell’intero bacino regionale, uno scostamento del quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 132.000 tonnellate rispetto al pianificato;

Considerato che:

- il decremento dei dati di produzione dei rifiuti urbani rappresenta un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale;

- il decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2018, anche se rappresenta uno scostamento rispetto a quanto pianificato, evidenzia un costante e netto miglioramento rispetto al dato 2017;

- Ritenuto pertanto di dover integrare lo scenario di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 contenuto al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano modificando i flussi ed i quantitativi di rifiuti ivi riportati;

Rilevato altresì che:

- con la citata propria deliberazione n. 987/2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei RS in discarica per l’intero arco temporale di riferimento del Piano (2020);

- la determinazione del fabbisogno di smaltimento consente di quantificare l’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di Piano e, quindi, l’esistenza di un fabbisogno di trattamento ulteriore;

- la determinazione del sopracitato fabbisogno di trattamento ulteriore può essere ottenuta partendo dal fabbisogno complessivo di smaltimento e tiene conto anche, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, della capacità residua dei termovalorizzatori in ragione della loro saturazione a seguito dell’ingresso dei rifiuti urbani;

Dato atto che la citata metodologia evidenzia per il 2018 un ulteriore fabbisogno di trattamento per i soli rifiuti speciali pari a circa 395.124 tonnellate;

Rilevato inoltre che nel complesso l’attuale sistema impiantistico regionale in esercizio può solo parzialmente far fronte alle esigenze di trattamento dei rifiuti speciali già evidenziate;

Ritenuto di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti; della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all’interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall’impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;

Rilevato in particolare che l’impianto di termovalorizzazione di Parma a seguito di un Accordo, rinnovato nel corso del presente anno, tra il Gestore, la Regione ed il Comune di Parma, risulta autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti, inferiore al suo carico termico nominale, suscettibile di revisione in funzione degli esiti del presente monitoraggio annuale di Piano;

Ritenuto, quindi:

- di poter parzialmente far fronte alle evidenziate esigenze di fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali assegnandone una quota al termovalorizzatore di Parma in coerenza con quanto effettuato nell’anno 2017 secondo quanto previsto dal succitato accordo di autolimitazione;

- necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti di cui al capitolo 9 del PRGR con riferimento all’annualità 2018;

Valutato che in base ai dati di produzione dei rifiuti urbani e speciali sopra rilevati e nel rispetto dei criteri in ordine alla modifica dei flussi occorre modificare temporaneamente per l’annualità 2018 il quantitativo di rifiuti in ingresso previsto dall’autorizzazione dell’installazione Polo Ambientale Integrato in Comune di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (Prot. n. 1106/2016);

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2018 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate indicando in dettaglio all’Allegato 2) e all’Allegato 3) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i flussi per l’anno 2018;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;

Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 che prevede che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati è data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 19 ottobre 2018 è stata trasmessa la suddetta informativa;

Visti:

  • Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • La propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”; 

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di disporre che i flussi per l’annualità 2018 sono riportati all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce la figura 9-20 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano e all’Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce la colonna relativa all’annualità 2018 della figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest’ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);
  3. di precisare che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;
  4. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
  5. di disporre che le disposizioni di cui al punto 2) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
  6. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
  7. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  8. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  9. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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