n. 121 del 03.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale nei confronti della struttura "Ospedale privato Villa Baruzziana - Bologna (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2000 del 14 dicembre 2009 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture psichiatriche in possesso di autorizzazione al funzionamento di profilo ospedaliero”;

Richiamata la propria determinazione n. 1648 del 9/3/2009 “Accreditamento provvisorio nei confronti della struttura Ospedale Privato Villa Baruzziana SpA”;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 21 ottobre 2008 prot. n. PG/2008/026562, e le integrazioni alla stessa pervenute nelle date del: 29/6/2010 prot. n. PG/2010/016758, 29/11/2010 prot. n. PG/2010/305002, e 7/12/2010 prot. n. PG/2010/304993, conservate agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con le quali il legale rappresentante della Struttura Ospedale privato accreditato Villa Baruzziana SPA, con sede legale in Via dell’Osservanza, 19, Bologna chiede l’accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

  • area di degenza:
    • psichiatria generale - posti letto 22;
    • servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 16;
    • riabilitazione in psichiatria - posti letto 3
  • area di assistenza psichiatrica residenziale:
    • Residenze trattamento intensivo - posti letto 46;

ed, in coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/2007 (punto A7), per le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010 “Percorso di accreditamento delle strutture private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze patologiche, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010” in cui vengono definite procedure e priorità per l’accreditamento delle strutture private;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. PG272253 del 14 novembre 2007 e successiva presa d’atto n. PG307980 del 23 dicembre 2010;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 13 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/0003418 del 16 marzo 2011, e della nota prot. n. NP/2011/2175 del 18 febbraio 2011, conservate agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

Richiamato l’art. 22 della l.r. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato il DPR 252/98; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri dott.ssa Mila Ferri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

- di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura Ospedale privato accreditato Villa Baruzziana SpA, con sede legale in Via dell’Osservanza 19, Bologna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella delibera di G.R. 1891/10, così articolato:

  • area di degenza:
    • psichiatria generale - posti letto 22;
    • servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 16;
    • riabilitazione in psichiatria - posti letto 3;
  • area di assistenza psichiatrica residenziale:
    • Residenze trattamento intensivo - posti letto 46;

ed, in coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), per le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- di dare atto che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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