n.105 del 07.05.2015 (Parte Seconda)

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

  • che con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" successivamente integrato dall’art. 33 comma 6, D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011;
  • che la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto una operazione di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali;
  • che in particolare l’art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera dell’organo di governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
  • che ai sensi del comma 2 dell’art. 58 sopracitato l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, tuttavia ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10/2000 e successive modificazioni e degli indirizzi approvati con propria delibera n. 1551/2004 e successive precisazioni di seguito riportate, la effettiva sclassificazione verrà effettuata con l’atto di determinazione del dirigente che approverà la vendita;
  • che ai sensi del comma 3 dell’art. 58 sopracitato gli elenchi di cui sopra dovranno essere pubblicati mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, e hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
  • che ai sensi del comma 4 dell’art. 58 medesimo gli uffici competenti provvedono se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

Dato atto:

  • che l’identificazione dei beni immobili inclusi nell’allegato A) è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal competente settore tecnico-estimativo del Servizio Patrimonio, nonché sulla base dei dati presenti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui agli artt.3 e 5 della L.R. 10/2000 e successive modificazioni;
  • che nella predisposizione del documento meglio descritto al punto precedente, il Servizio Patrimonio ha tenuto conto delle osservazioni, già avanzate nella redazione dei precedenti Piani, del Servizio Territorio Rurale ed Attività Faunistico Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, nonché di quanto stabilito con propria delibera n. 252 del 8 febbraio 2010 e n. 1368 del 30 settembre 2013;
  • che all’attuazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna si procederà gradualmente nel rispetto degli indirizzi adottati, in attuazione della L.R. 10/2000 e successive modificazioni, dalla Giunta Regionale con delibera n. 1551 del 30/07/2004 e successivamente precisati con delibere della Giunta Regionale n. 1236 del 25/07/2005, n. 172 del 20 febbraio 2006, n. 630 del 2 maggio 2006 e 1993 del 29 dicembre 2006, nonché del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ed in particolare per i beni culturali e ambientali si terrà conto anche del parere di IBACN - Istituto Regionale per i beni artistici, culturali e naturali, pertanto come da prassi instaurata nel corso degli anni precedenti, dell’approvazione del presente piano verrà data comunicazione all’Istituto Regionale sopracitato;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna, che ai sensi di quanto disposto dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.; deve essere allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, e pertanto con tale procedimento si ritiene soddisfatto il percorso disposto all'art. 1 comma 5 bis della L.R. 10/2000 e s.m., con particolare riferimento alla presentazione del Piano presso la competente Commissione consiliare I Bilancio Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto altresì il presente atto urgente e indifferibile al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge 214/2011;

Viste:

  • la Legge 133/2008 e s.m.;
  • la Legge Regionale 10/2000 e ss.mm.;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1057 del 24/6/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 113 del 31/1/2011 e n. 1222 del 4/8/2011;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta Saliera.

delibera

  1. di approvare il documento avente ad oggetto "Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna", allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della L.R. n. 10/2000 e ss.mm., all'attuazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione, oggetto della presente deliberazione, provvederà il Responsabile del Servizio Patrimonio al quale compete adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti i procedimenti di alienazione di beni immobili ricompresi nel Piano medesimo ed, in particolare stipulare in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna gli atti di trasferimento della proprietà degli stessi, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10/2000 e s. m. e degli indirizzi adottati in attuazione della L.R. 10/2000 e ss.mm., con propria delibera n. 1551 del 30/7/2004 e successivamente precisati con proprie delibere n. 1236 del 25/7/2006, n. 172 del 20/2/2006, n. 630 del 2/5/2006 e n. 1993 del 29/12/2006;
  3. di dare atto che al Responsabile del Servizio Patrimonio è conferito mandato di inserire nei rogiti, fatta salva la sostanza dei relativi negozi, le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i loro aspetti i negozi stessi, con facoltà quindi di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili, nonché nella individuazione e denominazione delle controparti, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito;
  4. di dare atto che in conformità di quanto disposto negli "Indirizzi per la gestione del patrimonio regionale" approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1551/04 e successive precisazioni di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1236/05, n. 172/06, n. 630/06 e n. 1993/06, al fine di evitare che residuino nella proprietà regionale beni del tutto marginali e di alcuna apprezzabile autonoma valorizzazione economica (quali relitti di terreno, manufatti, accessori, ecc.) il Responsabile del Servizio Patrimonio è autorizzato, ad inglobare nelle unità immobiliari principali eventuali altre unità immobiliari contigue e non ricomprese nell’ambito del Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) che precede, ma che in base alle risultanze dell'istruttoria tecnica, all'uopo predisposta, si rilevi opportuno dismettere in coerenza con il criterio della economicità della gestione;
  5. di dare atto che gli immobili inseriti nel Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) che precede, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della L.133/2008 e s.m., sono automaticamente classificati al patrimonio disponibile della Regione Emilia-Romagna e alla materiale sclassificazione si darà corso in ottemperanza ed in esecuzione del percorso disposto dall'art. 2 della L.R. 10/2000 e s.m. e dalla propria delibera n. 1551/2004 e successive precisazioni come meglio precisato nelle premesse al presente provvedimento che qui si intendono espressamente riportate;
  6. di dare atto che in attuazione dell'art. 58 comma 3 della L.133/2008 il Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) cui al punto 1) che precede sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  7. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.133/2008 e s.m. la pubblicazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) secondo le modalità indicate al punto 6) che precedono, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto, e che ai sensi dell'art. 58 comma 4 della L.133/2008 e s.m. gli uffici competenti, se necessario, provvederanno alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
  8. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 5 della L.133/2008 e s.m. contro l'iscrizione dei beni negli elenchi del Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna allegato A) al presente provvedimento, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
  9. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 1 della L. 133/2008 e s.m. la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, e pertanto con tale procedimento si ritiene soddisfatto il percorso disposto all'art. 1 comma 5 bis della Legge Regionale 10/2000 e s.m. con particolare riferimento alla presentazione del Piano presso la competente Commissione consiliare I Bilancio Affari Generali ed Istituzionali;
  10. di dare atto nell’attuazione del Piano oggetto della presente deliberazione si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004;
  11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 5 bis della L.R. 10/2000 e s.m. per i beni culturali e ambientali si terrà conto anche del parere IBACN Istituto regionale per i beni artistici, culturali e ambientali, a tal fine dell’adozione del presente Piano verrà data informazione all’Istituto in parola affinché, se lo riterrà opportuno, possa esprimere le proprie osservazioni a riguardo.

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