n.111 del 24.04.2013 periodico (Parte Seconda)

D.Lgs. 102/2004 e ss. mm. e D.M. 31 gennaio 2013, n. 1934 "Piano assicurativo agricolo 2013" art. 3 comma 12. Individuazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • l'articolo 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;
  • il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
  • il Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
  • il Capo I del medesimo Decreto Legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal suddetto Decreto n. 82/2008, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;
  • gli articoli 68 e 70 del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua;
  • l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
  • il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
  • il Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b) concernente aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche;
  • il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 gennaio 2013 n. 1934, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2013 ed in particolare l’articolo 3, comma 12 nel quale è previsto:
    • che i valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, articolo 11, comma 2, lettera b);
    • che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, a tal fine, le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili;
    • che le singole imprese possono, per lo stesso scopo, utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale;
  • la circolare del medesimo Ministero dell’11 marzo 2013 prot. 4662 recante, tra l’altro, le linee guida inerenti la determinazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate, nella quale si prevede:
    • quale base di partenza ai fini del calcolo, l’utilizzo di dati statistici ufficiali, con dettaglio minimo provinciale o altimetrico (pianura, collina, montagna);
    • la possibilità di individuare ulteriori sottocategorie in relazione a determinate dinamiche produttive purché per le produzioni soggette a disciplinari produttivi le rese di riferimento siano contenute nel limite delle rese massime previste dagli stessi;
    • che per le produzioni di nuova introduzione o per quelle marginali dove non sono disponibili dati puntuali dai quali derivare le rese medie, le stesse possano essere definite con riferimento ai valori ricavabili in ambito nazionale;

Preso atto:

  • delle risultanze fornite dalle Province della Regione Emilia-Romagna – agli atti del Servizio Aiuti alle imprese - con l’indicazione delle produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale, relative al rispettivo territorio di competenza e suddivise per fascia altimetrica per la campagna assicurativa 2013;
  • delle valutazioni effettuate dal Servizio Aiuti alle imprese, in merito ai criteri da applicarsi per la definizione delle fasce altimetriche (pianura, collina, montagna) individuate in base al sistema circoscrizionale statistico istituito nel 1958, già utilizzate nell’applicazione dell'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e del piano nazionale di sostegno dell'OCM vino;
  • dei dati statistici acquisiti dal Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico- venatorie forniti per le elaborazioni ISTAT;

Ritenuto di approvare le produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate riferite all’annualità assicurativa 2013, individuate in sede istruttoria dal Servizio Aiuti alle imprese, per l’intero territorio regionale articolato per fasce altimetriche, nella formulazione di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, al contempo, di formulare nell’Allegato 2), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco dei Comuni del territorio regionale suddivisi per fasce altimetriche;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

 A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 12 del Piano assicurativo agricolo 2013 di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 gennaio 2013, n. 1934:

l’Allegato 1), nel quale sono individuate le produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate per l’annualità assicurativa 2013,

l’Allegato 2), nel quale sono elencati i Comuni del territorio regionale suddivisi per fasce altimetriche (pianura, collina, montagna),

entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) di dare atto che per le produzioni di nuova introduzione o per quelle marginali dove non sono disponibili dati puntuali dai quali derivare le rese medie, le stesse possano essere definite con riferimento ai valori ricavabili in ambito nazionale;

4) di dare atto inoltre che le singole imprese possono, per lo stesso scopo, utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale;

5) di prevedere che le eventuali modifiche/integrazioni per l’anno in corso e gli anni successivi siano adottate con determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese;

6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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