n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) ai sensi del titolo II della L.R. 9/99 integrata con le modifiche di cui al D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08 relativa al progetto di realizzazione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel comune di Cortemaggiore (PC) ad opera della ditta Virgo Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di VIA il progetto di “Realizzazione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel comune di Cortemaggiore (PC)” da parte della Ditta “Virgo Srl” in considerazione dei seguenti elementi di non conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e in quanto si ritengono necessari i seguenti ulteriori approfondimenti per la completa e corretta individuazione e valutazione degli impatti ambientali determinati da tale progetto:

  1. devono essere accuratamente considerate prioritariamente le prescrizioni e i vincoli previste dalla pianificazione territoriale e accertare la conformità ad esse;
  2. in particolare, allo stato attuale non si configura la conformità dell’intervento in oggetto con le disposizioni del PTCP e del PPGR della Provincia di Piacenza e con il PRG del Comune di Cortemaggiore;
  3. in relazione in particolare alla Tavola vR2 del PTCP “Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti”, si evince che l’impianto in oggetto ricade in area classificata come “Non i donea” per la localizzazione di “impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi”;
  4. in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PPGR, si afferma che «deve essere favorita la realizzazione di impianti che consentano di sopperire alle necessità di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali prodotti nelle aree più prossime alla localizzazione prescelta» (art. 6, comma 1), pertanto la realizzazione di un siffatto impianto potrà essere autorizzata qualora sia dimostrata l’esistenza, nel suo intorno, di un’area in cui sia presente un corrispondente bisogno” (art. 6, comma 2), ma di tale bisogno non viene fatto alcun accenno nella documentazione trasmessa ed anzi, viene fatto esplicito riferimento ad aree geografiche extra-provinciali ed extra-regionali per l’approvvigionamento dei rifiuti in gomma da sottoporre a recupero;
  5. inoltre, sempre secondo le Norme Tecniche del PPGR (art. 7), «nessun progetto di […] nuovo impianto […] di trattamento, anche ai fini del recupero, dei rifiuti speciali non può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base alle tavole, alle tabelle e alle norme di attuazione contenute nel PTCP»: al riguardo, il PTCP esplicita che «non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1, come derivanti dall’applicazione dell’allegato R della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi» alcuni casi che non interessano il progetto in esame: in relazione a ciò, non emerge una chiara conformità dell’intervento rispetto al citato prospetto 3 dell’allegato R al P.T.C.P. medesimo, in particolare per quanto riguarda le distanze minime ivi indicate da centri abitati, nuclei, case sparse (1.500 m), edifici sensibili (ad esempio ospedali, scuole, ecc.), centri turistici e/o sportivi (2.000 m) e da altri impianti di smaltimento e di trattamento di rifiuti esistenti (5.000 m): si evidenzia, peraltro, al riguardo, la presenza di case sparse nei pressi del sito indicato dal Proponente come sede del futuro impianto ad una distanza nettamente inferiore a 1.500 m;
  6. secondo la strumentazione urbanistica attualmente vigente nel Comune di Cortemaggiore, inoltre, nell’area in oggetto possono prevedersi unicamente ampliamenti delle attività esistenti, e non l’insediamento di nuove attività;
  7. devono essere effettuate scelte progettuali e analisi ambientali tali da potere consentire di minimizzare in maniera considerevole gli impatti dell’opera sull’ecosistema attuale;
  8. in questo senso, una efficace e compiuta analisi dei possibili impatti sull’ambiente dell’opera in progetto può essere svolta unicamente relazionandola al contesto locale, ma di tale inquadramento non viene dato conto nella documentazione trasmessa;
  9. in particolare, nella valutazione degli impatti sulla matrice aria, che vengono genericamente indicati e non presentano un livello di approfondimento tale da potere escludere significativi impatti sull’atmosfera, e sulla matrice rumore, che viene addirittura tralasciata a meno di alcune considerazioni sulle scarse possibilità di superamento dei limiti acustici ammessi nell’area in esame;
  10. rimangono altresì delle significative incertezze circa le modalità operative e gestionali dell’impianto, relative soprattutto alle caratteristiche degli approvvigionamenti dei rifiuti (soprattutto per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice CER 191204 – plastica e gomma), alle caratteristiche dei materiali ottenuti, in riferimento a specifiche norme tecniche (ad esempio UNI), e alle successive attività di recupero che utilizzeranno i rifiuti o le materie prime secondarie in uscita dall’impianto in oggetto (ad esempio, cementifici);
  11. infine, anche in relazione ai punti precedenti, si ritiene opportuno svolgere adeguati approfondimenti in merito agli aspetti economico-finanziari del progetto in esame, anche in relazione al potenziale bacino di approvvigionamento dei rifiuti in gomma, così come previsto dal PPGR della Provincia di Piacenza;
  12. gli approfondimenti documentali necessari ad esprimere un giudizio circostanziato, siano tali da configurare la necessità di effettuare una procedura di VIA, all’interno della quale si possano acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’interno della suddetta procedura di VIA;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Virgo Srl, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Cortemaggiore, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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