n.308 del 21.10.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;

- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 60 del 27 maggio 2013 “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;

- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”

- n. 75 del 1 luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi.”

Rilevato che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande ma allo stesso tempo occorre avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate e dei contributi che saranno richiesti. 

Tutto ciò premesso 

DISPONE  

Art. 1

(Termine per interventi già iniziati ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012)

  1. Per i casi previsti dall’art. 9, commi 1 e 1bis delle ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e dall’art. 9, commi 1 e 2 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi, qualora non sia stato possibile depositare la domanda di contributo entro il 30 settembre 2013, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione devono inviare apposita istanza, all’interno della procedura informatica, entro il 30 novembre 2013 indicando i dati del soggetto beneficiario, le ragioni del ritardo, l’ubicazione dell’edificio, il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d’uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l’impegno a depositare la domanda di contributo all’interno del medesimo fascicolo informatico entro il 31 gennaio 2014. I dati dichiarati nell’istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
  2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all’interno del fascicolo informatico, prende atto dell’impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi
  3. Il mancato rispetto del termine del 30 novembre 2013 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 comporta la decadenza dal contributo.
  4. Il termine del 30 giugno 2013 per i pagamenti di cui all’art. 8, comma 3 bis, lett. a) e c) dell’ordinanza 29/2012 e smi e dell’art. 8, comma 4, lett. a) delle ordinanze 51/2012 e 86/2012 e smi è prorogato al 31 dicembre 2013.
  5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza i termini previsti per la presentazione della documentazione decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza.
  6. Il comma 5 dell’art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è abrogato.

Art. 2

(Termini per gli interventi di cui all’ordinanza n. 29/2012 e smi)

  1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 29/2012 e smi, stabilito con l’ordinanza n. 75/2013 nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 28 febbraio 2014. 

Art. 3

(Termini per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51e 86 del 2012 e smi)

  1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all’interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati del soggetto beneficiario le ragioni del ritardo, l’ubicazione dell’edificio ed il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d’uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l’impegno a depositare la domanda di contributo all’interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell’istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
  2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all’interno del fascicolo informatico, prende atto dell’impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi.
  3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.

Art.4

(Termini per gli interventi di cui all’ordinanza n. 57/12 e smi)

  1. Per gli interventi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e smi, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione, di riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di ricostituzione delle scorte e dei prodotti e di delocalizzazione temporanea devono inviare, entro il 31 gennaio 2014, apposita istanza all’interno della procedura informatica, costituente una istanza preliminare alla domanda di contributo contenente i dati del soggetto beneficiario e del presentatore dell’istanza, il settore di attività dell’azienda beneficiaria, il tipo di danni per cui verrà presentata la domanda SFINGE (immobili, beni strumentali, scorte e delocalizzazioni) e il valore indicativo del danno stimato barrando l’apposito intervallo di riferimento previsto nel modulo di prenotazione. I dati dichiarati nell’istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di presentazione della domanda.
  2. Il termine per la presentazione della domanda di contributo, all’interno del medesimo fascicolo informatico di cui all’istanza prevista al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2014.
  3. Il SII, al momento del deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza preliminare di cui al comma 1 all’interno del fascicolo informatico e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 57 e smi. 

Art. 5

(Termini per gli interventi di cui all’ordinanza n. 60/2013)

  1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 31 dicembre 2014.
  2. Il termine di cui al precedente comma 1 riguarda anche le domande di contributo di edifici che, pur non essendo ricompresi nelle UMI perimetrate dal comune, hanno con queste relazioni strutturali che richiedono una valutazione congiunta dei tecnici progettisti.
  3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all’art. 11, comma 2 dell’ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 30 giugno 2015. 

ART.6

(Termini per gli interventi dell’ordinanza n. 66/13 e smi)

  1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all’ordinanza n. 66/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all’interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati dei soggetti descritti all’art. 1 dell’ord. 66/2013 (proprietari ed utilizzatori), le ragioni del ritardo, l’ubicazione dell’edificio ed il numero delle unità immobiliari ed assumendo l’impegno a depositare la domanda di contributo all’interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell’istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
  2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all’interno del fascicolo informatico, prende atto dell’impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze commissariali.
  3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo. 

Art.7

(Termini per gli interventi nei comuni fuori territorio ammissibile di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 75/13 e smi)

  1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 75/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013 e 30 giugno 2014 è prorogato al 31 dicembre 2014. 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 18 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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